Obbligo deposito in comune
Moderatore: Edilclima
Obbligo deposito in comune
Esiste l'obbligo del deposito in comune del progetto di contabilizzazione e relativa suddivisione delle spese?
Re: Obbligo deposito in comune
No, a meno che non sia associata anche la sostituzione del generatore di calore (condizione questa prevista dall'allegato A del DM 26/06/2015) oppure sia reso obbligatorio dalla regolamentazione locale.
Re: Obbligo deposito in comune
Grazie !
Re: Obbligo deposito in comune
Condivido, anche se qualcuno di autorevole (Socal se non sbaglio) la pensa diversamente, adducendo il fatto che trattasi counque di riqualificazione energetica e pertanto soggetta al DM.
Resterebbe da capire cosa dovrebbe attestare tale documento, dato che non vi sono parametri minimi da verificare per legge.
Resterebbe da capire cosa dovrebbe attestare tale documento, dato che non vi sono parametri minimi da verificare per legge.
Re: Obbligo deposito in comune
Anche di questo ne abbiamo già parlato.
Io sono per il sì visto quanto scritto nel DM 26.06.15, che inserisce (inopinatamente) anche un intervento parziale sugli impianti tra quelli di "riqualificazione energetica".
Sul cosa scrivere nel progetto energetico (di cui la relazione è un estratto) al tecnico esperto non mancherà la capacità di argomentare sulle scelte tecniche progettuali.
Io sono per il sì visto quanto scritto nel DM 26.06.15, che inserisce (inopinatamente) anche un intervento parziale sugli impianti tra quelli di "riqualificazione energetica".
Sul cosa scrivere nel progetto energetico (di cui la relazione è un estratto) al tecnico esperto non mancherà la capacità di argomentare sulle scelte tecniche progettuali.
Re: Obbligo deposito in comune
tecnicamente non è possibile eseguire una relazione di tipo ex legge 10 per la sola contabilizzazione, che verifica fai? L'unica possibile sarebbe sul rendimento globale medio stagionale che darebbe esito negativo nel 90% casiTerminus ha scritto:Condivido, anche se qualcuno di autorevole (Socal se non sbaglio) la pensa diversamente, adducendo il fatto che trattasi counque di riqualificazione energetica e pertanto soggetta al DM.
Resterebbe da capire cosa dovrebbe attestare tale documento, dato che non vi sono parametri minimi da verificare per legge.
Re: Obbligo deposito in comune
Infatti.
Lo scopo del deposito in Comune è quello di consentire all'Ente di eseguire i controlli sui requisiti minimi di legge, che in questo caso non sono determinati.
Inoltre l'intervento impiantistico puro, esula dalla regolamentazione edilizia.
Lo scopo del deposito in Comune è quello di consentire all'Ente di eseguire i controlli sui requisiti minimi di legge, che in questo caso non sono determinati.
Inoltre l'intervento impiantistico puro, esula dalla regolamentazione edilizia.
Re: Obbligo deposito in comune
Sul tema controlli sono d'accordo: non ci sono limiti da rispettare.
Sull'argomento "obbligo" è un cavillo, e tra l'altro di dubbia efficacia giuridica. L'intervento è stato inserito tra quelli di riqualificazione energetica dal DM 26.06.15, ma tale inserimento è stato fatto in un regolamento attuativo e non nella legge. Solo che non siamo noi tecnici a poter decidere sul contrasto ma dovrebbe esprimersi un giudice.
Sul discorso tecnico invece la vedo in senso più ampio. La relazione tecnica ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 non è altro che un estratto del progetto energetico, che va consegnato nella sua interezza al Comune. La relazione dovrebbe servire ai tecnici per "agevolare" i controlli in opera/post opera o su richiesta.
Sono quindi favorevole a spingere su questo aspetto, per migliorare la qualità dei lavori. Si parla tanto di obbligo di progetto per la contabilizzazione+regolazione. Nel DM c'è un riferimento ben preciso a tale obbligo.
Cosa scrivere? Gli obiettivi adottati per il progetto (scostamento dal set "S-x", equilibratura, PN, elettropompa....) e come ci si è arrivati. Più qualche elemento geometrico dell'edificio. Semplice.
Sull'argomento "obbligo" è un cavillo, e tra l'altro di dubbia efficacia giuridica. L'intervento è stato inserito tra quelli di riqualificazione energetica dal DM 26.06.15, ma tale inserimento è stato fatto in un regolamento attuativo e non nella legge. Solo che non siamo noi tecnici a poter decidere sul contrasto ma dovrebbe esprimersi un giudice.
