APE "CONVENZIONALE" vs APE FINE LAVORI

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

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vinz75
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APE "CONVENZIONALE" vs APE FINE LAVORI

Messaggio da vinz75 »

Chiedo un confronto normativo in merito all'APE.

Attenzione a non confondere APE ai fini della detrazione fiscale da APE da consegnare al termine dei lavori.

Partiamo dalla Legge
Art.119 c.3 Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi ... e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari ... da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Commento alla Legge
E' espresso un principio, quello del miglioramento delle 2 classi energetiche.
Non è una indicazione tecnica, tanto è vero che non fa distinzione tra edifici (compresi plurifamiliari) e unifamiliari o assimilate.
E la legge ad oggi vigente non contiene indicazioni su come fare l'APE degli edifici plurifamiliari.
Ci penserà il decreto attuativo a chiarire i dettagli tecnici.
Dunque il Decreto Requisiti 110 ha grande valore prescrittivo, non essendo presente alcun riferimento nella legge.

Analizziamo il Decreto Requisiti 110
Art.7
c.1 L’attestato di prestazione energetica delle unità immobiliari interessate dagli interventi, da prodursi nella situazione successiva all’esecuzione degli interventi, è obbligatorio per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) , e lettera b) punti i, ii e punti da iv a ix, con l’esclusione dei lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari.
Commento
L'APE di cui al c.1 non è quello di cui al c.3 dell'Art.119.
Bensì è l'APE obbligatorio per determinati interventi che siano 65% o 110% da predisporre per ciascuna ui facente parte dell'edificio, che sia pluri o uni familiare. Su questo a mio avviso Enea chiede terzietà. Ed io malgrado la mia Regione Toscana la vede in maniera diversa, provvederò a delegare l'incarico a colleghi.

Art. 7 c.3
Per gli interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui al punto 12 dell’Allegato A.
All.A p.to 12.1
Per gli interventi ai sensi del Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1 e 2, le asseverazioni di cui al presente allegato, redatte ai sensi del decreto di cui al comma 13 del medesimo articolo, contengono la dichiarazione del tecnico abilitato che l’intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3). All’asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
All.A p.to 12.2
Gli attestati di prestazione energetica (APE) di cui al punto 12.1, qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti “convenzionali” e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di cui al punto 12.1 stesso.

Commento
Questo è l'APE a cui fa riferimento la Legge Rilancio al c.3 dell'art.119, cioè l'attestato redatto ai soli fini della dimostrazione del doppio salto di classe energetica.
Nulla ha a che vedere con il c.1 precedente, sono due cose diverse da non confondere come dicevo all'inizio.
Per quanto riguarda la redazione di tale APE si legge che può essere rilasciato dal progettista o dal direttore dei lavori, punto aggiungerei.
Che poi al punto successivo entri nel merito degli edifici plurifamiliari definendo l'ape convenzionale, poco importa.
Sono sempre ape ai fini della detrazione fiscale, senza nessun altro valore. Cioè non sono loro che definiscono la classe energetica legale della ui, utilizzabile per esempio nelle cv o negli affitti.
Sono cose diverse.
In questo caso non avrò problemi a firmare tali ape che fanno parte in pieno delle stessa progettazione.
Un po' come per il sismabonus. E' nella fase progettuale che si fa il certificato sismico per capire se gli interventi fanno o meno fare il salto di classe.
Ma di cosa si sta ragionando...

Conclusioni
Io personalmente credo che su questo punto la Legge ed i Decreti Attuativi siano chiari.
Non bisogna confondere APE a fine lavori da redarre per ciascuna ui per cui sarebbe opportuno che sia firmato da professionista terzo, da APE creato e nato per mezzo dell'art.119 c.3, e regolato dall'art.7 c.3 e p.to 12 dell'All.A del Decreto Requisiti 110.
Avente unica espressa funzione di dimostrare il doppio salto di classe energetica e quindi l'accesso al Super ecobonus 110%. Come si legge chiaramente nel testo del decreto tale APE può essere redatto dallo stesso progettista e così farò.

Aspetto repliche.
Alebos
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Re: APE "CONVENZIONALE" vs APE FINE LAVORI

Messaggio da Alebos »

Buongiorno,
aspetto direi chiarito con l'usicta di oggi delle FAQ ENEA

https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... nus-2.html
vinz75
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Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: APE "CONVENZIONALE" vs APE FINE LAVORI

Messaggio da vinz75 »

L'avessi letta prima....

Vabbè almeno non ho scritto caxxate.

In ogni caso se non ci sarà fornito un modello specifico nella sezione Dichiarazione di indipendenza richiamerà i riferimenti normativi che ho elencato
LaBruna
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Re: APE "CONVENZIONALE" vs APE FINE LAVORI

Messaggio da LaBruna »

Mi sembra che era stato discusso più volte che comunque non è detto che se uno fa la L10 poi non può fare l'APE. Questo vale per edifici di nuova costruzione, mentre per edifici esistenti, non occorre essere coinvolto con le ditte ed i fornitori o con la committenza... O sbaglio?
marcello60
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Re: APE "CONVENZIONALE" vs APE FINE LAVORI

Messaggio da marcello60 »

c) Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini delle
detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti
termici;


Da queste parole non si desume che il direttore lavori e il progettista NON possono firmare gli APE regionali registrati.
Si potrebbe ancora concludere che gli APE regionali possano essere firmati o meno dai professionisti sopra citati in base alle indicazioni fornite delle singole regioni di competenza.
vinz75
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Re: APE "CONVENZIONALE" vs APE FINE LAVORI

Messaggio da vinz75 »

Condivido, ma non accetto il rischio. Tutto qua. E delego.
a_brettyou
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Re: APE "CONVENZIONALE" vs APE FINE LAVORI

Messaggio da a_brettyou »

Siccome sapete che sono di coccio, pls. confermatemi. ENEA tra l'altro dice che l'APE inizio lavori (ovvero il documento secondo il DM 26/06/2015, che indica la classe energetica di inizio lavori, firmato da chi può) non è necessario che sia un APE depositato nel catasto regionale. Corretto?
antonio
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Re: APE "CONVENZIONALE" vs APE FINE LAVORI

Messaggio da antonio »

a_brettyou ha scritto: ven ott 09, 2020 17:04 Siccome sapete che sono di coccio, pls. confermatemi. ENEA tra l'altro dice che l'APE inizio lavori (ovvero il documento secondo il DM 26/06/2015, che indica la classe energetica di inizio lavori, firmato da chi può) non è necessario che sia un APE depositato nel catasto regionale. Corretto?
CORRETTO
a_brettyou
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Re: APE "CONVENZIONALE" vs APE FINE LAVORI

Messaggio da a_brettyou »

Grazie Antonio
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