Caratteristiche dei camini e demenzialità del Dlgs 152/2006
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Caratteristiche dei camini e demenzialità del Dlgs 152/2006
Vorrei condividere una discussione in merito alle normative dei camini per impianti a gas con potenza superiore a 116kW.
Qui a Genova stanno partendo dei controlli a tappeto sugli impianti termici.
Ok, ben vengano se non che sia la Provincia che il Comune pretendono che le caratteristiche dei camini siano quelli disposti dal Dlgs 152/2006 Parte Allegato IX "impianti termici" Parte I e II.
A me sembra che nel caso degli impianti a gas tali norme non debbano essere applicate in particolare per ciò che concerne:
- le distanze di sbocco (assurda la distanza di fino a 50m dalle aperture degli edifici prevista al punto 2.9), se vogliamo semplificare allora sarebbe meglio avere una distanza proporzionale alla potenza installata con dei valori minimi (max 2-3m dalle zone di riflusso tipo 7129)
- la distanza delle prese campione (5 volte il diametro del camino)
- la presenza delle prese campione degli stessi allo sbocco del camino (come fare con i camini rintubati?).
-Indefinita la prova di tenuta per i camini, oltre che essere inutile per quei camini che presentano percorso completamente esterno (basta una prova di funzionamento che ne attesti il tiraggio in depressione).
Per non parlare delle castronerie scritte nella parte relativa ai canali fumo:
-ridicola l'installazione dei 2 fori da 50 e 80mm nel canale fumo-
-ridicola l'installazione del registro del tiraggio;
-ridicola la camera di raccolta con sportello di pulizia della fuliggine (chi l'ha mai vista negli impianti a gas?)
Insomma un cumulo di cazzate che andavano bene 50 anni fa con gli impianti a carbone e le caldaie Ideal Standard.
Ma lo sanno questi deficienti che l'evoluzione della tecnica è tale che è meglio non inserire questi particolari tecnici nelle leggi? A questo serve l'UNI.
Sembra quasi che nel 2006 i "tecnici" del ministero abbiano copiato di sana pianta quanto previsto dal vecchio DPR 1391/70 in particolare gli articoli 6 e 7.
Addirittura hanno trascritto pari pari la potenza in kcal/h, unità di misura del vecchio sistema tecnico, non solo abrogato ma anche vietato per legge dal DPR 802 del 12/08/1982 il quale tra l'altro con l'art. 4, prevede anche una sanzione equivalente alle vecchie 500.000 lire (sarebbe bello vedere lo Stato che fa una multa a se stesso).
Se non fosse che il Dlgs 152/2006 per i giudici è considerato il vangelo dell'ambiente (meno male che Pecoraro Scanio che l'ha scritta non è più al governo) verrebbe da ridere ma purtroppo i burocrati dell'amministrazione pubblica pretendono che certe castronerie vengano applicate e se non lo fai, ovvero fai di meglio ma diverso, sei pure sanzionato.
Mi verrebbe da aggiungere un po’di vaffa e insulti vari a questa Pubblica Amministrazione ignorante che scrive cose che neppure conosce e le rende obbligatorie ma mi trattengo, spero lo facciate anche voi dato che sarebbe più utile creare un fronte comune in attesa che qualcuno si decida a modificare queste assurde disposizioni.
Voi cosa ne pensate?
Qui a Genova stanno partendo dei controlli a tappeto sugli impianti termici.
Ok, ben vengano se non che sia la Provincia che il Comune pretendono che le caratteristiche dei camini siano quelli disposti dal Dlgs 152/2006 Parte Allegato IX "impianti termici" Parte I e II.
A me sembra che nel caso degli impianti a gas tali norme non debbano essere applicate in particolare per ciò che concerne:
- le distanze di sbocco (assurda la distanza di fino a 50m dalle aperture degli edifici prevista al punto 2.9), se vogliamo semplificare allora sarebbe meglio avere una distanza proporzionale alla potenza installata con dei valori minimi (max 2-3m dalle zone di riflusso tipo 7129)
- la distanza delle prese campione (5 volte il diametro del camino)
- la presenza delle prese campione degli stessi allo sbocco del camino (come fare con i camini rintubati?).
-Indefinita la prova di tenuta per i camini, oltre che essere inutile per quei camini che presentano percorso completamente esterno (basta una prova di funzionamento che ne attesti il tiraggio in depressione).
