CIRCOLARE 24/E ADE
Moderatore: Edilclima
CIRCOLARE 24/E ADE
Nella circolare 24/E della agenzia delle entrate al punto 2.1.1 verso la fine c'è scritto :
" Al riguardo, si precisa che rientrano tra la spese ammissibili al Superbonus, anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l'esterno ....."
Cosa ne pensate ??? esclude categoricamente l'isolamento del tetto se sono in presenza di sottotetti ???
" Al riguardo, si precisa che rientrano tra la spese ammissibili al Superbonus, anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l'esterno ....."
Cosa ne pensate ??? esclude categoricamente l'isolamento del tetto se sono in presenza di sottotetti ???
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
Come è sempre stato ovviamente.
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
Se il sottotetto non è servito da impianto di riscaldamento non vi è dubbio che la spesa per il tetto coibentato non è detraibile.
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
Bhè sempre che l'intercapedine aria non sia di 300 mm, allora si che posso detrarre giusto ??
Ma mettiamo il caso di sottotetto con muricci e tavelloni senza nessun tipo di accesso, non è possibile detrarre la coibentazione del tetto ??
Ma mettiamo il caso di sottotetto con muricci e tavelloni senza nessun tipo di accesso, non è possibile detrarre la coibentazione del tetto ??
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
sottotetti con intercapedine di 300 mm sono rari, di solito l'altezza è un po' maggiore
che sia un'interpretazione un po' troppo restrittiva sono d'accordo
purtroppo l'Enea richiama la uni 6946 che penalizza molto questi interventi
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
Intercapedine 300 mm si intende comunque come altezza media giusto ??
Se io ho h. Min 0 e h. Max 600 mm posso considerarla come intercapedine secondo uni 9646 ??
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
No, la 6946 indica chiaramente come calcolare.
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Re: CIRCOLARE 24/E ADE
Rimane comunque possibile detrarre la coibentazione del solaio verso il sottotetto, come lo è per il 65%, e secondo voi è esclusa?ST.SIM ha scritto: ↑mer set 16, 2020 17:21 Nella circolare 24/E della agenzia delle entrate al punto 2.1.1 verso la fine c'è scritto :
" Al riguardo, si precisa che rientrano tra la spese ammissibili al Superbonus, anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l'esterno ....."
Cosa ne pensate ??? esclude categoricamente l'isolamento del tetto se sono in presenza di sottotetti ???
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
Si lo sò ma ho difficoltà nell'inquadrarla bene
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Re: CIRCOLARE 24/E ADE
La UNI 6946 è solo un metodo semplificato e per casi molto limitati, per il calcolo di intercapedini d'aria, non significa che non si possano calcolare trasmittanze per spessori maggiori di 30 cm.
Nel caso di sottotetti è inapplicabile a mio avviso (non ci sono le condizioni) e non credo che la norma sia nata a questo scopo, non so perché l'Enea la nomini...
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
Sì, il solaio verso il sottotetto rimane incluso, in quanto superficie opaca disperdente (orizzontale, verso ambienti non climatizzati).Cris ha scritto: ↑gio set 17, 2020 08:53Rimane comunque possibile detrarre la coibentazione del solaio verso il sottotetto, come lo è per il 65%, e secondo voi è esclusa?ST.SIM ha scritto: ↑mer set 16, 2020 17:21 Nella circolare 24/E della agenzia delle entrate al punto 2.1.1 verso la fine c'è scritto :
" Al riguardo, si precisa che rientrano tra la spese ammissibili al Superbonus, anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l'esterno ....."
Cosa ne pensate ??? esclude categoricamente l'isolamento del tetto se sono in presenza di sottotetti ???
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
Quindi come vi comportate voi in presenza di sottotetto inacessibile e quindi unica soluzione di coibentazione in falda ??
Si rinuncia al lavoro ??
Questo vuol dire escludere dalla detrazione il 95% circa dei tetti presenti in italia....
Si rinuncia al lavoro ??
Questo vuol dire escludere dalla detrazione il 95% circa dei tetti presenti in italia....
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
Buongiorno, quindi in caso di 110% non potremmo applicare l'interpretazione "se il vano sottotetto ha dimensioni (in termini di altezze massime e minime) tali da essere considerato non abitabile, è possibile considerare agevolative l’intervento di rifacimento del sistema di copertura" perché l'AdE ha chiarito l'aspetto (forse sarebbe meglio avere un ulteriore chiarimento ENEA dato che l'AdE non è "competente" in materia?).
A questo punto se rinunciassi a trainare il c.345 L296/2006 e volessi spendere tutto il suo massimale (60k€ di detrazione) per il coperto (magari perché ho già infissi idonei) potrei applicare la vecchia interpretazione di cui sopra e portare l'isolamento del coperto al 65% ?