Sul discorso tecnico invece la vedo in senso più ampio. La relazione tecnica ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 non è altro che un estratto del progetto energetico, che va consegnato nella sua interezza al Comune. La relazione dovrebbe servire ai tecnici per "agevolare" i controlli in opera/post opera o su richiesta.
Sono quindi favorevole a spingere su questo aspetto, per migliorare la qualità dei lavori. Si parla tanto di obbligo di progetto per la contabilizzazione+regolazione. Nel DM c'è un riferimento ben preciso a tale obbligo.
Cosa scrivere? Gli obiettivi adottati per il progetto (scostamento dal set "S-x", equilibratura, PN, elettropompa....) e come ci si è arrivati. Più qualche elemento geometrico dell'edificio. Semplice.
Re: Obbligo deposito in comune
dove leggi che il DM 26/06/15 ha inserito la sola contabilizzazione del calore nella categoria della riqualificazione energetica?Spd ha scritto:Sul tema controlli sono d'accordo: non ci sono limiti da rispettare.
Sull'argomento "obbligo" è un cavillo, e tra l'altro di dubbia efficacia giuridica. L'intervento è stato inserito tra quelli di riqualificazione energetica dal DM 26.06.15, ma tale inserimento è stato fatto in un regolamento attuativo e non nella legge. Solo che non siamo noi tecnici a poter decidere sul contrasto ma dovrebbe esprimersi un giudice.
Re: Obbligo deposito in comune
lo legge nel senso
"tutto il resto è riqualificazione energetica"
poi c'è il discorso legge 10 ed "innovazione"
"tutto il resto è riqualificazione energetica"
poi c'è il discorso legge 10 ed "innovazione"
Re: Obbligo deposito in comune
supponiamo che l'installazione delle valvole termostatiche rientri nella casistica degli interventi di riqualificazione energetica dell'impianto termico.
a questo punto dovrei andare a vedere per questa tipologia di intervento che prescrizioni mi da il DM 26/06/2015 requisiti minimi.
Fiducioso, vado quindi a scartabellare l'Allegato 1 che al punto 5.3.1 mi indica le prescrizioni per gli impianti termici invernali.
Inizio quindi a leggere per vedere in quale caso rientra il mio intervento:
1. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari .... nel caso di:
- nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti... (nel mio caso non è una nuova installazione e quindi non rientro in questo caso)
- o ristrutturazione dei medesimi impianti.... (potrei rientrare in questo caso, da approfondire)
- o di sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi... (nel mio caso non ho sostituito il generatore quindi non rientro in questo caso)
Resta quindi da chiarire solo se si è eseguita una "Ristrutturazione dell'impianto termico".
Fiducioso vado quindi a leggere la relativa definizione, espletata al punto 43, dell'Allegato A del D.Lgs. 192/2005 :
43. ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato;
Nel caso delle valvole termostatiche si è però si eseguita una modifica del sistema di distribuzione/emissione ma non del sistema di produzione, poichè vengono richiesti entrambi devo quindi concludere che il mio intervento non ricade nemmeno in questa casistica.
Con mio grande stupore scopro quindi che l'installazione delle valvole termostatiche, benchè intervento di riqualificazione energetica, non ricade in nessuno dei casi prospettati ai fini delle verifiche energetiche da dover soddisfare.
Quindi devo concludere che la Relazione ex legge 10 non è in questo caso nè eseguibile e nè consegnabile
a questo punto dovrei andare a vedere per questa tipologia di intervento che prescrizioni mi da il DM 26/06/2015 requisiti minimi.
Fiducioso, vado quindi a scartabellare l'Allegato 1 che al punto 5.3.1 mi indica le prescrizioni per gli impianti termici invernali.
Inizio quindi a leggere per vedere in quale caso rientra il mio intervento:
1. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari .... nel caso di:
- nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti... (nel mio caso non è una nuova installazione e quindi non rientro in questo caso)
- o ristrutturazione dei medesimi impianti.... (potrei rientrare in questo caso, da approfondire)
- o di sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi... (nel mio caso non ho sostituito il generatore quindi non rientro in questo caso)
Resta quindi da chiarire solo se si è eseguita una "Ristrutturazione dell'impianto termico".