Per non parlare delle castronerie scritte nella parte relativa ai canali fumo:
-ridicola l'installazione dei 2 fori da 50 e 80mm nel canale fumo-
-ridicola l'installazione del registro del tiraggio;
-ridicola la camera di raccolta con sportello di pulizia della fuliggine (chi l'ha mai vista negli impianti a gas?)
Insomma un cumulo di cazzate che andavano bene 50 anni fa con gli impianti a carbone e le caldaie Ideal Standard.
Ma lo sanno questi deficienti che l'evoluzione della tecnica è tale che è meglio non inserire questi particolari tecnici nelle leggi? A questo serve l'UNI.
Sembra quasi che nel 2006 i "tecnici" del ministero abbiano copiato di sana pianta quanto previsto dal vecchio DPR 1391/70 in particolare gli articoli 6 e 7.
Addirittura hanno trascritto pari pari la potenza in kcal/h, unità di misura del vecchio sistema tecnico, non solo abrogato ma anche vietato per legge dal DPR 802 del 12/08/1982 il quale tra l'altro con l'art. 4, prevede anche una sanzione equivalente alle vecchie 500.000 lire (sarebbe bello vedere lo Stato che fa una multa a se stesso).
Se non fosse che il Dlgs 152/2006 per i giudici è considerato il vangelo dell'ambiente (meno male che Pecoraro Scanio che l'ha scritta non è più al governo) verrebbe da ridere ma purtroppo i burocrati dell'amministrazione pubblica pretendono che certe castronerie vengano applicate e se non lo fai, ovvero fai di meglio ma diverso, sei pure sanzionato.
Mi verrebbe da aggiungere un po’di vaffa e insulti vari a questa Pubblica Amministrazione ignorante che scrive cose che neppure conosce e le rende obbligatorie ma mi trattengo, spero lo facciate anche voi dato che sarebbe più utile creare un fronte comune in attesa che qualcuno si decida a modificare queste assurde disposizioni.
Voi cosa ne pensate?
rgf
Re: Caratteristiche dei camini e demenzialità del Dlgs 152/2
è risaputo che pieno di cacchiate
le unità di misura vecchie ci sono perchè cadeva il governo e mezze decreto lo hanno fafto nuovo e mezzo finito con il copia incolla....
gli imp termici dovrebbero semplicemente essere eliminati da quel decreto
ma siamo in italia
per la condensaz la stoiria dei 50 m non c 'è più
bisogna vedere se era in vigore quando un imp è stato proegttato
tutti noi abiamo poi intubato in press positiva e siamo fuori legge
le unità di misura vecchie ci sono perchè cadeva il governo e mezze decreto lo hanno fafto nuovo e mezzo finito con il copia incolla....
gli imp termici dovrebbero semplicemente essere eliminati da quel decreto
ma siamo in italia
per la condensaz la stoiria dei 50 m non c 'è più
bisogna vedere se era in vigore quando un imp è stato proegttato
tutti noi abiamo poi intubato in press positiva e siamo fuori legge
Re: Caratteristiche dei camini e demenzialità del Dlgs 152/2
condivido al 100%r.gaetano fabio, genova ha scritto:Voi cosa ne pensate?
ne abbiamo già parlato.
il solito schifo italiano
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
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Re: Caratteristiche dei camini e demenzialità del Dlgs 152/2
proposta ANTA
La soluzione corretta, a nostro avviso c'era. Bastava:
1. abrogare tutti gli articoli dal 282 al 290 del Dlgs 152/2006 e sostituirli con un
articolo unico, per esempio:
"1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico,
gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale superiore al valore di soglia ed inferiore a 3 MW.
Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale
uguale o superiore.
2. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di
calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di
regolazione e di controllo;
b) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche
in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o
al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte
le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;
c) generatore di calore: qualsiasi dispositivo in grado di erogare energia termica ad un fluido
termovettore utilizzando un vettore energetico consegnato all'edificio (combustibili fossili, energia
elettrica, radiazione solare, biomasse, biocombustibili, fluido termovettore prodotto da sistemi di
teleriscaldamento), comprendente ad esempio generatori di calore a combustione, scambiatori di calore,
pompe di calore, collettori solari termici.
d) potenza termica nominale di un generatore: potenza termica massima assorbita dal lato del vettore
energetico esterno, con riferimento al potere calorifico inferiore nel caso di apparecchi a combustione.
e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze termiche nominali dei generatori
collegati all'impianto
f) valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW;
3. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di
soglia devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del presente
decreto e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dalla
vigente normativa, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità
dell'aria.
