Vecchio Ecobonus, nuovi requisiti

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

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Tom Bishop
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Vecchio Ecobonus, nuovi requisiti

Messaggio da Tom Bishop »

Condivido questo ritengo interessante articolo apparso sul Sole 24 ore dell'11 settembre 2020.


QUANDO ENTRERÀ IN VIGORE LA NUOVA NORMA DEL MISE (ANCORA NON PUBBLICATA SULLA «GAZZETTA UFFICIALE») I LIVELLI DI TRASMITTANZA PIÙ SEVERI SI APPLICHERANNO AL 110% MA ANCHE A TUTTE LE ALTRE DETRAZIONI DEL 65%, 70% E 75%
IL SUPERBONUS DEL 110% — 1 TRASMITTANZA, LE NUOVE REGOLE
Vecchi requisiti per chi esegue ora i lavori di ecobonus
Luca Rollino
Il Dm Requisiti deve essere ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale e, pertanto, continua ad essere valido il vecchio decreto del 2008, con le modifiche del 2010. Questo rappresenta un indubbio vantaggio per quanti siano interessati a iniziare a stretto giro interventi agevolati per l’efficienza energetica, indipendentemente dall’aliquota utilizzata.

Il vecchio Dm conviene

Infatti, il decreto in via di pubblicazione contiene, rispetto al passato, requisiti decisamente più restrittivi per la fruizione degli incentivi fiscali, in particolare per quanto riguarda i valori di trasmittanza termica da garantirsi per gli elementi di involucro opaco e trasparenti.

La trasmittanza termica è il parametro tecnico che quantifica l’energia che, in ogni istante, viene dispersa attraverso una superficie di un metro quadrato per ogni grado di differenza di temperatura tra gli ambienti separati. Il vecchio decreto, prossimo a essere superato, ha valori decisamente meno prestazionali, facilmente raggiungibili attraverso interventi che garantiscono il rispetto dei requisiti cogenti previsti dal decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015.

Il nuovo decreto comporta invece un sensibile incremento rispetto alle trasmittanze minime previste per legge: in sostanza, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per fruire delle detrazioni per l’efficienza energetica si dovranno maggiorare gli spessori degli isolanti applicati oppure combinare più tecniche di isolamento all’interno dello stesso intervento.

Le soluzioni

Una possibile soluzione è rappresentata dall’uso combinato di cappotto e insufflaggio, o dal ricorso a un doppio “cappotto”, sia interno che esterno. Nei fatti, lo strato coibente esterno sarà sempre necessario, in quanto, benché le trasmittanze previste dal decreto Requisiti Ecobonus siano al netto dei ponti termici, si dovrà comunque garantire (in base ai vincoli legislativi vigenti) la risoluzione dei ponti termici dell’edificio, ovvero l’eliminazione delle dispersioni legate ai punti di discontinuità quali balconi, pilastri in facciata, cordoli a vista.

Il rebus dei ponti termici

Qualora si optasse per una soluzione che garantisca una trasmittanza sufficiente a raggiungere i requisiti previsti per fruire delle detrazioni fiscali, ma non fosse possibile risolvere i ponti termici (è il caso ad esempio di un insufflaggio all’interno di una cassa vuota particolarmente profonda, in un edificio ricco di balconi ed elementi strutturali a vista), il rischio che si corre è che, in caso di controllo, sia contestato non il requisito di accesso al bonus, ma la conformità alla legislazione vigente in materia di efficienza energetica.

A questo si deve aggiungere il fatto che difficilmente un edificio caratterizzato da importanti ponti termici riuscirà ad avere una prestazione energetica, finiti i lavori, sufficiente a garantire il duplice salto di classe energetica, condizione indispensabile per poter fruire del 110 per cento.

Nuovi requisiti per tutti

Deve però essere chiaro un aspetto, forse poco considerato: una volta entrato in vigore, il nuovo decreto Requisiti Ecobonus imporrà dei valori di trasmittanza più stringenti (e quindi maggiori spessori di isolante) anche per quegli interventi che godranno delle più modeste aliquote ordinarie (65%-70%-75%), andando quindi a impattare su tutta la progettazione dell’efficienza energetica, e non solo su quella volta al raggiungimento del super ecobonus.

Gli interventi di riqualificazione energetica che operano sulle superficie esterne degli edifici dovranno peraltro essere concepiti tenendo conto anche degli aspetti tecnici connessi con la vigente legislazione in materia antincendio, che impone vincoli ben precisi agli interventi effettuati su edifici civili con altezza antincendio superiore ai 24 metri.

Infine, altro aspetto non di poco conto è il peso degli strati isolanti con maggior spessore: non sempre le tamponature esistenti potranno garantire un supporto sufficientemente robusto cui agganciare i pannelli di materiale isolante. In questi casi, la scelta di intervenire con una combinazione di tecniche sarà pressoché obbligata per evitare carichi eccessivi.
Tom Bishop
girondone
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Re: Vecchio Ecobonus, nuovi requisiti

Messaggio da girondone »

quando leggo il nome dell autore ammetto che sono prevenuto

in quuesti mesi ne ha dette di tutti i colori sul sole 24 ore
puntualmente poi smentite
:mrgreen:
giancaserio
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Re: Vecchio Ecobonus, nuovi requisiti

Messaggio da giancaserio »

Ma quindi,
per bonus facciate 90%, bisogna rispettare i limiti del decreto "requisiti minimi" del 2015 o i limiti del "decreto efficienza energetica" del 2020?
girondone
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Re: Vecchio Ecobonus, nuovi requisiti

Messaggio da girondone »

oggi il vecchio

quando uscirà il nuovo il nuovo
marcoaroma
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Re: Vecchio Ecobonus, nuovi requisiti

Messaggio da marcoaroma »

Tom Bishop ha scritto: sab set 12, 2020 06:36 Condivido questo ritengo interessante articolo apparso sul Sole 24 ore dell'11 settembre 2020.
Molto ben scritto, però la parte sul peso eccessivo del cappotto può essere per tamponature che hanno già qualche problema.
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