Fiducioso vado quindi a leggere la relativa definizione, espletata al punto 43, dell'Allegato A del D.Lgs. 192/2005 :
43. ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato;
Nel caso delle valvole termostatiche si è però si eseguita una modifica del sistema di distribuzione/emissione ma non del sistema di produzione, poichè vengono richiesti entrambi devo quindi concludere che il mio intervento non ricade nemmeno in questa casistica.
Con mio grande stupore scopro quindi che l'installazione delle valvole termostatiche, benchè intervento di riqualificazione energetica, non ricade in nessuno dei casi prospettati ai fini delle verifiche energetiche da dover soddisfare.
Quindi devo concludere che la Relazione ex legge 10 non è in questo caso nè eseguibile e nè consegnabile
Re: Obbligo deposito in comune
Si certo ... Stiamo girando lì intorno..
Insomma.. se si facesse un progetto vero di contabilizzazione la relaz legge 10 praticamente te vuota serebbe l ultimo dei problemi solo qualche foglio di carta in più e dell inchiostro
Prima bisogna anche capire se serve qualche titolo urbanistico a cui eventualmente allegare ...
Insomma.. se si facesse un progetto vero di contabilizzazione la relaz legge 10 praticamente te vuota serebbe l ultimo dei problemi solo qualche foglio di carta in più e dell inchiostro
Prima bisogna anche capire se serve qualche titolo urbanistico a cui eventualmente allegare ...
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Re: Obbligo deposito in comune
Contributo.Marcus ha scritto:Con mio grande stupore scopro quindi che l'installazione delle valvole termostatiche, benchè intervento di riqualificazione energetica, non ricade in nessuno dei casi prospettati ai fini delle verifiche energetiche da dover soddisfare.
Urge leggere attentamente:
- 102/2005 art. 2.1.l-vicies ter
- DM requisiti minimi, 1.4.2
Re: Obbligo deposito in comune
192
e cmq si
è riqualificaz
ma senza verifiche
siamo sempre al palo
e cmq si
è riqualificaz
ma senza verifiche
siamo sempre al palo
Re: Obbligo deposito in comune
Esatto a_brettyou.a_brettyou ha scritto:Contributo.Marcus ha scritto:Con mio grande stupore scopro quindi che l'installazione delle valvole termostatiche, benchè intervento di riqualificazione energetica, non ricade in nessuno dei casi prospettati ai fini delle verifiche energetiche da dover soddisfare.
Urge leggere attentamente:
- 102/2005 art. 2.1.l-vicies ter
- DM requisiti minimi, 1.4.2
Non l'avevo ripetuto in quanto se ne era già discusso in passato, ma hai fatto bene a evidenziarlo.
Le parole magiche sono nel 1.4.2: "...o di altri interventi parziali".
Aggiungerei anche il comma 3 dell'articolo 26 della legge 10/91 (123 del DPR 380) e il comma 1 dell'articolo 28 (125, con testo sbagliato, tuttavia) della stessa legge (dPR). OBBLIGO DI PROGETTO.
Obbligo poi approfondito e definito nel 192. Prima del 2013 non c'era, per gli interventi parziali, oggi sì.
E anche il comma 1 dell'articolo 8 del nuovo 192: <I progettisti ... devono inserire I CALCOLI e le verifiche... nella relazione tecnica di progetto...>
Poi vale, ritengo, quello che ho espresso poco sopra:
- consegna del progetto "termotecnico" al Comune corredato da relazione tecnica;
- niente limiti, ergo niente verifiche.
Ma come, si discute in altri topic di obbligo di progetto per la termoregolazione, di "buoni tecnici" e poi l'unica prestazione che non si può fare spingendo qualche pulsante sui software viene messa in discussione qui?
Re: Obbligo deposito in comune
Aggiungo ancora che già la L.10/91 art.25 stabiliva la gradualità nell'applicazione dei vari obblighi, gradualità che ovviamente è stata mantenuta nel tempo e che viene stabilita oggi dai decreti attuativi.
Quindi se questi non prevedono alcunchè nei casi che ci interessano, ergo, per la gradualità di applicazione di tutto il dettato normativo, non dovrebbe sussistere obbligo di deposito in Comune.
Abbiamo già discusso altrove: il problema è anche che molti Comuni non sanno come gestire relazioni avulse da pratiche edilizie (difatti gli interventi di cui parliamo non hanno nulla di edilizio ed almeno dalle mie parti sono eseguibili in modo assolutamente libero) ed aprire forzatamente una pratica edilizia con tutto il mare di carta che si trascina dietro, mi pare francamente un'esagerazione.
