Proprietario unico - qualcosa potrebbe muoversi

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

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a_brettyou
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Proprietario unico - qualcosa potrebbe muoversi

Messaggio da a_brettyou »

Lo chiede l'interrogazione a risposta scritta 4/06754 - primo firmatario la deputata Monica Ciaburro (Fratelli d'Italia) – presentata l'8 settembre scorso.Ecco il testo completo dell'interrogazione:

CIABURRO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. —
Per sapere – premesso che:
il decreto-legge 14 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto «decreto Rilancio» ha disposto, all'articolo 119, un rafforzamento delle agevolazioni «ecobonus» e «sismabonus», con una detrazione pari al 110 per cento dell'importo relativo agli interventi effettuati, misura ulteriormente ampliata in sede di conversione;
ad integrazione del predetto decreto, l'Agenzia delle entrate ha emanato la circolare 24/E dell'8 agosto 2020, interpretativa delle disposizioni inerenti alle predette agevolazioni;
come specificato dalla circolare, l'agevolazione al 110 per cento «non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti»;
da questa interpretazione dell'articolo 119 consegue quindi l'esclusione di una grandissima pluralità di edifici plurifamiliari se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, in quanto non costituiscono condominio;
in tal senso, sono numerosissimi gli edifici plurifamiliari con parti comuni, di proprietà di famiglie, di costruzione prevalentemente risalente agli anni '60, '70 e '80, che si troverebbero esclusi dall'applicazione dell'agevolazione al 110 per cento, considerando che – essendo proprietà familiari – presentano, seppure solo di fatto, le stesse condizioni che di fatto caratterizzano un condominio;
essendo tale esclusione frutto di un atto interpretativo e non della disposizione di cui all'articolo 119 del «decreto Rilancio», non se ne ravvisa la ratio –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano intraprendere per permettere la piena applicabilità del bonus 110 per cento previsto dal «decreto Rilancio» anche alle parti comuni degli edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.
ponca
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Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Proprietario unico - qualcosa potrebbe muoversi

Messaggio da ponca »

Mi sembrerebbe ragionevole.
marcoaroma
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Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Proprietario unico - qualcosa potrebbe muoversi

Messaggio da marcoaroma »

Quelli che hanno i soldi, non fanno i quesiti all'Agenzia, fanno le interrogazioni parlamentari.
Terminus
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Località: Umbria

Re: Proprietario unico - qualcosa potrebbe muoversi

Messaggio da Terminus »

Qualcuno di noi sarà arrivato alla deputata...... :lol:
boba74
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Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Proprietario unico - qualcosa potrebbe muoversi

Messaggio da boba74 »

Sviluppi sull'argomento? O tutto tace?
marcoaroma
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Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Proprietario unico - qualcosa potrebbe muoversi

Messaggio da marcoaroma »

In quelle domande di Ruffini, mi sembra hanno risposto che rimane così. E di problemi ne crea mica pochi, soprattutto quando i proprietari in alternativa spingono con le indipendenti.

