LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

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marcoaroma
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LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Messaggio da marcoaroma »

Dormite dormite :mrgreen:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/s ... iorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/s ... iorni=true

Rimangono da aspettare il decreto sulla congruità delle spese e il provvedimento dell'Agenzia sulla cessione del credito. Sono fondamentali per capire come verranno fatte le opere di efficientamento e chi le potrà fare.
a_brettyou
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Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Messaggio da a_brettyou »

Sveglia, sveglia!
Si, ma è illegibile: il corpo è il decreto e l'allegato sono le modifiche.
Questo coordinato mi pare ben fatto.
https://www.studiotecnicopagliai.it/dec ... approvato/
Terminus
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Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Messaggio da Terminus »

Veramente in GU è pubblicato anche il testo coordinato del DL, dopo quello della legge di conversione.
Gli allegati non ci interessano.
marcoaroma
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Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Messaggio da marcoaroma »

Infatti i link che ho messo sono due e il secondo è il testo coordinato. Perché "disturbare" un sito web privato senza motivo, poi la versione giusta è quella in gazzetta

Testo Legge
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/s ... iorni=true

Testo coordinato decreto Rilancio + legge di conversione

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/s ... iorni=true
mat
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Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Messaggio da mat »

Alcune riflessioni dopo la lettura attenta degli articoli 119 e 121; le metto qui come indice, di certo meriteranno specifici thread di dibattito nelle prossime settimane :)

1) le unità funzionalmente indipendenti: prima di versare fiumi di inchiostro (che comunque verseremo) attenderei chiarimenti da parte di Ade o Enea o MiSE. Funzionalmente vuol dire tutto e niente: di certo non si riferisce alle modalità di accesso all'abitazione perchè queste sono specificate a parte. Quindi è una indipendenza impiantistica? Di quali impianti? Strutturale? Architettonica? Vedremo...

2) l'installazione di generatori a biomassa (manna per il salto di 2 classi) come intervento trainante viene fortemente limitata a pochi casi particolari. Resta possibile effettuarlo come intervento trainato da lettera a): si coibenta quel che si desidera e poi ci si affida alla biomassa per garantirsi le 2 classi, e tutto va al 110. Corretto o mi perdo qualcosa?

3) edifici vincolati e/o limitati da regolamenti vari: vero che non si deve passare necessariamente dagli interventi di cui al comma 1, ma il guadagno di 2 classi energetiche è comunque necessario. Prevale dunque quello che a buonsenso avevo immaginato: ok, hai delle deroghe sul rispetto della legge sul risparmio energetico, ma no efficienza = no 110. In più aggiungo: quando un intervento ex lettera a) comma 1 sarebbe impossibile, essendo che l'isolamento dall'interno è bene o male sempre consentito?

4) decadenza beneficio, sanzioni etc. (art.119 comma 14, art.121 commi 4,5 e 6): sembra chiaro che il rischio per i professionisti sia
- sanzioni da 2.000 a 15.000 (non coperte dalle assicurazioni, mi dicono per legge)
- causa da parte del cliente che deve versare quanto dovuto con relativi interessi e penali (e qui nel caso di riconosciuta colpa, copre l'assicurazione RC)
Nessuna richiesta di risarcimento da parte dello Stato direttamente al professionista, come potrebbe sembrare dal comma 14; siamo d'accordo?

5) Attendiamo i seguenti provvedimenti:
- Decreto MiSE con regole per asseverazione, listini di riferimento, trasmissione del tutto a ENEA
- Provvedimento AdE per rilascio del visto di conformità ex comma 11
- Forse uscirà anche il famoso decreto ex Dl 63 sostitutivo del Decreto Edifici?
a_brettyou
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Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Messaggio da a_brettyou »

mat ha scritto: mar lug 21, 2020 11:33 2) l'installazione di generatori a biomassa (manna per il salto di 2 classi) come intervento trainante viene fortemente limitata a pochi casi particolari. Resta possibile effettuarlo come intervento trainato da lettera a): si coibenta quel che si desidera e poi ci si affida alla biomassa per garantirsi le 2 classi, e tutto va al 110. Corretto o mi perdo qualcosa?
Non ti perdi nulla. Il limite è che non vale per condomini.
mat
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Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Messaggio da mat »

Perchè no per i condomini? Se è un intervento trainato, ex comma 347, vale anche per centralizzati no?
girondone
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Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Messaggio da girondone »

mat ha scritto: mar lug 21, 2020 11:33 Alcune riflessioni dopo la lettura attenta degli articoli 119 e 121; le metto qui come indice, di certo meriteranno specifici thread di dibattito nelle prossime settimane :)

1) le unità funzionalmente indipendenti: prima di versare fiumi di inchiostro (che comunque verseremo) attenderei chiarimenti da parte di Ade o Enea o MiSE. Funzionalmente vuol dire tutto e niente: di certo non si riferisce alle modalità di accesso all'abitazione perchè queste sono specificate a parte. Quindi è una indipendenza impiantistica? Di quali impianti? Strutturale? Architettonica? Vedremo...