Il caso è effettivamente molto ricorrente..
A questo punto se rinunciassi a trainare il c.345 L296/2006 e volessi spendere tutto il suo massimale (60k€ di detrazione) per il coperto (magari perché ho già infissi idonei) potrei applicare la vecchia interpretazione di cui sopra e portare l'isolamento del coperto al 65% ?
Il caso è effettivamente molto ricorrente..
boba74 ha scritto: ↑ven set 18, 2020 17:50Sì, il solaio verso il sottotetto rimane incluso, in quanto superficie opaca disperdente (orizzontale, verso ambienti non climatizzati).Cris ha scritto: ↑gio set 17, 2020 08:53Rimane comunque possibile detrarre la coibentazione del solaio verso il sottotetto, come lo è per il 65%, e secondo voi è esclusa?ST.SIM ha scritto: ↑mer set 16, 2020 17:21 Nella circolare 24/E della agenzia delle entrate al punto 2.1.1 verso la fine c'è scritto :
" Al riguardo, si precisa che rientrano tra la spese ammissibili al Superbonus, anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l'esterno ....."
Cosa ne pensate ??? esclude categoricamente l'isolamento del tetto se sono in presenza di sottotetti ???
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
Per quanto mi riguarda, ho sempre considerato l'opzione di mettere in detrazione la falda solo se il sottotetto è non praticabile (ossia completamente inaccessobile se non tramite botola), considerando la verifica sul pacchetto completo tetto+intercapedine+sottotetto, indipendentemente dall'altezza dell'intercapedine.
In realtà ciò non è del tutto corretto se vogliamo prendere in considerazione quanto sostenuto da ENEA (ossia solo se assimilabile a intercapedine). In effetti nella UNI non si fa riferimento a un'altezza massima, ma al limite a un valore costante di conduttanza dell'intercapedine al di sopra di una certa altezza.
Del resto, avere un sottotetto, pur non agibile e inaccessibile, che nella parte più alta arriva a 2metri si fa un po' fatica a considerarlo intercapedine, per via della possibilità di moti convettivi....
Ora, da questo punto di vista non dovrebbe cambiare nulla tra il 65% e il 110%, ma siccome in caso di 110% si prevede che i controlli saranno maggiori, e anche i rischi conseguenti, io tenderei a evitare di mettere questi casi dubbi nel 110%....
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
Eh no. La UNI dice ESPRESSAMENTE 300 mm massimo tra superfici parallele.
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Re: CIRCOLARE 24/E ADE
Bhè tra un solaio piano del sottotetto e la falda inclinata non ci sono mai superfici parallele, per questo ritengo che la UNI sia inapplicabile....
e il richiamo a questa norma da parte dell'Enea nel caso di sottotetto non è corretta secondo me...
e il richiamo a questa norma da parte dell'Enea nel caso di sottotetto non è corretta secondo me...
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
La 6946 tratta sia le intercapedini entro i 300mm che quelle oltre tale misura.
Faccio riferimento alla versione 2008, ma ho visto che nella 2018 non ci sono state modifiche a riguardo.
Per intecapedini entro 300mm e con spessore <0,1 volte le altre due dimensioni, con facce parallele, abbiamo i valori di resistenza tabellati.
Viene detto che oltre i 300mm si dovrebbe fare un bilancio termico ex UNI 13789.
Poi c'è l'appendice B per le intercapedini non ventilate che non rispettano i requisiti dei 300mm o delle facce parallele: per il non parallelismo si dice di considerare l'altezza media, sempre però con la condizione dello spessore <0,1. Diciamo una falda da 0 a 1m e dimensioni minime 5x5m.
Personalmente oltre questi limiti i sottotetti li tratto come ambienti non riscaldati, di conseguenza non si può portare in detrazione la falda.
Faccio riferimento alla versione 2008, ma ho visto che nella 2018 non ci sono state modifiche a riguardo.
Per intecapedini entro 300mm e con spessore <0,1 volte le altre due dimensioni, con facce parallele, abbiamo i valori di resistenza tabellati.
Viene detto che oltre i 300mm si dovrebbe fare un bilancio termico ex UNI 13789.
Poi c'è l'appendice B per le intercapedini non ventilate che non rispettano i requisiti dei 300mm o delle facce parallele: per il non parallelismo si dice di considerare l'altezza media, sempre però con la condizione dello spessore <0,1. Diciamo una falda da 0 a 1m e dimensioni minime 5x5m.
Personalmente oltre questi limiti i sottotetti li tratto come ambienti non riscaldati, di conseguenza non si può portare in detrazione la falda.
