LEGGE 17 luglio 2020, n. 77
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LEGGE 17 luglio 2020, n. 77
Dormite dormite
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/s ... iorni=true
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Rimangono da aspettare il decreto sulla congruità delle spese e il provvedimento dell'Agenzia sulla cessione del credito. Sono fondamentali per capire come verranno fatte le opere di efficientamento e chi le potrà fare.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/s ... iorni=true
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Rimangono da aspettare il decreto sulla congruità delle spese e il provvedimento dell'Agenzia sulla cessione del credito. Sono fondamentali per capire come verranno fatte le opere di efficientamento e chi le potrà fare.
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Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77
Sveglia, sveglia!
Si, ma è illegibile: il corpo è il decreto e l'allegato sono le modifiche.
Questo coordinato mi pare ben fatto.
https://www.studiotecnicopagliai.it/dec ... approvato/
Si, ma è illegibile: il corpo è il decreto e l'allegato sono le modifiche.
Questo coordinato mi pare ben fatto.
https://www.studiotecnicopagliai.it/dec ... approvato/
Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77
Veramente in GU è pubblicato anche il testo coordinato del DL, dopo quello della legge di conversione.
Gli allegati non ci interessano.
Gli allegati non ci interessano.
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Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77
Infatti i link che ho messo sono due e il secondo è il testo coordinato. Perché "disturbare" un sito web privato senza motivo, poi la versione giusta è quella in gazzetta
Testo Legge
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/s ... iorni=true
Testo coordinato decreto Rilancio + legge di conversione
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/s ... iorni=true
Testo Legge
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Testo coordinato decreto Rilancio + legge di conversione
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Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77
Alcune riflessioni dopo la lettura attenta degli articoli 119 e 121; le metto qui come indice, di certo meriteranno specifici thread di dibattito nelle prossime settimane
1) le unità funzionalmente indipendenti: prima di versare fiumi di inchiostro (che comunque verseremo) attenderei chiarimenti da parte di Ade o Enea o MiSE. Funzionalmente vuol dire tutto e niente: di certo non si riferisce alle modalità di accesso all'abitazione perchè queste sono specificate a parte. Quindi è una indipendenza impiantistica? Di quali impianti? Strutturale? Architettonica? Vedremo...
2) l'installazione di generatori a biomassa (manna per il salto di 2 classi) come intervento trainante viene fortemente limitata a pochi casi particolari. Resta possibile effettuarlo come intervento trainato da lettera a): si coibenta quel che si desidera e poi ci si affida alla biomassa per garantirsi le 2 classi, e tutto va al 110. Corretto o mi perdo qualcosa?
3) edifici vincolati e/o limitati da regolamenti vari: vero che non si deve passare necessariamente dagli interventi di cui al comma 1, ma il guadagno di 2 classi energetiche è comunque necessario. Prevale dunque quello che a buonsenso avevo immaginato: ok, hai delle deroghe sul rispetto della legge sul risparmio energetico, ma no efficienza = no 110. In più aggiungo: quando un intervento ex lettera a) comma 1 sarebbe impossibile, essendo che l'isolamento dall'interno è bene o male sempre consentito?
4) decadenza beneficio, sanzioni etc. (art.119 comma 14, art.121 commi 4,5 e 6): sembra chiaro che il rischio per i professionisti sia
- sanzioni da 2.000 a 15.000 (non coperte dalle assicurazioni, mi dicono per legge)
- causa da parte del cliente che deve versare quanto dovuto con relativi interessi e penali (e qui nel caso di riconosciuta colpa, copre l'assicurazione RC)
Nessuna richiesta di risarcimento da parte dello Stato direttamente al professionista, come potrebbe sembrare dal comma 14; siamo d'accordo?
5) Attendiamo i seguenti provvedimenti:
- Decreto MiSE con regole per asseverazione, listini di riferimento, trasmissione del tutto a ENEA
- Provvedimento AdE per rilascio del visto di conformità ex comma 11
- Forse uscirà anche il famoso decreto ex Dl 63 sostitutivo del Decreto Edifici?
1) le unità funzionalmente indipendenti: prima di versare fiumi di inchiostro (che comunque verseremo) attenderei chiarimenti da parte di Ade o Enea o MiSE. Funzionalmente vuol dire tutto e niente: di certo non si riferisce alle modalità di accesso all'abitazione perchè queste sono specificate a parte. Quindi è una indipendenza impiantistica? Di quali impianti? Strutturale? Architettonica? Vedremo...
2) l'installazione di generatori a biomassa (manna per il salto di 2 classi) come intervento trainante viene fortemente limitata a pochi casi particolari. Resta possibile effettuarlo come intervento trainato da lettera a): si coibenta quel che si desidera e poi ci si affida alla biomassa per garantirsi le 2 classi, e tutto va al 110. Corretto o mi perdo qualcosa?
