Verifiche apparecchi ISPESL
Moderatore: Edilclima
Verifiche apparecchi ISPESL
Domandona: ma le valvole di sicurezza, di scarico termico, i vasi di espansione ecc. debbono essere verificati dopo x anni dalla loro posa per attestarne l'efficienza?
Ovviamente se tale verifica è obbligatoria, dove è scritto come deve essere fatta?
Ovviamente se tale verifica è obbligatoria, dove è scritto come deve essere fatta?
Re: Verifiche apparecchi ISPESL
anche dopo il DM 329/2004 (PED), i dispositivi di sicurezza non hanno scadenza. per gli impianti di riscaldamento acqua calda sopra i 116 kW in condomini con amministratore dovrebbe valere ancora verifica periodica ogni 5 anni da parte dell'ASL (DM1/12/75) con compilazione libretto matricolare.
Re: Verifiche apparecchi ISPESL
Infatti è proprio a questo che volevo arrivare; se è ancora valido il DM del 1975 (anche dopo la PED) la verifica da parte ASL dovrebbe essere una mera constatazione della presenza della valvola e del fatto che non sia scattata... ma un organo di sicurezza è soggetto anch'esso a deperimento nel tempo, ...
Re: Verifiche apparecchi ISPESL
non ho esperienze dirette sulle verifiche Asl x impianti di riscaldamento ad acqua calda ma x gli apparecchi a vapore i funzionari Asl non si limitano a rilevare i dispositivi di sicurezza ma si accertano del loro corretto funzionamento anche se necessario per le valvole di sicurezza con prove al banco
Re: Verifiche apparecchi ISPESL
La sostituzione dei dispositivi ISPESL non è strrettamente obbligatoria. La normativa di riferimento è sempre il DM 1.12.75, la relativa Raccolta R (1985) e la UNI 10412: “Ogni 5 anni gli impianti centralizzati ... devono essere sottoposti da parte dell'ISPESL ad una verifica di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.”
É comunque compito del responsabile della manutenzione e dell'esercizio degli impianti (anche in asenza dei controlli da parte dell'Ente preposto), cioè del proprietario,dell'amministratore oppure del terzo responsabile, di mantenere in perfetta efficienza gli impianti, con particolare riguardo ai componenti con funzioni per la sicurezza. La modalità di verifica può comportare la rimozione dei dispositivi dall'impianto e la verifica dei valori di intervento per mezzo di idonee apparecchiature (prove su banco). In alternativa allo smontaggio ed alla prova per mezzo di idonee apparecchiature è possibile, con onere sicuramente minore, prevederne la sostituzione.
É comunque compito del responsabile della manutenzione e dell'esercizio degli impianti (anche in asenza dei controlli da parte dell'Ente preposto), cioè del proprietario,dell'amministratore oppure del terzo responsabile, di mantenere in perfetta efficienza gli impianti, con particolare riguardo ai componenti con funzioni per la sicurezza. La modalità di verifica può comportare la rimozione dei dispositivi dall'impianto e la verifica dei valori di intervento per mezzo di idonee apparecchiature (prove su banco). In alternativa allo smontaggio ed alla prova per mezzo di idonee apparecchiature è possibile, con onere sicuramente minore, prevederne la sostituzione.
Re: Verifiche apparecchi ISPESL
Qui da noi, Roma, circola una leggenda metropolitana che vorrebbe che i dispositivi Ispesl vadano cambiati ogni quinquennio...
Invece è perfetto quanto asserito da Megaing (nomen omen!)
Invece è perfetto quanto asserito da Megaing (nomen omen!)
Re: Verifiche apparecchi ISPESL
volevo riaprire la questione dell'ipotetica sostituzione dei componenti ispesl.megaing ha scritto:La sostituzione dei dispositivi ISPESL non è strrettamente obbligatoria. La normativa di riferimento è sempre il DM 1.12.75, la relativa Raccolta R (1985) e la UNI 10412: “Ogni 5 anni gli impianti centralizzati ... devono essere sottoposti da parte dell'ISPESL ad una verifica di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.”
É comunque compito del responsabile della manutenzione e dell'esercizio degli impianti (anche in asenza dei controlli da parte dell'Ente preposto), cioè del proprietario,dell'amministratore oppure del terzo responsabile, di mantenere in perfetta efficienza gli impianti, con particolare riguardo ai componenti con funzioni per la sicurezza. La modalità di verifica può comportare la rimozione dei dispositivi dall'impianto e la verifica dei valori di intervento per mezzo di idonee apparecchiature (prove su banco). In alternativa allo smontaggio ed alla prova per mezzo di idonee apparecchiature è possibile, con onere sicuramente minore, prevederne la sostituzione.
Dove hai trovato che è compito del resp. della manutenzione / esercizio degli impianti ?? parti dell'Art. 22 del DM 1.12.75 ??
Re: Verifiche apparecchi ISPESL
Non mi sembra ci sia nulla di ipotetico, è tutto scritto!
E chi altri dovrebbe avere l'onere di mantenere l'impianto in perfette condizioni di funzionamento e di manutenzione, conformemente alle diposizioni legislative, se non il responsabile della conduzione (che esso sia il proprietario, il terzo responsabile o l'amministratore)?
L'art. 22 impone il controllo iniziale ed il controlli periodici da parte dell'ex ANCC, ex ISPESL, ora INAIL; i controlli periodici ogni cinque anni a mia conoscenza non sono mai stati effettuati in particolare negli impianti a servizio di edifici residenziali.
E chi altri dovrebbe avere l'onere di mantenere l'impianto in perfette condizioni di funzionamento e di manutenzione, conformemente alle diposizioni legislative, se non il responsabile della conduzione (che esso sia il proprietario, il terzo responsabile o l'amministratore)?
L'art. 22 impone il controllo iniziale ed il controlli periodici da parte dell'ex ANCC, ex ISPESL, ora INAIL; i controlli periodici ogni cinque anni a mia conoscenza non sono mai stati effettuati in particolare negli impianti a servizio di edifici residenziali.
Re: Verifiche apparecchi ISPESL
scusa non intendevo parlare di ipotesi .. sono chiaramente in accordo con quello che dici in tutto e per tutto
volevo sapere de l'artl.22 poteva essere un riscontro legislativo che, sebbene parli di verifiche a cura di enti, potrebbe essere inteso anche come corretta gestione / manutenzione dei componenti di sicurezza di impianto. Ovvero dato che i controlli gli enti non li fanno qualcuno dovrà tenere monitorato lo stato delle sicurezza.. ed allora si arriva al manutentore / amministratore / proprietario.
volevo sapere de l'artl.22 poteva essere un riscontro legislativo che, sebbene parli di verifiche a cura di enti, potrebbe essere inteso anche come corretta gestione / manutenzione dei componenti di sicurezza di impianto. Ovvero dato che i controlli gli enti non li fanno qualcuno dovrà tenere monitorato lo stato delle sicurezza.. ed allora si arriva al manutentore / amministratore / proprietario.
Re: Verifiche apparecchi ISPESL
No, quell'obbligo non discende dall'art. 22, ma da altre disposizioni legislative.