Anche per il 65% nuove trasmittanze e Cam
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Anche per il 65% nuove trasmittanze e Cam
dovendo fare un cappotto e un cambio serramenti il cliente vuole fare un rassicurante 65%...
Mi viene il dubbio :
1) Le trasmittanze sono quelle dell'allegato E del decreto requisiti?
2) i materiali isolanti usati ed serramenti devono essere certificati CAM?
Mi viene il dubbio :
1) Le trasmittanze sono quelle dell'allegato E del decreto requisiti?
2) i materiali isolanti usati ed serramenti devono essere certificati CAM?
Re: Anche per il 65% nuove trasmittanze e Cam
1. si, quando sarà in gazzetta
2. no, direi di no, è un requisito specifico per il 110; ma vai tranquillo che in 3 mesi non ci sarà più nemmeno un pacco di eps che non sia marcato CAM (se qualcuno ha buona memoria, ritorni a 5 anni fa, quando cercare un sacco di pellet certificato EN+ era un impresa...)
2. no, direi di no, è un requisito specifico per il 110; ma vai tranquillo che in 3 mesi non ci sarà più nemmeno un pacco di eps che non sia marcato CAM (se qualcuno ha buona memoria, ritorni a 5 anni fa, quando cercare un sacco di pellet certificato EN+ era un impresa...)
Re: Anche per il 65% nuove trasmittanze e Cam
Direi solo i materiali isolanti devono essere CAM...i serramenti al momento non mi pare.
Teoricamente se hai un inizio lavori già fatto potresti fare riferimento alle trasmittanze dell'Ecobonus con i valori del DM 2008 aggiornati al 2010.
Teoricamente se hai un inizio lavori già fatto potresti fare riferimento alle trasmittanze dell'Ecobonus con i valori del DM 2008 aggiornati al 2010.
Re: Anche per il 65% nuove trasmittanze e Cam
ma aggiungo una cosa..ritenete che debba esserci comunque una congruità delle spese per il 65%? Asseverato o meno, ma deve essere essere fatto un computo per stabilire la congruità finale della spesa delle opere?
Re: Anche per il 65% nuove trasmittanze e Cam
Da quello che riesco a capire mi pare di no...però non ne sono sicuro perchè ogni volta che leggo i decreti mi pare dicapire cose diverse...
Re: Anche per il 65% nuove trasmittanze e Cam
Si, serve.
Sono esclusi solo i casi dove la dichiarazione non è firmata da un tecnico.
Sono esclusi solo i casi dove la dichiarazione non è firmata da un tecnico.
Re: Anche per il 65% nuove trasmittanze e Cam
Stando alle liste di documenti che circolano, potrebbe essere richiesto dalla banca in caso di cessione.
Re: Anche per il 65% nuove trasmittanze e Cam
Rileggendo il punto 13 avete regione...mi ero sbagliato...in pratica per un 65% all'asseverazione tradizionale che normalmente viene fatta (NON quella del 110%) si deve anche asseverare la congruità dei prezzi allegando il computo metrico.
In pratica, tolti tutti gli interventi del 65% dove non serve asseverazione ma dichiarazione del produttore, mi pare che l'asseverazione con computo metrico serve per:
- comma 344
- comma 345 per le sole coibentazioni strutture opache
- comma 346 solare termico
- comma 347 impianto > 100 kW
corretto???
In pratica, tolti tutti gli interventi del 65% dove non serve asseverazione ma dichiarazione del produttore, mi pare che l'asseverazione con computo metrico serve per:
- comma 344
- comma 345 per le sole coibentazioni strutture opache
- comma 346 solare termico
- comma 347 impianto > 100 kW
corretto???
Re: Anche per il 65% nuove trasmittanze e Cam
credo sia un errore si quel punto dell allagato che va contro quanto hanno detto e scritto nell art 8 del decretoSeamew ha scritto: ↑dom set 13, 2020 17:44 Rileggendo il punto 13 avete regione...mi ero sbagliato...in pratica per un 65% all'asseverazione tradizionale che normalmente viene fatta (NON quella del 110%) si deve anche asseverare la congruità dei prezzi allegando il computo metrico.
In pratica, tolti tutti gli interventi del 65% dove non serve asseverazione ma dichiarazione del produttore, mi pare che l'asseverazione con computo metrico serve per:
- comma 344
- comma 345 per le sole coibentazioni strutture opache
- comma 346 solare termico
- comma 347 impianto > 100 kW
corretto???
