Detrazione 55% e comma 344 su "intero edificio"

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Sergio_50
Messaggi: 51
Iscritto il: ven ago 10, 2007 21:10

Detrazione 55% e comma 344 su "intero edificio"

Messaggio da Sergio_50 »

Segue questo forum da parecchio tempo trovando molte risposte
utilissime.
Vengo al dunque, premettendo che ho già interpellato l'Agenzia delle Entrate" la quale risponde parola per parola come dice la Legge e rimanda alla loro circolare non dando nessun altro chiarimento.

1) Per "intero edificio" così come ribadito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate cosa si intende?

Ci sono un sacco di definizioni urbanistiche più o meno restrittive.
In sostanza per una porzione di bifamiliare con impianto autonomo,
entrata indipendente, che si sviluppa su due piani e separata dall'altra
da un muro divisorio chi applica il comma 344 o lo applicherebbe e chi invece solo il 355,356,357?
L'intervento viene eseguito solo su una porzione.
La verifica del comma 344 ( EPci < 20%) su una porzione è positiva, mentre considerando tutte e due è ovviamente negativa.

La questione non è di poco conto, perchè applicando il comma 344 faccio detrarre anche la copertura, mentre se vado con il comma 355 mi resta fuori fino a che non passa la modifica in Parlamento.
Ringrazio tutti quanti vorranno rispondere
Sergio_50
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Detrazione 55% e comma 344 su "intero edificio"

Messaggio da SuperP »

Sergio_50 ha scritto: Per "intero edificio" così come ribadito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate cosa si intende?
Bisogna capire che cosa è l'edificio. Come da norme UNI varie l'edificio è lo spazio riscaldato da un unico impianto termico (sulle raccomandazioniCTI c'è scritto bene bene).
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

L'applicazione delle detrazioni fiscali si fa per singola unità immobiliare termoautonoma, quindi la verifica del EPi va fatta sul singolo volume riscaldato i.e. singolo appartamento.
Essendo la copertura un bene comune, sul quale ogni condomino ha la propria quota, le spese relative vanno suddivise secondo quote millesimali e di conseguenza l'importo da portare in detrazione.
Faccio l'esempio di un condominio che rifa la copertura:
se l'impianto è centralizzato è giusto che ognuno partecipi alle spese ed alle detrazioni in quota millesimale, ma se l'impianto è autonomo può detrarre solo l'appartamento al piano attico per il quale il tetto è superficie disperdente.
Spero di non aver detto corbellerie....la giungla è fitta......
Sergio_50
Messaggi: 51
Iscritto il: ven ago 10, 2007 21:10

Messaggio da Sergio_50 »

Se è come dice SuperP, per essere edificio o per "intero edificio"
serve avere un tetto.
Oltre alla bifamiliare in linea, ho un'altro caso:
Casa singola già suddivisa nel 2005, 2 unità: una ricavata al piano terra e una al piano primo.
2 impianti, 2 entrate indipendenti (scala esterna per l'unità al P1°)
Secondo la definizione di "intero edificio" suggerita da SuperP non posso
applicare il comma 344 alla unità del piano terra, ma solo a quella del piano primo (con tetto).
In sostanza i dubbi permangono.
Ma la responsabilità è mia se applico il comma 344 e per ipotesi l'agenzia delle entrate verifica e scarta la domanda cosa può succedere?
Ringrazio ancora per la prontissima risposta.
Sergio_50
10gradiest
Messaggi: 414
Iscritto il: lun lug 02, 2007 19:47
Località: Corte Franca

Messaggio da 10gradiest »

Personalmente ritengo che la circolare di "chiarimento" dell'agenzia delle entrate (n.36 del 31/05/07) sia stata scritta da persone preparate in materia fiscale ma ignoranti in materia di legislazione sul risparmio energetico.
La circolare sbaglia quando sostiene che "l'indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione debba essere calcolato in rif. al fabbisogno dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono".
Infatti, come confermato da SuperP e Terminus, in tutte le leggi in materia di risparmio energetico a partire dalla 10/91 per "edificio" si intende la porzione di fabbricato dotata di un proprio impianto termico.
Oltretutto non è possibile calcolare l'indice EPi dell'edificio se l'impianto non è centralizzato, perchè il risultato dipende dal rendimento di impianto, quindi X impianti = X indici EPi.
In sostanza quello che conta è la legge, e la legge richiama le definizioni del DLgs 192, e chi ha ancora dei dubbi può leggersi la prima di queste definizioni (art.2).
Vai tranquillo.
10gradiest
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

riprendendo quanto scritto da Sergio_50:
nella villetta bifamiliare con impianti autonomi, se viene rifatto il tetto, tutti devono pagarne le quote come sappiamo, ma chi si può portare in detrazione le spese per il 55% ex comma 344?
Credo solo l'appartamento superiore per il quale il tetto è disperdente, in quanto per quello al piano terra non cambia nulla per l'EPi.

