trasmittanza limite per ristrutturazioni
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 27
- Iscritto il: ven nov 18, 2011 14:01
trasmittanza limite per ristrutturazioni
Ciao a tutti,
sono incappata in un problemino.Mi hanno chiesto di "dimostratre la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico" di una villetta da ristrutturare in cui verranno reglizzati:
-rifacimento di un cappotto interno (impossibile da fare all'esterno in quanto ci sono mattoncini faccia vista)
-rifacimento dell'impianto termico.
Mi hanno chiesto quale deve essere il limite di legge della trasmittanza che il muro deve avere. Ho pensato potesse essere il valore limite di legge utilizzato per le nuove costruzioni, o sbaglio????
Se non fosse così quale è il riferimento di legge che mi indica il valore di trasmittanza???????????????????????????
Mi occorre per poter determinare lo spessore dell'isolante da inserire.
Aspetto vostr risposte
ciao ciao
sono incappata in un problemino.Mi hanno chiesto di "dimostratre la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico" di una villetta da ristrutturare in cui verranno reglizzati:
-rifacimento di un cappotto interno (impossibile da fare all'esterno in quanto ci sono mattoncini faccia vista)
-rifacimento dell'impianto termico.
Mi hanno chiesto quale deve essere il limite di legge della trasmittanza che il muro deve avere. Ho pensato potesse essere il valore limite di legge utilizzato per le nuove costruzioni, o sbaglio????
Se non fosse così quale è il riferimento di legge che mi indica il valore di trasmittanza???????????????????????????
Mi occorre per poter determinare lo spessore dell'isolante da inserire.
Aspetto vostr risposte
ciao ciao
Re: trasmittanza limite per ristrutturazioni
Il valore limite di legge da rispettare e quello delle nuove costruzioni.
-
- Messaggi: 27
- Iscritto il: ven nov 18, 2011 14:01
Re: trasmittanza limite per ristrutturazioni
Grazie mille della Info!
-
- Messaggi: 27
- Iscritto il: ven nov 18, 2011 14:01
Re: trasmittanza limite per ristrutturazioni
A questo punto ho necessitò di sapere quale sia il riferimento di legge che dice ciò.
Ho avuto un dubbio dopo aver letto il DPR 59/2009 all'art. 4 punto 16
"16. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), questo ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali, da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F, il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, recante determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K, nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento."
Il limite è ora 0.8??????????
aiutatemiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ho avuto un dubbio dopo aver letto il DPR 59/2009 all'art. 4 punto 16
"16. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), questo ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali, da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F, il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, recante determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K, nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento."
Il limite è ora 0.8??????????
aiutatemiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Re: trasmittanza limite per ristrutturazioni
certo che sei proprio a digiuno... non converrebbe che i committenti affidassero il progetto dell'isolamento a un tecnico che ne sappia almeno qualcosa? non prendertela, però ti manca proprio la base se scambi lo 0,8 di trasmittanza limite tra abitazioni confinanti riscaldate e quelle su esterno...
ciao Gianluca
ciao Gianluca
Re: trasmittanza limite per ristrutturazioni
Il problema è che i committenti quando devono fare una ristrutturazione chiamano, ovviamente, un architetto o un geometra, non un termotecnico, di cui il 99% non conosce manco l'esistenza... E' l'architetto/geometra che, se non ha le opportune conoscenze, dovrebbe chiedere il supporto di un tecnico competente.
Ma si sa, la gente vuole spendere poco, le parcelle sono basse, etc. etc...
Ma si sa, la gente vuole spendere poco, le parcelle sono basse, etc. etc...
-
- Messaggi: 27
- Iscritto il: ven nov 18, 2011 14:01
Re: trasmittanza limite per ristrutturazioni
Le vostre risposte sonoi state proprio esausutive.
Grazie per NON AVER RISPOSTO ALLA MIA DOMANDA.
SCUSATE TERMOTECNICI SE CI SI IMPEGNA IN TUTTI I MODI A VENIRE A CAPO DELLA LEGISLAZIONE.
Ho notato quanto da voi scritto subito dopo aver scritto il messaggio, errare è umano.
Grazie per NON AVER RISPOSTO ALLA MIA DOMANDA.
SCUSATE TERMOTECNICI SE CI SI IMPEGNA IN TUTTI I MODI A VENIRE A CAPO DELLA LEGISLAZIONE.
Ho notato quanto da voi scritto subito dopo aver scritto il messaggio, errare è umano.
-
- Messaggi: 1625
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: trasmittanza limite per ristrutturazioni
Ma porca miseria se la signora Maria Verdi, che sa solo che sono ingegnere, mi commissiona una ristrutturazione che riguarda solo aspetti architettonici e che non va intaccare ne la parte impiantistica ne quella energetica, senza rimpianto lascio l'incarico ad un altro Collega.girasole82 ha scritto:Le vostre risposte sonoi state proprio esausutive.
Grazie per NON AVER RISPOSTO ALLA MIA DOMANDA.
SCUSATE TERMOTECNICI SE CI SI IMPEGNA IN TUTTI I MODI A VENIRE A CAPO DELLA LEGISLAZIONE.
Ho notato quanto da voi scritto subito dopo aver scritto il messaggio, errare è umano.
Quindi, se tu vuoi portare a termine il tuo incarico (che, se fatto per bene, non è per nulla una pratichetta: l'impianto termico va progettato!!!) cerca la collaborazione di un termotecnico. Le collaborazioni/consulenze non sono un marchio di infamia
-
- Messaggi: 27
- Iscritto il: ven nov 18, 2011 14:01
Re: trasmittanza limite per ristrutturazioni
Grazie del consiglio.
Io accetto sempre suggerimenti ma nel contempo cerco di capire come poter risolvere autonomamente il problema, ecco perche chiedevo consiglio qui sul forum.
Grazie
Io accetto sempre suggerimenti ma nel contempo cerco di capire come poter risolvere autonomamente il problema, ecco perche chiedevo consiglio qui sul forum.
Grazie
-
- Messaggi: 1625
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: trasmittanza limite per ristrutturazioni
Comunque, i valori di trasmittanza da rispettare sono quelli riportati nell'allegato C del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. nella tabella di cui al punto 2.
Per l'impianto termico, invece, una volta effettuato il suo dimensionamento devi fare tutti calcoli energetici (richiesti per la redazione della Relazione Tecnica di cui alla L. 10/1991) con cui si attesta che il rendimento globale medio stagionale dell'impianto sia maggiore o uguale al valore limite riportato al punto 5 dell'Allegato C al D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. In più (sempre per l'impianto) devi rispettare gli obblighi del D.P.R. 412/1993 e ss.mm.ii. (cronotermostato e valvole termostatiche) e prevedere un trattamento per l'acqua di impinato (vedi comma 14 articolo 4 del D.P.R. 59/2009)
Per l'impianto termico, invece, una volta effettuato il suo dimensionamento devi fare tutti calcoli energetici (richiesti per la redazione della Relazione Tecnica di cui alla L. 10/1991) con cui si attesta che il rendimento globale medio stagionale dell'impianto sia maggiore o uguale al valore limite riportato al punto 5 dell'Allegato C al D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. In più (sempre per l'impianto) devi rispettare gli obblighi del D.P.R. 412/1993 e ss.mm.ii. (cronotermostato e valvole termostatiche) e prevedere un trattamento per l'acqua di impinato (vedi comma 14 articolo 4 del D.P.R. 59/2009)