Ciao,
chiedo Vostra cortese opinione sulla "mia" personale interpretazione della definizione di "ristrutturazione di secondo livello " riportata all'allegato 1 art.1.4.1.
In particolare, nel caso di condominio con impianto centralizzato (non importa se solo riscaldamento o anche acs), ove saranno eseguiti i seguenti interventi ricadenti nel "Superbonus 110%":
- isolamento superfici opache superiore al 25% (intarvento trainante);
- riqualificazione della centrale termica mediante la sostituzione del generatore di calore ed altri accessori (INAIL, distribuzione in centrale, bollitore ecc....);
per tali interventi si ricade nella fattispecie della "ristrutturazione di 2 livello"?
A mio avviso si....
Altro quesito: nel rifacimento della centrale dovrà essere - solitamente - anche il relativo "impianto elettrico di centrale".... come lo considerate? (Trainante o trainato?).
Grazie per le Vostre competenti risposte.
Buona giornata.
Rudi
Verifiche DM 26/06/2015 "Requisiti minimi"
Moderatore: Edilclima
Re: Verifiche DM 26/06/2015 "Requisiti minimi"
1 sì
2 inerente all'impianto per cui 110
2 inerente all'impianto per cui 110
Re: Verifiche DM 26/06/2015 "Requisiti minimi"
Se superi il 50% della superficie disperdente diventa Ristrutturazione importante di 1° livello.
Re: Verifiche DM 26/06/2015 "Requisiti minimi"
La sola sostituzione del generatore non é considerabile Ristrutturazione dell'impianto termico quindi anche se si supera il 50% è ristrutturazione di secondo livello.
L'impianto elettrico di centrale termica è parte integrante dell'intervento 'sostituzione della caldaia' e quindi va computato in quella voce per il calcolo dei massimali e non è un intervento a se, ne trainante ne trainato.
L'impianto elettrico di centrale termica è parte integrante dell'intervento 'sostituzione della caldaia' e quindi va computato in quella voce per il calcolo dei massimali e non è un intervento a se, ne trainante ne trainato.
-
- Messaggi: 2729
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Verifiche DM 26/06/2015 "Requisiti minimi"
Solo se hai anche ristrutturazione di impianto. Nel caso di condominio, se anche rifai completamente la centrale termica mettendoci quello che vuoi, si ricade sempre nella sostituzione di generatore, a meno che non venga rifatta anche l'intera distribuzione fino alle utenze, cosa che non si fa mai nei condomini...
Re: Verifiche DM 26/06/2015 "Requisiti minimi"
scusate, infatti ho sbagliato infatti....sostituzione generatore non è ristrutturazione impianto....
Giusto che sia ristr. II liv.
Giusto che sia ristr. II liv.