APE - DPR 16 Aprile 2013 n.75

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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Schiaffo82
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APE - DPR 16 Aprile 2013 n.75

Messaggio da Schiaffo82 »

Buongiorno,
oggi ho letto bene il testo del DPR 16 aprile 2013, n.75 (entrato in vigore dal 27 giugno 2013) e mi è sorto un dubbio, anche perchè, come al solito, i decreti vengono scritti sempre in modo tale da creare destabilizzazione tra i tecnici... All'interno di tale Decreto all'art. 2 ("Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici") vengono definiti i requisiti che devono avere i tecnici per essere abilitati. Il comma 2, lettera b) dice "tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo".

Comma 3: "Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli
deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. I titoli richiesti sono:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:
LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, meccatronica ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e territorio', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra;
e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 'agraria, agroalimentare e agroindustria' articolazione 'gestione dell'ambiente e del territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico."

Comma 4: "Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti e' tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici.
I titoli richiesti sono:
a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di
edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:
LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c)."

Vengo alla domanda: un tecnico che risponde ad 1 dei 5 requisiti richiesti nel comma 3 è abilitato a fare certificati energetici, oppure, come scritto nel comma 4, deve avere contemporaneamente anche un attestato di frequenza di un corso di formazione da Certificatore energetico?
Scusate se il messaggio è molto lungo, ma ho voluto riportare il testo ufficiale del DPR!!
gatto_prando
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Re: APE - DPR 16 Aprile 2013 n.75

Messaggio da gatto_prando »

Da come l'ho interpretata io:
(ho chiesto conferma al mio Collegio ma deve ancora rispondermi)

Se il tecnico risponde ad 1 dei 5 requisiti richiesti nel comma 3 è abilitato a fare certificati energetici (senza corsi da fare).

Il punto più importante del decreto però è il seguente:
Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza.
Quindi per esempio uin perito meccanico/termotecnico non è abilitato alla progettazione di edifici E impianti, così come non lo è un geometra...
Schiaffo82
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Re: APE - DPR 16 Aprile 2013 n.75

Messaggio da Schiaffo82 »

Quindi per esempio uin perito meccanico/termotecnico non è abilitato alla progettazione di edifici E impianti, così come non lo è un geometra...

Beh un geometra è comunque abilitato alla progettazione edilizia mentre un perito meccanico/termotecnico è abilitato alla progettazione degli impianti... Non vedrei problemi a riguardo... La cosa che mi lascia perplesso è che in tutto questo il classico perito agrario li può fare...
Quello che non riesco a capire è: io che sono un ingegnere civile nuovo ordinamento, iscritto all'albo degli ingegneri, posso firmare gli APE senza problemi oppure dovrei avere seguito anche un corso?
Schiaffo82
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Iscritto il: ven mar 15, 2013 11:54

Re: APE - DPR 16 Aprile 2013 n.75

Messaggio da Schiaffo82 »

Schiaffo82 ha scritto:Quindi per esempio uin perito meccanico/termotecnico non è abilitato alla progettazione di edifici E impianti, così come non lo è un geometra...
Beh un geometra è comunque abilitato alla progettazione edilizia mentre un perito meccanico/termotecnico è abilitato alla progettazione degli impianti... Non vedrei problemi a riguardo... La cosa che mi lascia perplesso è che in tutto questo il classico perito agrario li può fare...
Quello che non riesco a capire è: io che sono un ingegnere civile nuovo ordinamento, iscritto all'albo degli ingegneri, posso firmare gli APE senza problemi oppure dovrei avere seguito anche un corso?
argonauta
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Iscritto il: mar gen 29, 2008 12:36

Re: APE - DPR 16 Aprile 2013 n.75

Messaggio da argonauta »

gatto_prando ha scritto: Quindi per esempio uin perito meccanico/termotecnico non è abilitato alla progettazione di edifici E impianti, così come non lo è un geometra...
Di questo non c'è certezza (anche per gli ingegneri nuovo ordinamento): ci sono sentenze in un senso e nell'altro... e opinioni degli ordini altrettanto variegate.
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