Buonasera a tutti,
ho un incarico per interventi relativi al SUPERBONUS 110% su una villetta unifamiliare realizzata a metà degli anni '90.
L'immobile ha un piano terra (zona giorno) e un piano sottotetto (zona notte) collegati da una scala interna aperta.
Facendo l'accesso agli atti in comune ho scoperto che i locali del sottotetto non sono dichiarati "camere" ma "locali senza permanenza di persone".
Inoltre ho trovato la L.10 presentata per la concessione edilizia da cui risulta che i locali anche non abitabili del sottotetto sono stati considerati riscaldati pur non essendo camere (le planimetrie allegate riportano i radiatori in tutto il sottotetto)
Io ho verificato che ci sono i requisiti per fare un recupero sottotetto, ma il cliente non intende pagare gli oneri che il Comune richiede.
La sua tesi è che fin dalla realizzazione il sottotetto è stato dichiarato riscaldato al Comune, quindi l'intervento di coibentazione > 25% sulla superficie lorda disperdente può interessare anche il sottotetto.
Secondo me , essendo in Lombardia, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 bis legge regionale 24/2006 locali non dichiarati abitabili non possono essere riscaldati a meno che non faccia un recupero di sottotetto prima di presentare la pratica SUPERBONUS.
Vorrei avere il vostro punto di vista e capire come poter procedere senza perdere l'incarico.
Grazie anticipatamente.
Sottotetto esistente e Superbonus 110%
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Re: Sottotetto esistente e Superbonus 110%
Ciao
Da quel che scrivi direi edificio non conforme. Mi sembra che ci siano 3 possibilità.
1) La non conformità è sanabile --> pratica di sanatoria (a condizione che il cliente sia d'accordo a pagare i vari oneri, sanzioni e onorari al professionista per la pratica di sanatoria). Conclusa positivamente la sanatoria si può procede a parlare di 110.
2) La non conformità è sanabile ma il cliente non vuol fare pratica di sanatoria. Niente 110.
3) La conformità non è sanabile niente 110.
Fabrizio
Da quel che scrivi direi edificio non conforme. Mi sembra che ci siano 3 possibilità.
1) La non conformità è sanabile --> pratica di sanatoria (a condizione che il cliente sia d'accordo a pagare i vari oneri, sanzioni e onorari al professionista per la pratica di sanatoria). Conclusa positivamente la sanatoria si può procede a parlare di 110.
2) La non conformità è sanabile ma il cliente non vuol fare pratica di sanatoria. Niente 110.
3) La conformità non è sanabile niente 110.
Fabrizio
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Re: Sottotetto esistente e Superbonus 110%
A mio parere incidono le date.
Lombardia comune interland di Milano..villetta con fine lavori 1989.
Piano terreno non abitabile ma riscaldato ; il sopralluogo asl per abitabilità positivo e abitabilità rilasciata.
Anno 1989.
In questo caso non vedo il problema.
ricordo a tutti che anni fa il vecchio R.E. di Milano permetteva di riscaldare spazi non abitabili.
Lombardia comune interland di Milano..villetta con fine lavori 1989.
Piano terreno non abitabile ma riscaldato ; il sopralluogo asl per abitabilità positivo e abitabilità rilasciata.
Anno 1989.
In questo caso non vedo il problema.
ricordo a tutti che anni fa il vecchio R.E. di Milano permetteva di riscaldare spazi non abitabili.
Re: Sottotetto esistente e Superbonus 110%
aldilà che un sottotetto possa o meno essere riscaldato
se un vano non abitabile viene adibito a camera si compie un abuso
non puoi dichiarare l'immobile conforme secondo me
se un vano non abitabile viene adibito a camera si compie un abuso
non puoi dichiarare l'immobile conforme secondo me
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Re: Sottotetto esistente e Superbonus 110%
attenzione.
l'utilizzo improprio di un vano non è un abuso. esso può essere utilizzato oggi in tal modo e domani no. dipende sempre dalla situazione.
nel mio caso sopra descritto il piano terreno è addirittura l'ingresso alla villa, così come progettato e con regolare Concessione Edilizia.
ha solo l'altezza inferiore di 270. vai a capire cosa si sono inventati.
Oggi c'è un vano che è usato per sala da pranzo, impropriamente forse ,ma nulla vieta che domani non sia utilizzato a questo scopo.
l'importante è che non vi siano abusi o difformità nelle partizioni interne.
l'utilizzo improprio di un vano non è un abuso. esso può essere utilizzato oggi in tal modo e domani no. dipende sempre dalla situazione.
nel mio caso sopra descritto il piano terreno è addirittura l'ingresso alla villa, così come progettato e con regolare Concessione Edilizia.
ha solo l'altezza inferiore di 270. vai a capire cosa si sono inventati.
Oggi c'è un vano che è usato per sala da pranzo, impropriamente forse ,ma nulla vieta che domani non sia utilizzato a questo scopo.
l'importante è che non vi siano abusi o difformità nelle partizioni interne.