Per quanto riguarda eventuali errori di applicazione, il cliente porta in detrazione il 55% secondo quanto detto dal tecnico, se poi l'AdE fa un controllo fiscale e accerta una detrazione non spettante, allora incorre nel pagamento di multe e tasse non corrisposte.
Poi il cliente incavolato va a cercare il tecnico per cuocerlo alla brace. :evil:
MC4311
Messaggi: 44
Iscritto il: gio apr 19, 2007 18:46
Contatta:

Messaggio da MC4311 »

Per accedere alle detrazioni è necessario dimostrare una riduzione dell'Epi (ad eccezione del 344 con cui bisogno dimostrare il 20% in meno)

Pertanto, in generale, gli interventi detraibili per ciascuna unità immobiliare sono quelli relativi all'unità stessa.

Si pensi ad un isolamento a cappotto di un edificio non regolare con caldaie autonome composto da 2 unità.
Non tutte e due le unità detrarranno la medesima quota poichè sicuramente i mq. di cappotto saranno differiranno.
Augusto
Messaggi: 679
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Messaggio da Augusto »

La circolare sbaglia quando sostiene che "l'indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione debba essere calcolato in rif. al fabbisogno dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono".
Ritengo che comunque sia possibile calcolare Epi precedente agli interventi come somma degli Epi delle zone e altrettanto per quello successivo e quindi se risulta o meno inferiore del 20%.
Augusto 44
MC4311
Messaggi: 44
Iscritto il: gio apr 19, 2007 18:46
Contatta:

Messaggio da MC4311 »

Scusami tanto ma non ho compreso bene ... potresti farmi capire meglio come ?
grazie
Augusto
Messaggi: 679
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Messaggio da Augusto »

MC4311 ha scritto:Scusami tanto ma non ho compreso bene ... potresti farmi capire meglio come ?
grazie
Se calcoli i fabbisogni delle singole zone, per esempio con EC, poi sommi i valori (manualmente) ed ottieni il fabbisogno dell'edificio.
Questo sia prima che dopo gli interventi ed ottieni il risparmio.
Augusto 44
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

Augusto
sta forse dicendo che in un condominio con termoautonomi, fai la valutazione dell'EPi globale, come somma dei singoli EPi, e se rientri nel 20% applichi il comma 344?
In questo caso ogni condomino porta in detrazione la quota millesimale delle spese sostenute (per esmpio cappotto e tetto), indipendentemente dall'effetto sulla sua unità immobiliare?
nel caso di rifacimento del tetto per esempio l'appartamento all'attico avrà un giovamento consistente, mentre l'appartamento al piano primo non se ne accorgerà neppure......
Bah. Daltronde se paga l'intervento forse è giusto che detragga qualcosa anche quest'ultimo.
MC4311
Messaggi: 44
Iscritto il: gio apr 19, 2007 18:46
Contatta:

Messaggio da MC4311 »

Ok tutto chiaro !

grazie
Sergio_50
Messaggi: 51
Iscritto il: ven ago 10, 2007 21:10

Messaggio da Sergio_50 »

Vi ringrazio, ho deciso così.
1)Comma 344 per la porzione di bifamiliare autonoma in linea così detraggo anche la copertura dove intervengo.
2)Comma 355,357 per la casa con intervento sull'unità al piano primo ( il tetto è già isolato e non viene toccato).

Allegato A Enea:
1) Tipologia edilizia: villino isolato
Residenziale: intero edificio
numero di unità immobiliari presenti nell'intero
edificio: 0 ( da specifiare solo se è un condominio)
2) Stessa cosa o numero di unità immobiliari 2 tanto non applico il comma
344.
Forse a qualcuno è sfuggita questa sottigliezza dell'Enea.
Quindi edificio=1 impianto termico ed "intero edificio"= 1 impianto termico.
Ma. "Io speriamo che me la cavi" e di non finire nella brace come dice Terminus.
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

Sergio_50 ha scritto:Vi ringrazio, ho deciso così.
1)Comma 344 per la porzione di bifamiliare autonoma in linea così detraggo anche la copertura dove intervengo.
2)Comma 355,357 per la casa con intervento sull'unità al piano primo ( il tetto è già isolato e non viene toccato).