Quindi se questi non prevedono alcunchè nei casi che ci interessano, ergo, per la gradualità di applicazione di tutto il dettato normativo, non dovrebbe sussistere obbligo di deposito in Comune.
Abbiamo già discusso altrove: il problema è anche che molti Comuni non sanno come gestire relazioni avulse da pratiche edilizie (difatti gli interventi di cui parliamo non hanno nulla di edilizio ed almeno dalle mie parti sono eseguibili in modo assolutamente libero) ed aprire forzatamente una pratica edilizia con tutto il mare di carta che si trascina dietro, mi pare francamente un'esagerazione.
Re: Obbligo deposito in comune
Ok, quoto gli ultimi interventi. Mi sembra quindi che siamo tutti d'accordo sul fatto che:
1) L'installazione della contabilizzazione del calore si configura come intervento di riqualificazione energetica;
2) Che questa tipologia di intervento non ha verifiche tecniche specifiche di limiti cui adempiere in base al D.Lgs 192 e al DM 26/06/2015
Il punto è: va consegnata la relazione ex legge 10 per un intervento su cui non c'è da fare alcuna verifica di legge? A mio avviso ci sono 2 possibilità
Se si decide di consegnare la ex Legge 10, nella dichiarazione finale asseverata cosa si dichiara? Si scrive con il sangue che rispetta le prescrizioni del D.Lgs 192 precisando che nel caso specifico non c'è alcuna prescrizione? Non mi sembra che abbia molto senso
D'altro canto se si decide di non consegnarla sarebbe da chiarire se è un illecito non consegnare una relazione di verifica su cui non è prevista alcuna verifica, e mi sembra anche che ci sia un appiglio normativo nel fatto che il DM 26/06/2015 all'allegato 1 al punto 1.4.3 dice che risultano esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
a) omissis
b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti
se la contabilizzazione del calore si prefigurasse come manutenzione ordinaria non necessiterebbe di deposito.
Ovviamente qui si apre un altro capitolo, in quano dal punto di vista autorizzativo comunale l'intervento rientra effettivamente in "manutenzione ordinaria", dal punto di vista invece del D.Lgs 192, che da anch'esso una definizione, l'intervento sarebbe straordinario
1) L'installazione della contabilizzazione del calore si configura come intervento di riqualificazione energetica;
2) Che questa tipologia di intervento non ha verifiche tecniche specifiche di limiti cui adempiere in base al D.Lgs 192 e al DM 26/06/2015
Il punto è: va consegnata la relazione ex legge 10 per un intervento su cui non c'è da fare alcuna verifica di legge? A mio avviso ci sono 2 possibilità
Se si decide di consegnare la ex Legge 10, nella dichiarazione finale asseverata cosa si dichiara? Si scrive con il sangue che rispetta le prescrizioni del D.Lgs 192 precisando che nel caso specifico non c'è alcuna prescrizione? Non mi sembra che abbia molto senso
D'altro canto se si decide di non consegnarla sarebbe da chiarire se è un illecito non consegnare una relazione di verifica su cui non è prevista alcuna verifica, e mi sembra anche che ci sia un appiglio normativo nel fatto che il DM 26/06/2015 all'allegato 1 al punto 1.4.3 dice che risultano esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
a) omissis
b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti
se la contabilizzazione del calore si prefigurasse come manutenzione ordinaria non necessiterebbe di deposito.
Ovviamente qui si apre un altro capitolo, in quano dal punto di vista autorizzativo comunale l'intervento rientra effettivamente in "manutenzione ordinaria", dal punto di vista invece del D.Lgs 192, che da anch'esso una definizione, l'intervento sarebbe straordinario
Re: Obbligo deposito in comune
Bel riassunto che quoto... Tranne per il fatto che la definizione urbanistica di man ord non é quella urbanisticaMarcus ha scritto:Ok, quoto gli ultimi interventi. Mi sembra quindi che siamo tutti d'accordo sul fatto che:
1) L'installazione della contabilizzazione del calore si configura come intervento di riqualificazione energetica;
2) Che questa tipologia di intervento non ha verifiche tecniche specifiche di limiti cui adempiere in base al D.Lgs 192 e al DM 26/06/2015
Il punto è: va consegnata la relazione ex legge 10 per un intervento su cui non c'è da fare alcuna verifica di legge? A mio avviso ci sono 2 possibilità
Se si decide di consegnare la ex Legge 10, nella dichiarazione finale asseverata cosa si dichiara? Si scrive con il sangue che rispetta le prescrizioni del D.Lgs 192 precisando che nel caso specifico non c'è alcuna prescrizione? Non mi sembra che abbia molto senso
D'altro canto se si decide di non consegnarla sarebbe da chiarire se è un illecito non consegnare una relazione di verifica su cui non è prevista alcuna verifica, e mi sembra anche che ci sia un appiglio normativo nel fatto che il DM 26/06/2015 all'allegato 1 al punto 1.4.3 dice che risultano esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
a) omissis
b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti
se la contabilizzazione del calore si prefigurasse come manutenzione ordinaria non necessiterebbe di deposito.