4. Gli impianti termici civili devono essere collegati ad apposti sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione, progettati da tecnici abilitati, con sbocco sul tetto dell'edificio. Il progetto deve includere i
sistemi di scarico della condensa.
5. I sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione devono essere installati all'esterno o in appositi
cavedi a tenuta ed aerati. Non è consentito il passaggio di altri servizi ed impianti nei cavedi destinati ai
sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione.
6. I sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione devono essere dotati di almeno una presa
accessibile idonea per la misura dei parametri soggetti a verifica del limite di emissione per ciascun
generatore di calore.
7. Per la progettazione energetica e la manutenzione degli impianti termici si applicano le pertinenti
disposizioni del Dlgs 192/2005 e s.m.i.
2. aggiornare i limiti di emissione eliminando il riferimento alle polveri per gas e gasolio e
sostituendolo con un limite di 100 mg/Nm³ per il CO.
Tutto il resto può essere tranquillamente abrogato in quanto l'identificazione, la
progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici civili sono già
coperti da altre leggi generali.
Se non fosse per le definizioni richieste, che richiedono più di metà del testo proposto, ciò
corrisponde alla "decimazione" delle leggi che auspichiamo più avanti nel testo.
La soluzione corretta, a nostro avviso c'era. Bastava:
1. abrogare tutti gli articoli dal 282 al 290 del Dlgs 152/2006 e sostituirli con un
articolo unico, per esempio:
"1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico,
gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale superiore al valore di soglia ed inferiore a 3 MW.
Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale
uguale o superiore.
2. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di
calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di
regolazione e di controllo;
b) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche
in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o
al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte
le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;
c) generatore di calore: qualsiasi dispositivo in grado di erogare energia termica ad un fluido
termovettore utilizzando un vettore energetico consegnato all'edificio (combustibili fossili, energia
elettrica, radiazione solare, biomasse, biocombustibili, fluido termovettore prodotto da sistemi di
teleriscaldamento), comprendente ad esempio generatori di calore a combustione, scambiatori di calore,
pompe di calore, collettori solari termici.
d) potenza termica nominale di un generatore: potenza termica massima assorbita dal lato del vettore
energetico esterno, con riferimento al potere calorifico inferiore nel caso di apparecchi a combustione.
e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze termiche nominali dei generatori
collegati all'impianto
f) valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW;
3. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di
soglia devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del presente
decreto e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria previsti dalla
vigente normativa, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità
dell'aria.
4. Gli impianti termici civili devono essere collegati ad apposti sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione, progettati da tecnici abilitati, con sbocco sul tetto dell'edificio. Il progetto deve includere i
sistemi di scarico della condensa.
5. I sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione devono essere installati all'esterno o in appositi
cavedi a tenuta ed aerati. Non è consentito il passaggio di altri servizi ed impianti nei cavedi destinati ai
sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione.
6. I sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione devono essere dotati di almeno una presa
accessibile idonea per la misura dei parametri soggetti a verifica del limite di emissione per ciascun
generatore di calore.
7. Per la progettazione energetica e la manutenzione degli impianti termici si applicano le pertinenti
disposizioni del Dlgs 192/2005 e s.m.i.
2. aggiornare i limiti di emissione eliminando il riferimento alle polveri per gas e gasolio e
sostituendolo con un limite di 100 mg/Nm³ per il CO.
Tutto il resto può essere tranquillamente abrogato in quanto l'identificazione, la
progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici civili sono già
coperti da altre leggi generali.
Se non fosse per le definizioni richieste, che richiedono più di metà del testo proposto, ciò
corrisponde alla "decimazione" delle leggi che auspichiamo più avanti nel testo.
Re: Caratteristiche dei camini e demenzialità del Dlgs 152/2
le autoirità locali diciamo " meno precise " fortunatamente non lo prendono tanto in considerazione il Dlgs 152 per quanto riguarda la questione dei camini infatti sono prescrizioni applicabili per impianti degli anni 60.