3) edifici vincolati e/o limitati da regolamenti vari: vero che non si deve passare necessariamente dagli interventi di cui al comma 1, ma il guadagno di 2 classi energetiche è comunque necessario. Prevale dunque quello che a buonsenso avevo immaginato: ok, hai delle deroghe sul rispetto della legge sul risparmio energetico, ma no efficienza = no 110. In più aggiungo: quando un intervento ex lettera a) comma 1 sarebbe impossibile, essendo che l'isolamento dall'interno è bene o male sempre consentito?
4) decadenza beneficio, sanzioni etc. (art.119 comma 14, art.121 commi 4,5 e 6): sembra chiaro che il rischio per i professionisti sia
- sanzioni da 2.000 a 15.000 (non coperte dalle assicurazioni, mi dicono per legge)
- causa da parte del cliente che deve versare quanto dovuto con relativi interessi e penali (e qui nel caso di riconosciuta colpa, copre l'assicurazione RC)
Nessuna richiesta di risarcimento da parte dello Stato direttamente al professionista, come potrebbe sembrare dal comma 14; siamo d'accordo?
5) Attendiamo i seguenti provvedimenti:
- Decreto MiSE con regole per asseverazione, listini di riferimento, trasmissione del tutto a ENEA
- Provvedimento AdE per rilascio del visto di conformità ex comma 11
- Forse uscirà anche il famoso decreto ex Dl 63 sostitutivo del Decreto Edifici?
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Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77
Non ti perdi nulla. Il limite è che non vale per condomini.mat ha scritto: ↑mar lug 21, 2020 11:33 2) l'installazione di generatori a biomassa (manna per il salto di 2 classi) come intervento trainante viene fortemente limitata a pochi casi particolari. Resta possibile effettuarlo come intervento trainato da lettera a): si coibenta quel che si desidera e poi ci si affida alla biomassa per garantirsi le 2 classi, e tutto va al 110. Corretto o mi perdo qualcosa?
Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77
Perchè no per i condomini? Se è un intervento trainato, ex comma 347, vale anche per centralizzati no?
Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77
quotomat ha scritto: ↑mar lug 21, 2020 11:33 Alcune riflessioni dopo la lettura attenta degli articoli 119 e 121; le metto qui come indice, di certo meriteranno specifici thread di dibattito nelle prossime settimane
1) le unità funzionalmente indipendenti: prima di versare fiumi di inchiostro (che comunque verseremo) attenderei chiarimenti da parte di Ade o Enea o MiSE. Funzionalmente vuol dire tutto e niente: di certo non si riferisce alle modalità di accesso all'abitazione perchè queste sono specificate a parte. Quindi è una indipendenza impiantistica? Di quali impianti? Strutturale? Architettonica? Vedremo...
2) l'installazione di generatori a biomassa (manna per il salto di 2 classi) come intervento trainante viene fortemente limitata a pochi casi particolari. Resta possibile effettuarlo come intervento trainato da lettera a): si coibenta quel che si desidera e poi ci si affida alla biomassa per garantirsi le 2 classi, e tutto va al 110. Corretto o mi perdo qualcosa?
3) edifici vincolati e/o limitati da regolamenti vari: vero che non si deve passare necessariamente dagli interventi di cui al comma 1, ma il guadagno di 2 classi energetiche è comunque necessario. Prevale dunque quello che a buonsenso avevo immaginato: ok, hai delle deroghe sul rispetto della legge sul risparmio energetico, ma no efficienza = no 110. In più aggiungo: quando un intervento ex lettera a) comma 1 sarebbe impossibile, essendo che l'isolamento dall'interno è bene o male sempre consentito?
4) decadenza beneficio, sanzioni etc. (art.119 comma 14, art.121 commi 4,5 e 6): sembra chiaro che il rischio per i professionisti sia
- sanzioni da 2.000 a 15.000 (non coperte dalle assicurazioni, mi dicono per legge)
- causa da parte del cliente che deve versare quanto dovuto con relativi interessi e penali (e qui nel caso di riconosciuta colpa, copre l'assicurazione RC)
Nessuna richiesta di risarcimento da parte dello Stato direttamente al professionista, come potrebbe sembrare dal comma 14; siamo d'accordo?
5) Attendiamo i seguenti provvedimenti:
- Decreto MiSE con regole per asseverazione, listini di riferimento, trasmissione del tutto a ENEA
- Provvedimento AdE per rilascio del visto di conformità ex comma 11
- Forse uscirà anche il famoso decreto ex Dl 63 sostitutivo del Decreto Edifici?
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Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77
Ma non sarebbe il caso che il Ministero facesse sue tutte le varie circolari, risoluzioni, interpelli AdE e FAQ ENEA, eventualmente modificandole, così da dare finalmente un quadro chiaro e soprattutto ufficiale, delle varie casistiche che nel corso degli anni sono state evidenziate ?