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
la verisione 2018 in inglese la app B diventa la app D e risportaTerminus ha scritto: ↑lun set 21, 2020 11:11 La 6946 tratta sia le intercapedini entro i 300mm che quelle oltre tale misura.
Faccio riferimento alla versione 2008, ma ho visto che nella 2018 non ci sono state modifiche a riguardo.
Per intecapedini entro 300mm e con spessore <0,1 volte le altre due dimensioni, con facce parallele, abbiamo i valori di resistenza tabellati.
Viene detto che oltre i 300mm si dovrebbe fare un bilancio termico ex UNI 13789.
Poi c'è l'appendice B per le intercapedini non ventilate che non rispettano i requisiti dei 300mm o delle facce parallele: per il non parallelismo si dice di considerare l'altezza media, sempre però con la condizione dello spessore <0,1. Diciamo una falda da 0 a 1m e dimensioni minime 5x5m.
Personalmente oltre questi limiti i sottotetti li tratto come ambienti non riscaldati, di conseguenza non si può portare in detrazione la falda.
fino a 30 cm
This Annex applies to airspaces up to 0,3 m thickness in building components other than glazing. A
more precise treatment is necessary for glazing and Window frames.
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
Hai ragione giro, mi ero perso qusta piccola ma importate aggiunta del 2018.
Questo quindi semplifica le cose.
Questo quindi semplifica le cose.
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
ANIT
le confermo l’approccio da lei seguito.
La superficie oggetto di detrazione deve separare ambiente riscaldato da altro.
Non è oggetto di detrazione la superficie tra non riscaldato ed esterno.
Per poter valutare come unica struttura l’ambiente non riscaldato, in accordo con le indicazioni di ENEA, deve potersi considerare in accordo con UNI EN ISO 6946 che prevede uno spessore dell’intercapedine massimo (possiamo considerarlo medio) di 30 cm.
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
OK,
quindi a maggior ragione, il 99% dei sottotetti non va considerato, neppure se si tratta di soffitta inagibile. Di fatto i 30cm si avrebbero solo se parlassimo di un "controsoffitto" di una copertura esterna piana, oppure anche in caso di falda inclinata, ma solo se il controsoffitto fosse inclinato come la falda e non oltre 30cm di altezza.
quindi a maggior ragione, il 99% dei sottotetti non va considerato, neppure se si tratta di soffitta inagibile. Di fatto i 30cm si avrebbero solo se parlassimo di un "controsoffitto" di una copertura esterna piana, oppure anche in caso di falda inclinata, ma solo se il controsoffitto fosse inclinato come la falda e non oltre 30cm di altezza.
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
E' un controsenso applicare la 6946 per i sottotetti
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
sempre seguito questa regola dei 30 cmboba74 ha scritto: ↑lun set 21, 2020 14:55 OK,
quindi a maggior ragione, il 99% dei sottotetti non va considerato, neppure se si tratta di soffitta inagibile. Di fatto i 30cm si avrebbero solo se parlassimo di un "controsoffitto" di una copertura esterna piana, oppure anche in caso di falda inclinata, ma solo se il controsoffitto fosse inclinato come la falda e non oltre 30cm di altezza.
ma se applichiamo alla lettera la uni 6496 arriviamo alla conclusione (assurda) che un controsoffitto con altezza 35 cm deve essere trattato come un vano non riscaldato??
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
Tanto assurda no é da quando lavoro che mi pongo la cosa
Che la Lombardia per es ai era inventata la cosa del tipo di controffitto ecc ecc
E se lo consideri come amb non risc ti cambiavano s/v limiti di legge 10nclassi energetiche ecc ecc
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E se lo consideri come amb non risc ti cambiavano s/v limiti di legge 10nclassi energetiche ecc ecc
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Re: CIRCOLARE 24/E ADE
Il periodico "Fiscal Focus", in data di oggi, riferendosi al chiarimento della circolare dell'agenzia entrate in cui si parla di " penultima (terzultima) classe", trae la conclusione che si debbano SALTARE due classi, quindi si debba, ad esempio, passare da G a D.
Cosa ne pensate ?
Cosa ne pensate ?
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
Che, lessicalmente, hanno preso un abbaglio visto che si parla di penultima.filadelfia ha scritto: ↑mer set 23, 2020 11:34 Il periodico "Fiscal Focus", in data di oggi, riferendosi al chiarimento della circolare dell'agenzia entrate in cui si parla di " penultima (terzultima) classe", trae la conclusione che si debbano SALTARE due classi, quindi si debba, ad esempio, passare da G a D.
Cosa ne pensate ?
