Fresco fresco da Bruxelles
https://ec.europa.eu/transparency/regdo ... PART-1.PDF
Vari chiarimenti e interpretazioni... e udite udite saranno introdotti i fattori correttivi per gli appartamenti sfavoriti, così in pratica da inibire gli effetti dello squilibrio di fabbisogno introdotti dal 141/2016.
Raccomandazioni commissione europea su 2012/27/EU (Dlgs 102/2014 e smi)
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Raccomandazioni commissione europea su 2012/27/EU (Dlgs 102/2014 e smi)
Chi si affida ad un professionista “legittimamente attende di ricevere una prestazione diligente, art. 1176 cc”. Non si può esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.
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Re: Raccomandazioni commissione europea su 2012/27/EU (Dlgs 102/2014 e smi)
Mi aspettavo levate di scudi... 

Chi si affida ad un professionista “legittimamente attende di ricevere una prestazione diligente, art. 1176 cc”. Non si può esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.
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Re: Raccomandazioni commissione europea su 2012/27/EU (Dlgs 102/2014 e smi)
bene ... staremo a vedere quando e come sarà recepita nel nostro paesello...
Re: Raccomandazioni commissione europea su 2012/27/EU (Dlgs 102/2014 e smi)
buongiorno,
da dove si evince che dovranno essere introdotti i fattori correttivi per gli appartamenti sfavoriti" ?
da dove si evince che dovranno essere introdotti i fattori correttivi per gli appartamenti sfavoriti" ?
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Re: Raccomandazioni commissione europea su 2012/27/EU (Dlgs 102/2014 e smi)
Tra le possibili soluzioni adottate da alcuni Stati membri si annoverano intervalli ammissibili per la frazione dei costi ripartita in base alle letture individuali, limiti massimi per le deviazioni delle fatture individuali dalla media dell'edificio e sistemi di fattori di correzione che riflettano la situazione svantaggiata degli appartamenti naturalmente più freddi o più esposti dell'edificio.
Chi si affida ad un professionista “legittimamente attende di ricevere una prestazione diligente, art. 1176 cc”. Non si può esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.