Ovviamente qui si apre un altro capitolo, in quano dal punto di vista autorizzativo comunale l'intervento rientra effettivamente in "manutenzione ordinaria", dal punto di vista invece del D.Lgs 192, che da anch'esso una definizione, l'intervento sarebbe straordinario
Vivono come tutte le decisioni izioni di vita propria
Re: Obbligo deposito in comune
ok, allora in ultima analisi è il Comune a dover interpretare e decidere se la Relazione vada depositata o meno
basta andare a chiedere all'ufficio preposto e se dice che va depositata comunque bisognerà mettersi l'anima in pace
domani li chiamo e domando
basta andare a chiedere all'ufficio preposto e se dice che va depositata comunque bisognerà mettersi l'anima in pace
domani li chiamo e domando
Re: Obbligo deposito in comune
ho parlato con il funzionario del Comune, la legge 10 va depositata senza asteriscare nulla (nella domanda) in quanto l'intervento non rientra in nessuna categoria prescrittiva e quindi non è richiesta verifica di requisiti minimi da rispettare
il nostro ragionamento è quindi confermato
il nostro ragionamento è quindi confermato
Re: Obbligo deposito in comune
Beh nella Capitale avrete un ufficio preposto solo per la ricezione delle L.10/91, ma la maggior parte dei Comuni non ce l'ha.
Di solito è il Settore edilizia privata, ma se non eseguo opere edilizie e non cambio neppure la caldaia, non posso aprire una pratica edilizia fittizia solo per trasmettere una relazione L.10/91 di per sè inutile (potrei ma sarebbe un impegno di tempo sproporzionato, non preventivato e non pagato).
Il mio regolamento edilizio regionale, come penso anche quelli delle altre regioni, non disciplina tali interventi.
L'unica cosa possibile sarebbe quella di fare una lettera generica di trasmissione documenti e portarla al protocollo, tanto per avere un timbro.
Di solito è il Settore edilizia privata, ma se non eseguo opere edilizie e non cambio neppure la caldaia, non posso aprire una pratica edilizia fittizia solo per trasmettere una relazione L.10/91 di per sè inutile (potrei ma sarebbe un impegno di tempo sproporzionato, non preventivato e non pagato).
Il mio regolamento edilizio regionale, come penso anche quelli delle altre regioni, non disciplina tali interventi.
L'unica cosa possibile sarebbe quella di fare una lettera generica di trasmissione documenti e portarla al protocollo, tanto per avere un timbro.
Re: Obbligo deposito in comune
@Marcus
Per informazione: il Comune cosa richiede a fronte di tale consegna (DICO, DURC, Visure camerali, asseverazione del DL, AQE....) ?
Per informazione: il Comune cosa richiede a fronte di tale consegna (DICO, DURC, Visure camerali, asseverazione del DL, AQE....) ?
Re: Obbligo deposito in comune
continuata a confondere gli interventi urbanistici con le loro definizioni e le definizioni di legge10
Re: Obbligo deposito in comune
http://www.comune.roma.it/resources/cms ... 016_v3.pdf
Non credere Terminus che la situazione sia chiara a Roma.
Innanzitutto sembrerà strano ma non si riesce a fargli aggiornare il modello con le nuove definizioni dei DM del 2015....
Poi anche gli allegati che per consuetudine si trasmettono al Comune sono un po' di fantasia: c'è il progetto architettonico ma per gli impianti c'è solo lo "schema". E la relazione tecnica.
Ricordo, che la legge 10 prevede la consegna del progetto (il 192 non proprio). Quindi per la termoregolazione:
1) c'è obbligo di progetto (a causa delle "nuove" definizioni);
2) c'è obbligo di deposito (siamo d'accordo, inutile per le verifiche) del progetto, corredato dalla relazione tecnica e dei calcoli.
