IMPIANTO CENTRALIZZATO O AUTONOMO PER UNITA' IMMOBILIARE?
Moderatore: Edilclima
IMPIANTO CENTRALIZZATO O AUTONOMO PER UNITA' IMMOBILIARE?
dovendo progettare gli impianti termici per un fabbricato di civile abitazione costituito da 70 unità immobiliari, gradirei conoscere se esistono normative ostative alla realizzazione di impianti autonomi per ogni unità immobiliare. in quanto, mi risulta che il D. Lgs. n 152 del 03/04/2006 (se non recepito) prevede la realizzazione di impianti centralizzati con oltre 4 alloggi. Se qulcuno ha cognizioni precise all'argomento mi faccia sapere qualcosa. Grazie
il decreto da te citato è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale il G.U. n. 274 del 24 novembre 2006 con relative modifiche.
Per quanto mi risulta rimanda ad ogni singolo comune (secondo il proprio regolamento edilizio) nell'adottare gli impianti centralizzati.
Ad oggi, che io sappia, solo la provincia di Milano dovrebbe aver imposto gli impianti centralizzati qualore gli edifici di nuova costruzione superino le 4 unità abitative.
Per quanto mi risulta rimanda ad ogni singolo comune (secondo il proprio regolamento edilizio) nell'adottare gli impianti centralizzati.
Ad oggi, che io sappia, solo la provincia di Milano dovrebbe aver imposto gli impianti centralizzati qualore gli edifici di nuova costruzione superino le 4 unità abitative.
D.lgs. 152/2006 chiarimenti
Qualcuno mi può dare il riferimento all'interno del decreto per quanto riguarda l'obbligo di adottare l'impianto centralizzato invece di impianto autonomi??
Grazie
Grazie
Re: D.lgs. 152/2006 chiarimenti
Titolo II - Impianti termici civilipizza75 ha scritto:Qualcuno mi può dare il riferimento all'interno del decreto per quanto riguarda l'obbligo di adottare l'impianto centralizzato invece di impianto autonomi??
Grazie
art. 290. Disposizioni transitorie e finali
comma 2. "L'installazione di impianti termici civili centralizzati può essere imposta dai regolamenti edilizi comunali relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia ed agli interventi di nuova costruzione qualora tale misura sia individuata dai piani e dai programmi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, come necessaria al conseguimento dei valori limite di qualità dell'aria."
Obbligo imp. centralizzati
Grazie per la celere risposta, ma nell'articolo che mi hai inviato sembra non esserci un riferimento preciso in funzione del numero delle unità abitative. E' corretto il fatto che viene demandato la scelta di addottare il provvedimento ai songoli comuni ma non è presente un riferimento come linea guida.
Dalle mie parti si dice che "siamo ne campo delle cento pertiche" ...
Che mi risulti, ad oggi solo la provincia autonoma di Bolzano e una bozza (che non so se è stata fatta legge, non lavoro in quella regione...) della Regione Piemonte mettono limiti minimi al cui sopra diventa obbligatorio l'impianto centralizzato!!
SIAMO NOI PROGETTISTI (e con l'aiuto da parte dello Stato/governo per una vera e propria campagna pubblicitaria nazionale a tappeto) che dobbiamo far capire all'utente finale che in soldoni ed ambiente, l'impianto centralizzato ben progettato conviene!!!
Che mi risulti, ad oggi solo la provincia autonoma di Bolzano e una bozza (che non so se è stata fatta legge, non lavoro in quella regione...) della Regione Piemonte mettono limiti minimi al cui sopra diventa obbligatorio l'impianto centralizzato!!
SIAMO NOI PROGETTISTI (e con l'aiuto da parte dello Stato/governo per una vera e propria campagna pubblicitaria nazionale a tappeto) che dobbiamo far capire all'utente finale che in soldoni ed ambiente, l'impianto centralizzato ben progettato conviene!!!
il DLgs 152 non obbliga a installare il centralizzato, anzi sembra rendere l’installazione del centralizzato in alcune situazioni praticamente impossibile
infatti l’allegato ix parte ii art. 2.10 stabilisce che la bocca del camino di un impianto > 35 kW deve essere più alto del filo superiore della finestra più alta di tutti gli edifici abitati entro un raggio di 50 m. In un piccolo condominio di 4 o 6 unità che si trovi a meno di 50 m da un palazzone di 15 piani provate a proporre una canna fumaria alta 45 m… per impianti autonomi sotto i 35 kW queste prescrizioni non si applicano
infatti l’allegato ix parte ii art. 2.10 stabilisce che la bocca del camino di un impianto > 35 kW deve essere più alto del filo superiore della finestra più alta di tutti gli edifici abitati entro un raggio di 50 m. In un piccolo condominio di 4 o 6 unità che si trovi a meno di 50 m da un palazzone di 15 piani provate a proporre una canna fumaria alta 45 m… per impianti autonomi sotto i 35 kW queste prescrizioni non si applicano