Modifica dlgs 192

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

claudio
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Iscritto il: mer feb 21, 2007 10:23

Re: Modifica dlgs 192

Messaggio da claudio »

premetto che non ho letto tutti i post perché è la vigilia di Pasqua ma secondo me è come dice mat.
definizione come DGR, che tra l'altro rispecchia la definizione urbanistica: l'1,50 si riferisce a locali con H variabile (tipicamente sottotetti) e per le scale mi sembra ancor più semplice: fate come se non esistesse il foro scala per il calcolo della superficie calpestabile.
Buona Pasqua
claudio
nicorovoletto
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Re: Modifica dlgs 192

Messaggio da nicorovoletto »

Azz..
18. impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale e assimilate;
Ho cercato nel forum ma non ho trovato nessun post che approfondisse questo argomento.
L'oggetto è il bollitore per ACS, da questa definizione risulta che non sono più impianto termico (no libretto, scarico a parete ecc. ecc.). Però per immobili ad uso residezianle e assimilate... cosa intendo per assimilate? Convento si, scuola e albergo no? avete un'idea o un riferimento, grasssie
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
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