Poi se l'intervento dal punto di vista urbanistico è una M.O. o una M.S. o le altre categorizzazioni del DPR 380, ci sarà anche la necessaria pratica edilizia pertinente.
Insomma, tutta questa discussione è fondamentale per aver individuato il riferimento per l'obbligo di progetto.
Ricordo anche che in molti Comuni del territorio italiano, come riferito varie volte da colleghi nel recente passato, gli uffici interpellati hanno detto che la legge 10 non serviva (per interventi di ristrutturazione importante) con la conseguenza che andava a finire che il cliente non la richiedeva al professionista.....
Quello che fa riferimento è la legge.
Non credere Terminus che la situazione sia chiara a Roma.
Innanzitutto sembrerà strano ma non si riesce a fargli aggiornare il modello con le nuove definizioni dei DM del 2015....
Poi anche gli allegati che per consuetudine si trasmettono al Comune sono un po' di fantasia: c'è il progetto architettonico ma per gli impianti c'è solo lo "schema". E la relazione tecnica.
Ricordo, che la legge 10 prevede la consegna del progetto (il 192 non proprio). Quindi per la termoregolazione:
1) c'è obbligo di progetto (a causa delle "nuove" definizioni);
2) c'è obbligo di deposito (siamo d'accordo, inutile per le verifiche) del progetto, corredato dalla relazione tecnica e dei calcoli.
Poi se l'intervento dal punto di vista urbanistico è una M.O. o una M.S. o le altre categorizzazioni del DPR 380, ci sarà anche la necessaria pratica edilizia pertinente.
Insomma, tutta questa discussione è fondamentale per aver individuato il riferimento per l'obbligo di progetto.
Ricordo anche che in molti Comuni del territorio italiano, come riferito varie volte da colleghi nel recente passato, gli uffici interpellati hanno detto che la legge 10 non serviva (per interventi di ristrutturazione importante) con la conseguenza che andava a finire che il cliente non la richiedeva al professionista.....
Quello che fa riferimento è la legge.
Re: Obbligo deposito in comune
Quindi tentando di fornire una chiusa:
se la regolamentazione edilizia regionale, come credo accada ovunque, non considera gli interventi meramente impiantistici tra le attività soggette a CILA, la relazione ex L.10 andrà allegata ad una semplice comunicazione da protocollare.
Se poi in Comune sono particolarmente organizzati, al massimo potranno richiedere la DICO a fine lavori........ non certo un DAG.
se la regolamentazione edilizia regionale, come credo accada ovunque, non considera gli interventi meramente impiantistici tra le attività soggette a CILA, la relazione ex L.10 andrà allegata ad una semplice comunicazione da protocollare.
Se poi in Comune sono particolarmente organizzati, al massimo potranno richiedere la DICO a fine lavori........ non certo un DAG.
Re: Obbligo deposito in comune
se è il funzionario a chiederla bisogna farla, ubi mior...
comunque a Roma l'ufficio Legge 10 è separato dagli uffici per le pratiche autorizzative, quindi quando depositi la legge 10 a seconda dell'intervento che dichiari possono chiederti documenti integrativi oppure no. nel caso della contabilizzazione e della mera sostituzione del generatore non vengono richiesti documenti autorizzativi integrativi
comunque a Roma l'ufficio Legge 10 è separato dagli uffici per le pratiche autorizzative, quindi quando depositi la legge 10 a seconda dell'intervento che dichiari possono chiederti documenti integrativi oppure no. nel caso della contabilizzazione e della mera sostituzione del generatore non vengono richiesti documenti autorizzativi integrativi
Re: Obbligo deposito in comune
(Fonte ACCA Software)
Con l’entrata in vigore del dlgs 222/2016 che apporta modifiche al dpr 380/2001, scompaiono definitivamente la DIA, la super DIA e la CIL. Restano in piedi 5 titoli abilitativi:
1. edilizia libera (senza necessità di alcun titolo)
2. CILA (comunicazione inizio attività asseverata)
3. SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)
4. super SCIA (segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire)
5. PdC (permesso di costruire)
Sintesi schematica degli interventi realizzabili mediante ciascuno di questi titoli.