". Si chiede se il Superbonus non si possa estendere in via interpretativa ai detentori di
tutte le unità immobiliari di edificio bifamiliare o plurifamiliare, laddove tale detenzione
esclusiva non può dar luogo alla costituzione del condominio richiesto dal dato
strettamente testuale del comma 9 dell’articolo 119.
R. Il riferimento normativo al “condominio” (articolo 119, comma 9, lettera a, del decretolegge n. 34 del 2020) comporta che il Superbonus spetti per gli interventi realizzati sulle
parti comuni di un edificio in condominio e che, invece, siano esclusi quelli realizzati
su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di
comproprietari.
La scelta del Legislatore di richiamare espressamente, tra i beneficiari del Superbonus, i
“condomìni” non ha consentito di estendere a tale agevolazione la prassi consolidata,
11
finora adottata in materia di Ecobonus, di Sismabonus, nonché di detrazioni spettanti per
interventi di recupero del patrimonio edilizio, laddove è stato sostenuto che, per parti
comuni, devono intendersi “in senso oggettivo” quelle riferibili a più unità immobiliari
funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari e,
dunque, dalla costituzione di un condominio nell’edificio (risoluzione n. 167 del 12 luglio
2007; circolare n. 121 dell’11 maggio 1998, paragrafo 2.6). Le agevolazioni sopra citate,
infatti, spettano anche all’unico proprietario (o ai comproprietari) dell’intero edificio per le
spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.
Si ricorda che il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui
coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre
unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, ecc.), e una comproprietà sui
beni comuni dell’immobile. Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a
scioglimento, in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni,
sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione ed è comunque tenuto a
parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà.
È pacifico che la nascita del condominio si determini automaticamente, senza che sia
necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un
suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o
porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del
frazionamento, come chiarito dalla prassi in materia.
Ai fini della costituzione del condominio risulta irrilevante la mera detenzione degli
immobili costituenti un edificio, essendo, invece, necessario avere riguardo alla proprietà
degli stessi.
Ciò comporta in sostanza che:
− se l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o
in comodato tutte o alcune delle predette unità immobiliari a più soggetti (detentori),
non si costituisce un condominio e di conseguenza non è possibile fruire del
Superbonus;
− se le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono concesse in
locazione o in comodato ad un unico soggetto (detentore), restando ferma la
costituzione del condominio, è possibile fruire del Superbonus."
girondone
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Re: Proprietario unico - qualcosa potrebbe muoversi

Messaggio da girondone »

marcoaroma ha scritto: mar nov 24, 2020 00:59 In quelle domande di Ruffini, mi sembra hanno risposto che rimane così. E di problemi ne crea mica pochi, soprattutto quando i proprietari in alternativa spingono con le indipendenti.

". Si chiede se il Superbonus non si possa estendere in via interpretativa ai detentori di
tutte le unità immobiliari di edificio bifamiliare o plurifamiliare, laddove tale detenzione
esclusiva non può dar luogo alla costituzione del condominio richiesto dal dato
strettamente testuale del comma 9 dell’articolo 119.
R. Il riferimento normativo al “condominio” (articolo 119, comma 9, lettera a, del decretolegge n. 34 del 2020) comporta che il Superbonus spetti per gli interventi realizzati sulle
parti comuni di un edificio in condominio e che, invece, siano esclusi quelli realizzati
su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di
comproprietari.
La scelta del Legislatore di richiamare espressamente, tra i beneficiari del Superbonus, i
“condomìni” non ha consentito di estendere a tale agevolazione la prassi consolidata,
11
finora adottata in materia di Ecobonus, di Sismabonus, nonché di detrazioni spettanti per
interventi di recupero del patrimonio edilizio, laddove è stato sostenuto che, per parti
comuni, devono intendersi “in senso oggettivo” quelle riferibili a più unità immobiliari
funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari e,
dunque, dalla costituzione di un condominio nell’edificio (risoluzione n. 167 del 12 luglio
2007; circolare n. 121 dell’11 maggio 1998, paragrafo 2.6). Le agevolazioni sopra citate,
infatti, spettano anche all’unico proprietario (o ai comproprietari) dell’intero edificio per le
spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.
Si ricorda che il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui
coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre
unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, ecc.), e una comproprietà sui
beni comuni dell’immobile. Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a
scioglimento, in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni,
sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione ed è comunque tenuto a
parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà.
È pacifico che la nascita del condominio si determini automaticamente, senza che sia
necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un
suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o
porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del
frazionamento, come chiarito dalla prassi in materia.
Ai fini della costituzione del condominio risulta irrilevante la mera detenzione degli
immobili costituenti un edificio, essendo, invece, necessario avere riguardo alla proprietà
degli stessi.
Ciò comporta in sostanza che:
− se l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o
in comodato tutte o alcune delle predette unità immobiliari a più soggetti (detentori),
non si costituisce un condominio e di conseguenza non è possibile fruire del
Superbonus;
− se le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono concesse in
locazione o in comodato ad un unico soggetto (detentore), restando ferma la
costituzione del condominio, è possibile fruire del Superbonus."
passerennao emendamenti se e quando ci saranno nuove coperture se no NO
lo hanno già detto in tutte le salse
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