2) l'installazione di generatori a biomassa (manna per il salto di 2 classi) come intervento trainante viene fortemente limitata a pochi casi particolari. Resta possibile effettuarlo come intervento trainato da lettera a): si coibenta quel che si desidera e poi ci si affida alla biomassa per garantirsi le 2 classi, e tutto va al 110. Corretto o mi perdo qualcosa?

3) edifici vincolati e/o limitati da regolamenti vari: vero che non si deve passare necessariamente dagli interventi di cui al comma 1, ma il guadagno di 2 classi energetiche è comunque necessario. Prevale dunque quello che a buonsenso avevo immaginato: ok, hai delle deroghe sul rispetto della legge sul risparmio energetico, ma no efficienza = no 110. In più aggiungo: quando un intervento ex lettera a) comma 1 sarebbe impossibile, essendo che l'isolamento dall'interno è bene o male sempre consentito?

4) decadenza beneficio, sanzioni etc. (art.119 comma 14, art.121 commi 4,5 e 6): sembra chiaro che il rischio per i professionisti sia
- sanzioni da 2.000 a 15.000 (non coperte dalle assicurazioni, mi dicono per legge)
- causa da parte del cliente che deve versare quanto dovuto con relativi interessi e penali (e qui nel caso di riconosciuta colpa, copre l'assicurazione RC)
Nessuna richiesta di risarcimento da parte dello Stato direttamente al professionista, come potrebbe sembrare dal comma 14; siamo d'accordo?

5) Attendiamo i seguenti provvedimenti:
- Decreto MiSE con regole per asseverazione, listini di riferimento, trasmissione del tutto a ENEA
- Provvedimento AdE per rilascio del visto di conformità ex comma 11
- Forse uscirà anche il famoso decreto ex Dl 63 sostitutivo del Decreto Edifici?
quoto
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Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Messaggio da a_brettyou »

mat ha scritto: mar lug 21, 2020 11:55 Perchè no per i condomini? Se è un intervento trainato,
Intendevo che per i condom non è trainante.
Terminus
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Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Messaggio da Terminus »

Ma non sarebbe il caso che il Ministero facesse sue tutte le varie circolari, risoluzioni, interpelli AdE e FAQ ENEA, eventualmente modificandole, così da dare finalmente un quadro chiaro e soprattutto ufficiale, delle varie casistiche che nel corso degli anni sono state evidenziate ?
Invece di fare un testo unico con il copia-incolla che, sinceramente, non so a cosa serva.
ponca
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Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Messaggio da ponca »

mat ha scritto: mar lug 21, 2020 11:33 1) le unità funzionalmente indipendenti: prima di versare fiumi di inchiostro (che comunque verseremo) attenderei chiarimenti da parte di Ade o Enea o MiSE. Funzionalmente vuol dire tutto e niente: di certo non si riferisce alle modalità di accesso all'abitazione perchè queste sono specificate a parte. Quindi è una indipendenza impiantistica? Di quali impianti? Strutturale? Architettonica? Vedremo...
la definizione riportata sul decreto mi pare abbastanza chiara anche se qualche dubbio rimane ed è inevitabile (si terratetto e villette a schiera, no appartamenti), detto questo avremo tempo e modo di discutere di casi particolari, dubbi interpretativi, ecc.. che sicuramente non mancheranno
mat ha scritto: mar lug 21, 2020 11:33 2) l'installazione di generatori a biomassa (manna per il salto di 2 classi) come intervento trainante viene fortemente limitata a pochi casi particolari. Resta possibile effettuarlo come intervento trainato da lettera a): si coibenta quel che si desidera e poi ci si affida alla biomassa per garantirsi le 2 classi, e tutto va al 110. Corretto o mi perdo qualcosa?
installare la biomassa è la via più rapida per ottenere un salto di 2 classi, concordo
siamo arrivati a questo, personalmente non condivido ma è così
mat ha scritto: mar lug 21, 2020 11:33 3) edifici vincolati e/o limitati da regolamenti vari: vero che non si deve passare necessariamente dagli interventi di cui al comma 1, ma il guadagno di 2 classi energetiche è comunque necessario. Prevale dunque quello che a buonsenso avevo immaginato: ok, hai delle deroghe sul rispetto della legge sul risparmio energetico, ma no efficienza = no 110. In più aggiungo: quando un intervento ex lettera a) comma 1 sarebbe impossibile, essendo che l'isolamento dall'interno è bene o male sempre consentito?
condivido la prima parte
sulla tua considerazione finale, un intervento di coibentazione dall'interno che raggiunge i limito del 65% secondo me non è realizzabile (in teoria probabilmente si, ma nella pratica come verifichi la trasmittanza media e H't?)
mat ha scritto: mar lug 21, 2020 11:33 4) decadenza beneficio, sanzioni etc. (art.119 comma 14, art.121 commi 4,5 e 6): sembra chiaro che il rischio per i professionisti sia
- sanzioni da 2.000 a 15.000 (non coperte dalle assicurazioni, mi dicono per legge)
- causa da parte del cliente che deve versare quanto dovuto con relativi interessi e penali (e qui nel caso di riconosciuta colpa, copre l'assicurazione RC)
Nessuna richiesta di risarcimento da parte dello Stato direttamente al professionista, come potrebbe sembrare dal comma 14; siamo d'accordo?
concordo, sarà il cliente a farci causa :-)
e qui si potrebbe parlare di assicurazione, direzione lavori e tariffe
mat ha scritto: mar lug 21, 2020 11:33 5) Attendiamo i seguenti provvedimenti:
- Decreto MiSE con regole per asseverazione, listini di riferimento, trasmissione del tutto a ENEA
- Provvedimento AdE per rilascio del visto di conformità ex comma 11
- Forse uscirà anche il famoso decreto ex Dl 63 sostitutivo del Decreto Edifici?
annunci.. ma poi ci vuole pazienza, non saremo pronti prima di settembre (voglio essere ottimista)
mat
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Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Messaggio da mat »