Allegato A Enea:
1) Tipologia edilizia: villino isolato
Residenziale: intero edificio
numero di unità immobiliari presenti nell'intero
edificio: 0 ( da specifiare solo se è un condominio)
2) Stessa cosa o numero di unità immobiliari 2 tanto non applico il comma
344.
Forse a qualcuno è sfuggita questa sottigliezza dell'Enea.
Quindi edificio=1 impianto termico ed "intero edificio"= 1 impianto termico.
Ma. "Io speriamo che me la cavi" e di non finire nella brace come dice Terminus.
Scusa la lentezza di comprendonio.
Potresti spiegare meglio come intendi fare?
Per la brace......se non ti aggrada puoi consigliare al cliente il bollito.... :D
Sergio_50
Messaggi: 51
Iscritto il: ven ago 10, 2007 21:10

Messaggio da Sergio_50 »

Per Terminus.
Per la bifamiliare in linea (più o meno come 2 casette a schiera) ma strutturalmente diversa ( figlio che si separa dal padre e ha costruito in linea anni addietro prolungando la casa, ma tutto autonomo) applico il comma 344 sulla parte del figlio dove interviene con l'isolamento e considero intero edificio sia la parte del figlio che la parte del padre (che non interviene quest'anno ma in futuro).
Per la casa su due piani composta da 1 unità al piano terra e 1 unità al
piano primo (2 impianti autonomi) derivante da una successione applico il comma 355 (serramenti e cappotto esterno) e 357 (caldaia a condensazione e impianto a pavimento) sull'unità del piano primo dove si esegue l'intervento. Il tetto disperdente dell'unità del solo P1° non viene
toccato essendo già isolato.
Che sia "intero edificio" le due unità o una solo unità a questo punto non mi importa, ma il caso potrebbe ripresentarsi se devo detrarre anche il tetto. Ecco perchè cercavo la definizione di "intero edificio".
Col comma 344 detraggo anche il tetto, col comma 345 ancora la modifica della Legge è ferma al Senato se non sbaglio.
Inoltre se per ipotesi la verifica del comma 344 viene fatta in automatico dal database dell'Enea e scrivo unità immobiliari 2 sull'allegato A on line con il comma 344 "casca l'asino".
Tra l'altro "unità immobiliari" nell'allegato A on line è scritto anche in minuscolo, ma nelle istruzioni è detto che è da riportare se è condominio,
se non scrivo niente mi calcola 0.
Forse sono troppo previdente, ma appunto è per la storia della "brace".
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

OK.
Solo un appunto: le due case a schiera, se ho capito bene la situazione, non possono essere considerate come un unico edificio.
Su questo credo che non ci piova (anche se non hai rifatto il tetto.... :) !)
Sergio_50
Messaggi: 51
Iscritto il: ven ago 10, 2007 21:10

Messaggio da Sergio_50 »

Ancora per Terminus
E' difficile spiegare.
1) caso
Costruzione lunga 25 metri separata da un portico al piano terra
non riscaldato ed anche intersecata parzialmente. Il portico non è comune, ma nel frazionamento assegnato al padre.
Piano primo separata da muro divisorio e una parte del pavimento
del figlio disperdente verso il portico del padre. Un classico nel Veneto.Considero il tutto come 2 case a schiera ed applico il 344 sulla porzione autonoma del figlio (detrazione su serramenti, cappotto esterno e guaina isolante sul tetto). Calcolo Epci su edificio/impianto del figlio
< 20% Ok
Considero anche la spesa dell'isolamento della parte di pavimento del piano primo disperdente verso il portico del padre (controsoffitto sotto portico).

2) caso.
Casetta normale resa autonoma con frazionamento anni fà tra il piano terra ed il piano primo. Scale esterne. Applico il comma 345 ed 347
e non il 344 all'unità del piano primo per i motivi sopra esposti.
L'unità al piano terra non viene modificata. Nessuna spesa.Il tetto del piano primo non viene modificato perchè già isolato. Cappotto esterno
al solo piano primo e caldaia a condensazione e impianto a pavimento sempre al piano primo. Epci su AQE su unità piano 1/impianto piano 1
Il fatto è che solo ora i committenti chiedono della detrazione del 55%
ed ho casi uno diverso dall'altro.

Ringrazio per l'interessamento.
edison
Messaggi: 45
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:02

Messaggio da edison »

Quindi secondo Voi se devo rifare il tetto in un condominio di 3 unità abitative termo autonome, l'appartamento all'ultimo piano può detrarre il 55% raggiungendo un EPi-20% calcolato solo sull'unità abitativa dell'ultimo piano ?
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

edison ha scritto:Quindi secondo Voi se devo rifare il tetto in un condominio di 3 unità abitative termo autonome, l'appartamento all'ultimo piano può detrarre il 55% raggiungendo un EPi-20% calcolato solo sull'unità abitativa dell'ultimo piano ?
Credo che debba essere così.
Gli altri appartamenti termoautonomi non risentono minimamente del rifacimento del tetto, quindi non vedo perchè detrarre una spesa ininfluente energeticamente.
Daltronde il condomino dell'ultimo piano va a detrarre il 55% della propria quota millesimale.
Altro discorso è il 36%, al quale accedono tutti i condomini.
Sergio_50
Messaggi: 51
Iscritto il: ven ago 10, 2007 21:10