Re: Anche per il 65% nuove trasmittanze e Cam
a mio parere per la sola detrazione del 65% senza sconto o cessione l'asseverazione dei costi con computo metrico non è necessaria;
la guida dell'AdE a pag 3 riporta:
Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti
ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione,
per lo sconto o cessione, il contribuente deve acquisire anche:
• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli
intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori
commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai
CAF
• la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di
riduzione del rischio sismico, – da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al
rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per
gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico - che certifichi il rispetto
dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti
ministeriali.
L’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
deve essere acquisita anche ai fini del Superbonus, indipendentemente dall’esercizio
dell’opzione, da parte del contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della
detrazione.
la guida dell'AdE a pag 3 riporta:
Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti
ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione,
per lo sconto o cessione, il contribuente deve acquisire anche:
• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli
intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori
commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai
CAF
• la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di
riduzione del rischio sismico, – da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al
rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per
gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico - che certifichi il rispetto
dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti
ministeriali.
L’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
deve essere acquisita anche ai fini del Superbonus, indipendentemente dall’esercizio
dell’opzione, da parte del contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della
detrazione.
Re: Anche per il 65% nuove trasmittanze e Cam
Un cliente che non può accedere al 110 (esistono ancora per fortuna), vuole fare cessione del credito per detrazione 65% per cappotto, 50% per tetto (su soffitta non abitabile) e 50% su fotovoltaico.
La banca mi chiede in fase preliminare "computi e/o preventivi": secondo voi posso fare tutti preventivi o devo fare qualche computo con prezziari regionali?
La banca mi chiede in fase preliminare "computi e/o preventivi": secondo voi posso fare tutti preventivi o devo fare qualche computo con prezziari regionali?
Re: Anche per il 65% nuove trasmittanze e Cam
Mhell, alla fine, dovrai fare l'asseverazione.
Prendi il modello dell'asseverazione, e ti accorgerai che la valutazione della congruità è prevista a prescindere, perchè, come diceva Girondone sopra, al punto citato pare la restringano al solo 110, ma, più avanti, non la prevedono solo nel caso non vi sia un tecnico.
In pratica, se firmi l'invio all'Enea (firma a sinistra), affermi di aver ANCHE verificato che i valori sono congrui, con uno dei metodi indicati.
Prendi il modello dell'asseverazione, e ti accorgerai che la valutazione della congruità è prevista a prescindere, perchè, come diceva Girondone sopra, al punto citato pare la restringano al solo 110, ma, più avanti, non la prevedono solo nel caso non vi sia un tecnico.
In pratica, se firmi l'invio all'Enea (firma a sinistra), affermi di aver ANCHE verificato che i valori sono congrui, con uno dei metodi indicati.
Re: Anche per il 65% nuove trasmittanze e Cam
Quindi computo solo del cappotto, in quanto non serve alcuna asseverazione per fotovoltaico e rifacimento della copertura (ristrutturazione edilizia). Giusto?
Re: Anche per il 65% nuove trasmittanze e Cam
credo e spero chein fase di "portale" la cosa sia bene distintagiotisi ha scritto: ↑mar set 15, 2020 06:42 Mhell, alla fine, dovrai fare l'asseverazione.
Prendi il modello dell'asseverazione, e ti accorgerai che la valutazione della congruità è prevista a prescindere, perchè, come diceva Girondone sopra, al punto citato pare la restringano al solo 110, ma, più avanti, non la prevedono solo nel caso non vi sia un tecnico.
In pratica, se firmi l'invio all'Enea (firma a sinistra), affermi di aver ANCHE verificato che i valori sono congrui, con uno dei metodi indicati.
Re: Anche per il 65% nuove trasmittanze e Cam
Ammesso che sia giusto.....vallo a spiegare però alla banca che non servono... te li chiederanno lo stesso mi sa per acquisire il credito.
Re: Anche per il 65% nuove trasmittanze e Cam
Infatti... Per evitare casini mi sono fatto il computo anche del fotovoltaico : per fortuna il prezziario Veneto è fatto abbastanza bene per quella lavorazione
Re: Anche per il 65% nuove trasmittanze e Cam
Scusate mi sono perso un attimo.
Per il 65% normale c'è obbligo di certificazione CAM o no?
Per il 65% normale c'è obbligo di certificazione CAM o no?