Edilizia libera
Come previsto dall’art. 6 della nuova versione del dpr 380/2001 sono realizzabili in edilizia libera, e quindi senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi:
1. gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)
2. gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
3. gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
4. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato
5. i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
6. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
7. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale
8. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
9. i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
10. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
Occorre tuttavia rispettare le norme relative a:
• antisismica
• sicurezza
• antincendio
• questioni igienico-sanitarie
• efficienza energetica
• tutela dal rischio idrogeologico
• codice dei beni culturali e del paesaggio
SCIA (segnalazione certificata inizio attività)
Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività i seguenti interventi:
1. interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
2. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
3. gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
o non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
o non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
o limitatamente alle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso,
o non comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
4. le varianti a permessi di costruire che
o non incidono su parametri urbanistici e volumetrie
o non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia
o non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo (dlgs 42/2004)
o non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire
Inoltre, sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso comunque denominati.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 3 del dpr 380/2001, sono “interventi di manutenzione straordinaria” le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso.
Permesso di costruire
Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso di costruire.
In particolare, come previsto dall’art. 10 del dpr 380/2001, gli interventi soggetti a permesso di costruire sono i seguenti:
• gli interventi di nuova costruzione
• gli interventi di ristrutturazione urbanistica
• gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
o portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
o comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
o limitatamente alle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso,
o comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
CILA (comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato)
Gli interventi non riconducibili a edilizia libera, a SCIA o a permesso di costruire (artt. 6, 10 e 22 del dpr 380/2001) sono realizzabili previa comunicazione asseverata di inizio lavori.
In particolare, l’interessato trasmette al Comune l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato.
Il tecnico attesta sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
La comunicazione contiene i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Devono comunque essere rispettate le prescrizioni di:
• strumenti urbanistici
• regolamenti edilizi
• disciplina urbanistico-edilizia
• norme antisismiche
• norme di sicurezza
• norme antincendio
• norme igienico-sanitarie, norme sull’efficienza energetica
• norme sulla tutela dal rischio idrogeologico,
• codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs. 42/2004)
Con l’entrata in vigore del dlgs 222/2016 che apporta modifiche al dpr 380/2001, scompaiono definitivamente la DIA, la super DIA e la CIL. Restano in piedi 5 titoli abilitativi:
1. edilizia libera (senza necessità di alcun titolo)
2. CILA (comunicazione inizio attività asseverata)
3. SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)
4. super SCIA (segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire)
5. PdC (permesso di costruire)
Sintesi schematica degli interventi realizzabili mediante ciascuno di questi titoli.
Edilizia libera
Come previsto dall’art. 6 della nuova versione del dpr 380/2001 sono realizzabili in edilizia libera, e quindi senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi:
1. gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)
2. gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
3. gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
4. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato
5. i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
6. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
7. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale
8. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
9. i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
10. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
Occorre tuttavia rispettare le norme relative a:
• antisismica
• sicurezza
• antincendio
• questioni igienico-sanitarie
• efficienza energetica
• tutela dal rischio idrogeologico
• codice dei beni culturali e del paesaggio
SCIA (segnalazione certificata inizio attività)
Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività i seguenti interventi:
1. interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
2. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
3. gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
o non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
o non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
o limitatamente alle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso,
o non comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
4. le varianti a permessi di costruire che
o non incidono su parametri urbanistici e volumetrie
o non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia
o non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo (dlgs 42/2004)
o non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire
Inoltre, sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso comunque denominati.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 3 del dpr 380/2001, sono “interventi di manutenzione straordinaria” le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso.
Permesso di costruire
Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso di costruire.
In particolare, come previsto dall’art. 10 del dpr 380/2001, gli interventi soggetti a permesso di costruire sono i seguenti:
• gli interventi di nuova costruzione
• gli interventi di ristrutturazione urbanistica
• gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
o portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
o comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
o limitatamente alle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso,
o comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
CILA (comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato)
Gli interventi non riconducibili a edilizia libera, a SCIA o a permesso di costruire (artt. 6, 10 e 22 del dpr 380/2001) sono realizzabili previa comunicazione asseverata di inizio lavori.
In particolare, l’interessato trasmette al Comune l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato.
Il tecnico attesta sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
La comunicazione contiene i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Devono comunque essere rispettate le prescrizioni di:
• strumenti urbanistici
• regolamenti edilizi
• disciplina urbanistico-edilizia
• norme antisismiche
• norme di sicurezza
• norme antincendio
• norme igienico-sanitarie, norme sull’efficienza energetica
• norme sulla tutela dal rischio idrogeologico,
• codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs. 42/2004)
Re: Obbligo deposito in comune
Quanto riporti deve poi essere ratificato dalle varie regioni nei propri regolamenti sull'attività edilizia.