Messaggio da Sergio_50 »

edison ha scritto:Quindi secondo Voi se devo rifare il tetto in un condominio di 3 unità abitative termo autonome, l'appartamento all'ultimo piano può detrarre il 55% raggiungendo un EPi-20% calcolato solo sull'unità abitativa dell'ultimo piano ?
Ora sono anch'io su questo caso.
Ultimo piano e penultimo stesso proprietario.
Il tetto è stato pagato tutto dal proprietario dell'ultimo e penultimo piano che vuole detrarre il 55%.
Applico il 344 sull'ultimo piano e detraggo serramenti, impianto a pavimento e caldaia a condensazione, cappotto interno e tetto?
O il 345 come sul penultimo piano e lascio fuori il tetto per non rischiare?
Vorrei dei consigli.
Grazie
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Detrazione 55% e comma 344 su "intero edificio"

Messaggio da SuperP »

Sergio_50 ha scritto:1) Per "intero edificio" così come ribadito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate cosa si intende?
Anch'io ho un caso simile. L'enea concorda riprende la circolare dell'AdE.

Ti riporto un nostro battibecco

IO
Ho edificio composto da 2 unità immobiliari, una a piano terra e una a piano primo.
Per il piano terra è stato tolto il vecchio pavimento, fatto il vespaio aerato, massetti etc, cambiata la caldaia che alimenta l'impianto a radiatori, isolati i muri e cambiati i serramenti.
Punto 1: in questo caso a mio avviso il comma 344 è applicabile, in quanto il dlgs 311 individua come edificio (il comma 344 esclude l'applicazione per le porzioni di edifici) anche porzioni di edificio che possano essere usate come autonome unità immobiliari

ENEA
> La circolare 36 del 31/5/07 dell'AdE stabilisce che l'indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione con il comma 344 debba essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono. Quindi nel suo caso e contrariamente a lei, riteniamo che il 344 non sia applicabile.

IO
Che sulla circolare ci sia scritto mi sta bene, ma l'Agenzia delle Entrate ha anche sostenuto che non siano incentivabili i pannelli solari che voi ritenete che siano invece incentivabili! E poi le circolari non sono legge ne fanno giurisprudenza, sebbene siano un parere autorevole, ma in questo caso moooolto meno del vostro.
Il mio riferimento alla definizione di "edificio" parte dal dlgs 311: “edificio” è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, [...]; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
A mio modesto avviso, come per l'applicazione del dlgs 311, se l'appartamento al piano terra è termoautonomo e costituisce unità immobiliare utilizzata in modoo a sè state, è un edificio.
Su questo aspetto mi piacerebbe confrontarmi. Infatti, in base ad una vostro appunto, ho negato ad un cliente la detrazione perchè voi ritenete che la U per le strutt. opache sia da calcolarsi come la Umedia, in analogia al dlgs 311. Idem l'analogia con i serramenti.
Quindi per me, sia per i calcoli per usufruire delle detrazioni, come per il dlgs 311, ogni zona termica dotata di impianto termico e con propria destinazione d'uso (bisogna stare attenti alle parole) proprio, costituisce un edificio, che ha un proprio S/V e conseguentemente EPi.
Ecco perchè in questo caso sostengo sia possibile l'incentivo.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Detrazione 55% e comma 344 su "intero edificio"

Messaggio da SuperP »

[Il fatto è che le circolari dell'AdE hanno comunque un valore ufficiale (anche perché è l'AdE che dovrebbe fare i controlli) mentre i nostri pareri saranno anche più autorevoli (bontà sua...) ma rimangono ufficiosi, prova ne sia che per i pannelli solari, finchè non uscirà il decreto ministeriale che ci ridarà ragione, è la circolare dell'AdE dell'11/9 che detta legge.
Anche sulla questione del c. 344 che può essere applicato solo a interi edifici e non anche a parte di essi noi non eravamo molto d'accordo ma ci siamo adeguati all'interpretazione data dall'AdE. Il dlgs 311 poi dà solo la definizione di edificio ma un conto è parlare genericamente di "edificio" che secondo tale definizione può essere intero o parte, un conto è parlare di "intero edificio" come fa la circolare del 31/5 che ovviamente non può che essere intero. Quindi l'appartamento di sua competenza è si un edificio ma non è un intero edificio. Ci rendiamo conto che questo può sembrare e in effetti lo è un bizantinismo ma non possiamo disconoscere quanto riportato nella circolare 36 dell'AdE.
Per quanto riguarda il raccordo tra finanziaria 2007 e quella 2008, dovrebbe uscire un decreto attuativo ad hoc entro febbraio. Infine l'abolizione dell'AQE è tuttora prevista dal disegno di legge per gli interventi più semplici. Staremo a vedere: ormai manca poco!
Saluti.

ENEA
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Rispondi