vi risulta che i condomini in cui era presente un impianto di contabilizzazione prima dell'entrata in vigore del 102/14 non è necessario procedere alla suddivisione delle spese involontarie secondo la uni10200?
Con il 141/16 è stato modificato l'art.9 comma 5 inserendo questa frase "...Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese."
applicazione 10200 a impianti di contabilizzazione ante 102/14
Moderatore: Edilclima
Re: applicazione 10200 a impianti di contabilizzazione ante 102/14
c'è un chiarimento congiunto di un tavolo Anaci ed altri al riguardo
http://www.progetto2000web.it/articoli/ ... nicoanaci/
il punto saliente lo trovi verso la fine:
"La disposizione citata, pertanto, non vuole significare che qualsiasi criterio prima adottato possa essere legittimamente conservato. Coloro che, prima dell'entrata in vigore delle modifiche al 102/2014, facevano ricorso ai coefficienti correttivi o ad altri criteri di ripartizione, non potranno continuare ad utilizzarli in quanto già prima non conformi a legge.
Sino all'entrata in vigore delle modifiche al D. Lgs. 102/2014, trova applicazione l'attuale formulazione della lettera d), secondo la quale le spese vanno ripartite sulla base della norma UNI 10200 (ad oggi la versione del 2015). Al momento dell'entrata in vigore delle modifiche, cessa di avere efficacia la precedente formulazione ed inizia ad avere efficacia la nuova. La nuova disposizione non ha efficacia retroattiva, nel senso che non può riconoscere validi criteri che, nel momento in cui sono stati adottati, erano contrari a legge stante la vigenza della precedente formulazione del testo. Il Legislatore vuole semplicemente evitare che coloro che già hanno fatto effettuare i calcoli ai sensi della norma UNI 10200 del 2013 o del 2015, siano costretti a dare incarico ad un professionista per far fare nuovi calcoli.
I condomini, pertanto, dopo l'entrata in vigore della nuova norma, potranno decidere tra le seguenti ipotesi:
conservare il criterio di riparto conforme alla norma UNI 10200 del 2013 o del 2015;
fare effettuare nuovi calcoli sulla base della norma UNI 10200:2015 di prossima pubblicazione;
nel caso in cui vi siano differenze di fabbisogni superiori al 50% tra le unità immobiliari, disattendere la norma UNI 10200:2015 e ripartire sulla base delle indicazioni del legislatore."
http://www.progetto2000web.it/articoli/ ... nicoanaci/
il punto saliente lo trovi verso la fine:
"La disposizione citata, pertanto, non vuole significare che qualsiasi criterio prima adottato possa essere legittimamente conservato. Coloro che, prima dell'entrata in vigore delle modifiche al 102/2014, facevano ricorso ai coefficienti correttivi o ad altri criteri di ripartizione, non potranno continuare ad utilizzarli in quanto già prima non conformi a legge.
Sino all'entrata in vigore delle modifiche al D. Lgs. 102/2014, trova applicazione l'attuale formulazione della lettera d), secondo la quale le spese vanno ripartite sulla base della norma UNI 10200 (ad oggi la versione del 2015). Al momento dell'entrata in vigore delle modifiche, cessa di avere efficacia la precedente formulazione ed inizia ad avere efficacia la nuova. La nuova disposizione non ha efficacia retroattiva, nel senso che non può riconoscere validi criteri che, nel momento in cui sono stati adottati, erano contrari a legge stante la vigenza della precedente formulazione del testo. Il Legislatore vuole semplicemente evitare che coloro che già hanno fatto effettuare i calcoli ai sensi della norma UNI 10200 del 2013 o del 2015, siano costretti a dare incarico ad un professionista per far fare nuovi calcoli.
I condomini, pertanto, dopo l'entrata in vigore della nuova norma, potranno decidere tra le seguenti ipotesi:
conservare il criterio di riparto conforme alla norma UNI 10200 del 2013 o del 2015;
fare effettuare nuovi calcoli sulla base della norma UNI 10200:2015 di prossima pubblicazione;
nel caso in cui vi siano differenze di fabbisogni superiori al 50% tra le unità immobiliari, disattendere la norma UNI 10200:2015 e ripartire sulla base delle indicazioni del legislatore."
Re: applicazione 10200 a impianti di contabilizzazione ante 102/14
ti ringrazio Marcus, ora mi sono chiarito i dubbi.