Al periodo subito successivo, la circolare fa l'esempio dell'immobile in classe A3 che deve raggiungere la classe A4; fosse come da loro interpretazione, avrebbero indicato il raggiungimento della classe A4 da una classe A2
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
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Re: CIRCOLARE 24/E ADE
eh, però, effettivamente, nella circolare dei "primi chiarimenti" è proprio scritto "penultima (terzultima)" con terzultima fra parentesi ... Io non ci avevo dato peso, i signori fiscalisti invece, partendo da quel "terzultima" ne deducono che il salto deve saltare a piè pari due classi. Altrimenti perchè , sottintendono, avrebbero scritto "terzultima" ? Come se, parlando della classe A2 (che è appunto la terzultima) avessero dovuto specificare che basta raggiungere la A4 (cioè salire di due). Ma se lo hanno dovuto specificare, intendono, allora normalmente dovrei saltarne due ...ilverga ha scritto: ↑mer set 23, 2020 11:51Che, lessicalmente, hanno preso un abbaglio visto che si parla di penultima.filadelfia ha scritto: ↑mer set 23, 2020 11:34 Il periodico "Fiscal Focus", in data di oggi, riferendosi al chiarimento della circolare dell'agenzia entrate in cui si parla di " penultima (terzultima) classe", trae la conclusione che si debbano SALTARE due classi, quindi si debba, ad esempio, passare da G a D.
Cosa ne pensate ?
Al periodo subito successivo, la circolare fa l'esempio dell'immobile in classe A3 che deve raggiungere la classe A4; fosse come da loro interpretazione, avrebbero indicato il raggiungimento della classe A4 da una classe A2
Tutto ciò ci porterà alla FOLLIA.
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
I fiscalisti facciano i fiscalisti (ma anche l'AdE impari a scrivere un pelino meglio).filadelfia ha scritto: ↑mer set 23, 2020 12:19 eh, però, effettivamente, nella circolare dei "primi chiarimenti" è proprio scritto "penultima (terzultima)" con terzultima fra parentesi ... Io non ci avevo dato peso, i signori fiscalisti invece, partendo da quel "terzultima" ne deducono che il salto deve saltare a piè pari due classi. Altrimenti perchè , sottintendono, avrebbero scritto "terzultima" ? Come se, parlando della classe A2 (che è appunto la terzultima) avessero dovuto specificare che basta raggiungere la A4 (cioè salire di due). Ma se lo hanno dovuto specificare, intendono, allora normalmente dovrei saltarne due ...
Tutto ciò ci porterà alla FOLLIA.
Il decreto efficienza energetica, di prossima pubblicazione in GU, al punto 12.1 è inequivocabile : miglioramento di almeno 2 classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe energetica ante intervento sia la A3)
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Re: CIRCOLARE 24/E ADE
No, ma la penso come te eh, però mi sembra assurdo che si debbano scrivere i "primi chiarimenti" inserendo sempre appigli per il mondo degli esegeti.ilverga ha scritto: ↑mer set 23, 2020 12:42I fiscalisti facciano i fiscalisti (ma anche l'AdE impari a scrivere un pelino meglio).filadelfia ha scritto: ↑mer set 23, 2020 12:19 eh, però, effettivamente, nella circolare dei "primi chiarimenti" è proprio scritto "penultima (terzultima)" con terzultima fra parentesi ... Io non ci avevo dato peso, i signori fiscalisti invece, partendo da quel "terzultima" ne deducono che il salto deve saltare a piè pari due classi. Altrimenti perchè , sottintendono, avrebbero scritto "terzultima" ? Come se, parlando della classe A2 (che è appunto la terzultima) avessero dovuto specificare che basta raggiungere la A4 (cioè salire di due). Ma se lo hanno dovuto specificare, intendono, allora normalmente dovrei saltarne due ...
Tutto ciò ci porterà alla FOLLIA.
Il decreto efficienza energetica, di prossima pubblicazione in GU, al punto 12.1 è inequivocabile : miglioramento di almeno 2 classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe energetica ante intervento sia la A3)
Re: CIRCOLARE 24/E ADE
Secondo voi se oltre ad interventi trainanti e trainati, faccio altri interventi contestuali detraibili al 50% che danno miglioramento energetico, li considero nel passaggio delle 2 classi?
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Re: CIRCOLARE 24/E ADE
Potresti considerare anche l'impianto fotovoltaico dell'edificio affianco
Diciamo che se facessi trainati e superi i massimali e quindi li porti in altre detrazioni, pure pure, ma se fai interventi fuori da tipologie Ecobonus 110% non li puoi considerare.
Diciamo che se facessi trainati e superi i massimali e quindi li porti in altre detrazioni, pure pure, ma se fai interventi fuori da tipologie Ecobonus 110% non li puoi considerare.