a_brettyou ha scritto: mar lug 21, 2020 15:07
mat ha scritto: mar lug 21, 2020 11:55 Perchè no per i condomini? Se è un intervento trainato,
Intendevo che per i condom non è trainante.
Ah sì, ma se per quello anche per la stragrande maggioranza degli autonomi.
ponca ha scritto:sulla tua considerazione finale, un intervento di coibentazione dall'interno che raggiunge i limito del 65% secondo me non è realizzabile (in teoria probabilmente si, ma nella pratica come verifichi la trasmittanza media e H't?)
Lo so lo so, però il punto è che la deroga vale se gli interventi sono vietati, non se sono impossibili tecnicamente o per i parametri del DM Minimi.
ponca ha scritto:annunci.. ma poi ci vuole pazienza, non saremo pronti prima di settembre (voglio essere ottimista)
Sì difatti ho solo riepilogato cosa deve essere prodotto, non conto che esca domani ahinoi.
ponca
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Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Messaggio da ponca »

mat ha scritto: mar lug 21, 2020 18:06
ponca ha scritto:sulla tua considerazione finale, un intervento di coibentazione dall'interno che raggiunge i limito del 65% secondo me non è realizzabile (in teoria probabilmente si, ma nella pratica come verifichi la trasmittanza media e H't?)
Lo so lo so, però il punto è che la deroga vale se gli interventi sono vietati, non se sono impossibili tecnicamente o per i parametri del DM Minimi.
ponca ha scritto:annunci.. ma poi ci vuole pazienza, non saremo pronti prima di settembre (voglio essere ottimista)
Sì difatti ho solo riepilogato cosa deve essere prodotto, non conto che esca domani ahinoi.
certo, la deroga vale solo se l'edificio è vincolato dal codice dei beni culturali o se l'intervento è vietato dal regolamento edilizio/urbanistico
e scusa, ma il tono un po' polemico sugli annunci e la pazienza non era rivolto a te :-)
Ultima modifica di ponca il mer lug 22, 2020 09:54, modificato 1 volta in totale.
a_brettyou
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Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Messaggio da a_brettyou »

mat ha scritto: mar lug 21, 2020 11:33 4) decadenza beneficio, sanzioni etc. (art.119 comma 14, art.121 commi 4,5 e 6): sembra chiaro che il rischio per i professionisti sia
- sanzioni da 2.000 a 15.000 (non coperte dalle assicurazioni, mi dicono per legge)
Le sanzioni direttamente all'assicurato generalmente non sono coperte perchè la polizza è di responsabilità civile, non copre i danni che ti sei procurato, ma quelli che procuri al cliente e che lui ti rinfaccia. Sono invece generalente coperte le sanzioni che subisce il cliente per colpa del professionista.
mat
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Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Messaggio da mat »

a_brettyou ha scritto: mar lug 21, 2020 18:32 Le sanzioni direttamente all'assicurato generalmente non sono coperte perchè la polizza è di responsabilità civile, non copre i danni che ti sei procurato, ma quelli che procuri al cliente e che lui ti rinfaccia. Sono invece generalente coperte le sanzioni che subisce il cliente per colpa del professionista.
Certamente. Mi riferivo al fatto che mi è stato detto che non esiste proprio la possibilità di stipulare polizze che coprano le sanzioni amministrative direttamente comminate all'assicurato. Qui pare esserci conferma http://www.reatisocietari.it/index.php/ ... 001/130-84
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