Infatti il 90% dei camini rientranti nei dettami del Dlg 152/06 sono completamente fuori norma.....assurdo a mio avviso sono un insieme di disposizioni che non hanno senso logico.
Infatti il 90% dei camini rientranti nei dettami del Dlg 152/06 sono completamente fuori norma.....assurdo a mio avviso sono un insieme di disposizioni che non hanno senso logico.
Re: Caratteristiche dei camini e demenzialità del Dlgs 152/2
Ciao, sottoscrivo al 99%. l'1% è la riserva che ho sulle norme UNI (ma solo perchè li' le regole le fanno i produttori e le grosse lobby e la cosa non mi piace)
Solo a parziale consolazione, se la caldaia è a condensazione la distanza di 50 metri non si applica. Va bene così! Ma viene da chiedersi: ma perchè? forse il fumo prodotto dalle caldaie a condensazione si può respirare e quello delle caldaie normali no?
Misteri.
Solo a parziale consolazione, se la caldaia è a condensazione la distanza di 50 metri non si applica. Va bene così! Ma viene da chiedersi: ma perchè? forse il fumo prodotto dalle caldaie a condensazione si può respirare e quello delle caldaie normali no?
Misteri.
Re: Caratteristiche dei camini e demenzialità del Dlgs 152/2
danilo
solo perchè hanno rotto di più le scatole i porduttori di caldie agas rispetto che ne so a quelli di caldaie a biomassa..
e sono riusciti a far fare quelle due o tre correzzioni
ma a memoria mi pare che in press positiva se addossato non vada bene nemmeno per la condensaz
solo perchè hanno rotto di più le scatole i porduttori di caldie agas rispetto che ne so a quelli di caldaie a biomassa..
e sono riusciti a far fare quelle due o tre correzzioni
ma a memoria mi pare che in press positiva se addossato non vada bene nemmeno per la condensaz
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Re: Caratteristiche dei camini e demenzialità del Dlgs 152/2
Ciao Giro, anche ANTA sbaglia.girondone ha scritto:proposta ANTA
La soluzione corretta, a nostro avviso c'era. Bastava:
1. abrogare tutti gli articoli dal 282 al 290 del Dlgs 152/2006 e sostituirli con un
articolo unico, per esempio:
.....troppo lungo....
L'unica precisazione tecnica che ha senso inserire in qualsiasi tipo di legge è la seguente:
"Per le caratteristiche costruttive si applicano le norme tecniche vigenti".
Ovvero la legge non deve entrare nelle questioni tecniche che cambiano continuamente con l'evolversi della tecnologia (è per questo che c'è l'UNI), ma deve solo definire i limiti dei propri obbiettivi, ad esempio fissare i rendimenti minimi, le emissioni massime, ecc...
rgf
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Re: Caratteristiche dei camini e demenzialità del Dlgs 152/2
Ciao Danilo renditi conto che la norma UNI ha un iter fin troppo democratico.danilo2 ha scritto:Ciao anche io ti sottoscrivo alottoscrivo al 99%. l'1% è la riserva e ho sulle norme UNI (ma solo perchè li' le regole le fanno i produttori e le grosse lobby e la cosa non mi piace)
Anche ammesso che non abbiamo tempo o soldi per essere iscritti UNI (la discussione di una norma dura in media 3 anni e la quota associativa annuale costa minimo 900€), c'è sempre la fase di inchiesta pubblica in cui la norma viene diffusa, condivisa ed aperta alla discussione di tutti quelli che vogliono farlo.
Quando mai è successo una cosa simile per una norma di legge?
rgf
Re: Caratteristiche dei camini e demenzialità del Dlgs 152/2
concorto gaetano...
anche loro la pensano così..... nelle circolari precedenti
li suggerivano almeno come migliorare il decreto
anche loro la pensano così..... nelle circolari precedenti
li suggerivano almeno come migliorare il decreto
Re: Caratteristiche dei camini e demenzialità del Dlgs 152/2
l'abbiamo detto e ridetto
una burocrazia ottusa ignorante che soffoca a suon di decreti e circolari
pagheranno mai ? no, sicuramente no
una burocrazia ottusa ignorante che soffoca a suon di decreti e circolari
pagheranno mai ? no, sicuramente no
riccardo - affetto da superbonus
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Re: Caratteristiche dei camini e demenzialità del Dlgs 152/2
Questo caso è peggio ancora.gararic ha scritto:l'abbiamo detto e ridetto
una burocrazia ottusa ignorante che soffoca a suon di decreti e circolari
pagheranno mai ? no, sicuramente no
Il regolatore di tiraggio sul tratto del canale fumo (post combustione) andava bene con le caldaie a carbone in quanto il focolare stesso era in depressione. Farlo ora con un generatore ad aria soffiata è demenziale il rischio è quello di creare una possibile contropressione nel focolare con fuoriuscita anomala dei fumi.