Comunque, tu cosa faresti ?
Una CILA, visto che nell'elenco dell'edilizia libera la nostra tipologia di intervento non è citata ?
Comunque, tu cosa faresti ?
Una CILA, visto che nell'elenco dell'edilizia libera la nostra tipologia di intervento non è citata ?
Re: Obbligo deposito in comune
il mio comune pare abbia recepito a portale online
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- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Obbligo deposito in comune
Se l'intervento può configurarsi come realizzazione o integrazione di servizio tecnologico, quindi rientrare nella manutenzione straordinaria, allora può ricadere nella SCIA.
Re: Obbligo deposito in comune
La confusione nasce dalla presenza, nella regolamentazione edilizia, degli "impianti tecnologici".
A mio parere l'accezione di impianto tecnologico deve sempre essere intesa nell'ambito dell'attività edilizia vera e propria (per esempio realizzazione di locali tecnici, installazione/ristrutturazione canne fumarie, ecc...)
Ora noi tecnici come "impianto tecnologico" intendiamo anche l'impiantistica elettrica ed elettronica, quella idraulica, riscaldamento e quant'altro disciplinato e non dal DM 37/08: se dovessimo attivare la regolamentazione edilizia per qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria su tutti gli impianti tecnologici, dovremmo presentare una SCIA anche per la sostituzione di un quadretto elettrico o l'installazione di un videocitofono al posto del normale citofono.
Vorrei proprio sapere chi di voi fa tutto ciò......
L'intervento in oggetto sull'impianto di riscaldamento nulla ha a che fare con l'attività edilizia.
Il DPR 380 prevede (art.6, comma 6) che le regioni possano ampliare gli interventi concessi in attività libera, quindi occorre andare a vedere lì cosa effettivamente è concesso.
@Girondone
Il tuo Comune richiede pratica edilizia per ogni intervento impiantistico ?
A mio parere l'accezione di impianto tecnologico deve sempre essere intesa nell'ambito dell'attività edilizia vera e propria (per esempio realizzazione di locali tecnici, installazione/ristrutturazione canne fumarie, ecc...)
Ora noi tecnici come "impianto tecnologico" intendiamo anche l'impiantistica elettrica ed elettronica, quella idraulica, riscaldamento e quant'altro disciplinato e non dal DM 37/08: se dovessimo attivare la regolamentazione edilizia per qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria su tutti gli impianti tecnologici, dovremmo presentare una SCIA anche per la sostituzione di un quadretto elettrico o l'installazione di un videocitofono al posto del normale citofono.
Vorrei proprio sapere chi di voi fa tutto ciò......
L'intervento in oggetto sull'impianto di riscaldamento nulla ha a che fare con l'attività edilizia.
Il DPR 380 prevede (art.6, comma 6) che le regioni possano ampliare gli interventi concessi in attività libera, quindi occorre andare a vedere lì cosa effettivamente è concesso.
@Girondone
Il tuo Comune richiede pratica edilizia per ogni intervento impiantistico ?
Re: Obbligo deposito in comune
faccio quasi nulla di urbanistico
qui c'era legge regionale e tutte le piccole cose tipo cambio caldaia ho sempre fatto solo comunicazione semplice
ora non ho ancora affrontato il problema
ma la penso come te
è tutto un altro mondo di definizioni rispetto alle "nostre"
i comuni non sanno un belin!
se non fai cose che si vedono tipo nuovo camino esterno ecc
qui c'era legge regionale e tutte le piccole cose tipo cambio caldaia ho sempre fatto solo comunicazione semplice
ora non ho ancora affrontato il problema
ma la penso come te
è tutto un altro mondo di definizioni rispetto alle "nostre"
i comuni non sanno un belin!
se non fai cose che si vedono tipo nuovo camino esterno ecc
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- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Obbligo deposito in comune
Concordo con voi.
Qui da me il problema non si pone perché la regione E.R. ha stabilito con una circolare che fa fatta la rel L10 e depositata in comune...
il comune dove opero più di frequente accetta la rel L10 sotto la voce deposito progetto impianti, anche senza collegamenti con una pratica edilizia.
Qui da me il problema non si pone perché la regione E.R. ha stabilito con una circolare che fa fatta la rel L10 e depositata in comune...
il comune dove opero più di frequente accetta la rel L10 sotto la voce deposito progetto impianti, anche senza collegamenti con una pratica edilizia.