unità immobiliare in villino esafamiliare in linea tre appartamenti al piano terra e tre al piano primo quindi tetto in comune.
ci sono problemi? Posso montarci il fotovoltaico se faccio la pratica superbonus per la sola unità e non come condominio?
perchè leggendo la circolare mi sembra di capire sia possibile.
"Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di
accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente
dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti
comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto). "
superbonus tetto in comune
Moderatore: Edilclima
Re: superbonus tetto in comune
Sì ma con accordo tra le parti di concessione della cosa comune. Ho letto nel DL semplificazione qualcosa a riguardo l'utilizzabilità di parti comuni per utilizzo privato in contesto di efficientamento, dacci un'occhiata.
Il terzo comma dell’art. 10 “Semplificazioni e altre misure in materia edilizia”, stabilisce che:
“Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:
all’articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del codice civile.”;
l’articolo 8 è abrogato.”
Il terzo comma dell’art. 10 “Semplificazioni e altre misure in materia edilizia”, stabilisce che:
“Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:
all’articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del codice civile.”;
l’articolo 8 è abrogato.”
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