Potrebbe anche scapparci il morto e neppure se ne rendono conto.
rgf
Re: Caratteristiche dei camini e demenzialità del Dlgs 152/2
La questione del Dlgs 152/06 è arcinota: un decreto ridondante che richiama concetti di quarant'anni fa.
Ampliando il discorso è ora che qualche commissione SERIA cominci a lavorare su un testo unico degli impainti termici che valga da Bolzano a Pantelleria.
Il quadro normativo dev'essere sfoltito e richiamare il più possibile le norme tecniche che, per contro; devono essere asciutte e concepite come degli srumenti di lavoro di facile consultazione e non come testi d'esame universitari di "filosofia" della termotecnica.
Diciamoci la verità, la maggior parte delle prescrizioni contenute una norma UNI media sono assolutamente inutili in più sono scritte in modo prolisso e disorganico.
Ampliando il discorso è ora che qualche commissione SERIA cominci a lavorare su un testo unico degli impainti termici che valga da Bolzano a Pantelleria.
Il quadro normativo dev'essere sfoltito e richiamare il più possibile le norme tecniche che, per contro; devono essere asciutte e concepite come degli srumenti di lavoro di facile consultazione e non come testi d'esame universitari di "filosofia" della termotecnica.
Diciamoci la verità, la maggior parte delle prescrizioni contenute una norma UNI media sono assolutamente inutili in più sono scritte in modo prolisso e disorganico.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
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Re: Caratteristiche dei camini e demenzialità del Dlgs 152/2
Concordiamo tutti che l'allegato IX alla Parte V è stato scritto scopiazzando norme di oltre 40 anni fa ormai non più applicabili, però il fatto è che ora le P.A. di controllo ne richiedono l'applicazione alla lettera.HUGO ha scritto:La questione del Dlgs 152/06 è arcinota: un decreto ridondante che richiama concetti di quarant'anni fa.
Purtroppo anche le caldaie a condensazione non possono completamente sottrarsi a queste disposizioni dato che sia l'art. 34 lett. B della Legge 99/2009 che più recentemente il comma 53 dell'art. 34 della Legge 221/2012 derogano sulle distanze di sbocco ma nulla eliminano riguardo gli accessori (fori prelievo campioni, camera di raccolta, registro di tiraggio, ...).
Se per almeno le caldaie a condensazione avessero abrogato completamente l'allegato IX sarebbe stato tutto perfetto: bastava fare impianti a condensazione, orientando tra l'altro in modo corretto anche la tipologia costruttiva degli impianti.
rgf
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Re: Caratteristiche dei camini e demenzialità del Dlgs 152/2006
Riprendo questo vecchio thread per avere una conferma. La quota di sbocco delle canne fumarie di caldaie a condensazione a gas >35kW deve sempre rispettare la regola del metro più in alto dei colmi dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura presente a distanza <10m? Mi risulta che anche l'ultima modifica al D.Lgs152/2006 (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221) riporti la stessa dicitura. Sto verificando un palazzo a Milano dove per tale regola assurda dovrei andare oltre 8m oltre la falda del tetto. Non saperei come sostenere la canna fumaria...
Tom Bishop
Re: Caratteristiche dei camini e demenzialità del Dlgs 152/2006
il D.Legis. 152/2006, dal 2015 non si applica più per gli impianti a gas che rientrano nella UNI 11528
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Re: Caratteristiche dei camini e demenzialità del Dlgs 152/2006
Interessante e dove sta scritto?
Tom Bishop
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Re: Caratteristiche dei camini e demenzialità del Dlgs 152/2006
Trovato, art.73 della legge 28 dicembre 2015 n.221.
Grazie danilo2
Grazie danilo2
Tom Bishop
Re: Caratteristiche dei camini e demenzialità del Dlgs 152/2006
esatto
le grane restano per biomassa ed altro
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