Generatore aria calda e officina riparazione auto

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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TermoT
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Generatore aria calda e officina riparazione auto

Messaggio da TermoT »

Buongiorno,
in una officina di riparazione auto (superficie totale circa 180 mq) sono presenti n°2 generatori di aria calda pensili a tiraggio forzato e camera stagna (condotto aspirazione aria dall'esterno e canalizzazione scarico fumi all'esterno) da 50 kW al focolare ciascuno.

Vorrei capire se tali generatori di aria calda rispettano la normativa (DM 12/04/1996) oppure se nelle officine riparazione auto NON sono consentiti i generatori di aria calda pensili (anche se stagni) ma solo unità di tipo split con fluido intermedio e bruciatore installato all'esterno.

Il DM 12/04/1996 al punto 4.5.2 relativo ai generatori di aria calda a scambio diretto cita:"all'interno di autorimesse ed autofficine potranno essere consentiti solo gli apparecchi rispondenti alle specifiche norme tecniche armonizzate": Cosa significa?

Grazie
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armyceres
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Re: Generatore aria calda e officina riparazione auto

Messaggio da armyceres »

È come avere una caldaia di topo C in autorimessa.....

Potresti spostare i generatori all'esterno (sempre pensili) e canalizzare l'aria all'interno dell'officina.
Il problema di fondo è che hai, per forza, almeno due raccordi Gas all'interno.

Infine:
La definizione di norma armonizzata è espressa nella motivazione della Direttiva, ove è detto che: "...al fine di dimostrare la conformità ai requisiti essenziali e di garantirne il controllo è opportuno disporre di norme armonizzate a livello europeo...", le quali "...devono mantenere il loro statuto di testi non obbligatori..." , inoltre, : "il Comitato Europeo di Normalizzazione (Cen) ed il Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica (Cenelec) sono riconosciuti quali organismi competenti ad adottare le norme armonizzate..." ed infine è detto che: "una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata, su mandato della Commissione, dall'uno o l'altro o da entrambi gli organismi di normalizzazione..."

In sintesi, le Norme Armonizzate:
- hanno carattere volontario;
- sono adottate dai Comitati Europei di normazione;
- sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;
- la loro osservanza conferisce la "presunzione di conformità" agli E.R.;
- sono basate su norme internazionali (ISO o IEC)
e riguardano aspetti generali:
- biocompatibilità;
- EMC (compatibilità elettromagnetica);
- GMP (procedura di manifattura della merce);
- guida alla valutazione clinica;
- specifici per tipi di attrezzature.
Implicano la partecipazione alla loro elaborazione di tutte le parti interessate (produttori, utilizzatori, enti notificati, autorità governative, etc.).
Presuppongono l'esistenza di un mandato al CEN o al CENELEC da parte della Commissione.
Vengono pubblicate come Norme Nazionali, senza alcuna modifica, dagli Enti di Normazione nazionali.
Una particolare clausola prevista nello statuto del CEN\CENELEC obbliga i Paesi Membri a non svolgere alcuna attività (stand-still), nel corso della preparazione di un EN o di un HD, che possa pregiudicare il processo di armonizzazione; in pratica non possono essere pubblicate od aggiornate norme nazionali che, parzialmente o del tutto, trattino gli stessi argomenti.

Spero di non aver confuso le idee.... :mrgreen:
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
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