Invece di fare un testo unico con il copia-incolla che, sinceramente, non so a cosa serva.
Invece di fare un testo unico con il copia-incolla che, sinceramente, non so a cosa serva.
Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77
la definizione riportata sul decreto mi pare abbastanza chiara anche se qualche dubbio rimane ed è inevitabile (si terratetto e villette a schiera, no appartamenti), detto questo avremo tempo e modo di discutere di casi particolari, dubbi interpretativi, ecc.. che sicuramente non mancherannomat ha scritto: ↑mar lug 21, 2020 11:33 1) le unità funzionalmente indipendenti: prima di versare fiumi di inchiostro (che comunque verseremo) attenderei chiarimenti da parte di Ade o Enea o MiSE. Funzionalmente vuol dire tutto e niente: di certo non si riferisce alle modalità di accesso all'abitazione perchè queste sono specificate a parte. Quindi è una indipendenza impiantistica? Di quali impianti? Strutturale? Architettonica? Vedremo...
installare la biomassa è la via più rapida per ottenere un salto di 2 classi, concordomat ha scritto: ↑mar lug 21, 2020 11:33 2) l'installazione di generatori a biomassa (manna per il salto di 2 classi) come intervento trainante viene fortemente limitata a pochi casi particolari. Resta possibile effettuarlo come intervento trainato da lettera a): si coibenta quel che si desidera e poi ci si affida alla biomassa per garantirsi le 2 classi, e tutto va al 110. Corretto o mi perdo qualcosa?
siamo arrivati a questo, personalmente non condivido ma è così
condivido la prima partemat ha scritto: ↑mar lug 21, 2020 11:33 3) edifici vincolati e/o limitati da regolamenti vari: vero che non si deve passare necessariamente dagli interventi di cui al comma 1, ma il guadagno di 2 classi energetiche è comunque necessario. Prevale dunque quello che a buonsenso avevo immaginato: ok, hai delle deroghe sul rispetto della legge sul risparmio energetico, ma no efficienza = no 110. In più aggiungo: quando un intervento ex lettera a) comma 1 sarebbe impossibile, essendo che l'isolamento dall'interno è bene o male sempre consentito?
sulla tua considerazione finale, un intervento di coibentazione dall'interno che raggiunge i limito del 65% secondo me non è realizzabile (in teoria probabilmente si, ma nella pratica come verifichi la trasmittanza media e H't?)
concordo, sarà il cliente a farci causamat ha scritto: ↑mar lug 21, 2020 11:33 4) decadenza beneficio, sanzioni etc. (art.119 comma 14, art.121 commi 4,5 e 6): sembra chiaro che il rischio per i professionisti sia
- sanzioni da 2.000 a 15.000 (non coperte dalle assicurazioni, mi dicono per legge)
- causa da parte del cliente che deve versare quanto dovuto con relativi interessi e penali (e qui nel caso di riconosciuta colpa, copre l'assicurazione RC)
Nessuna richiesta di risarcimento da parte dello Stato direttamente al professionista, come potrebbe sembrare dal comma 14; siamo d'accordo?
e qui si potrebbe parlare di assicurazione, direzione lavori e tariffe
annunci.. ma poi ci vuole pazienza, non saremo pronti prima di settembre (voglio essere ottimista)mat ha scritto: ↑mar lug 21, 2020 11:33 5) Attendiamo i seguenti provvedimenti:
- Decreto MiSE con regole per asseverazione, listini di riferimento, trasmissione del tutto a ENEA
- Provvedimento AdE per rilascio del visto di conformità ex comma 11
- Forse uscirà anche il famoso decreto ex Dl 63 sostitutivo del Decreto Edifici?
Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77
Ah sì, ma se per quello anche per la stragrande maggioranza degli autonomi.
Lo so lo so, però il punto è che la deroga vale se gli interventi sono vietati, non se sono impossibili tecnicamente o per i parametri del DM Minimi.ponca ha scritto:sulla tua considerazione finale, un intervento di coibentazione dall'interno che raggiunge i limito del 65% secondo me non è realizzabile (in teoria probabilmente si, ma nella pratica come verifichi la trasmittanza media e H't?)
Sì difatti ho solo riepilogato cosa deve essere prodotto, non conto che esca domani ahinoi.ponca ha scritto:annunci.. ma poi ci vuole pazienza, non saremo pronti prima di settembre (voglio essere ottimista)
Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77
certo, la deroga vale solo se l'edificio è vincolato dal codice dei beni culturali o se l'intervento è vietato dal regolamento edilizio/urbanisticomat ha scritto: ↑mar lug 21, 2020 18:06Lo so lo so, però il punto è che la deroga vale se gli interventi sono vietati, non se sono impossibili tecnicamente o per i parametri del DM Minimi.ponca ha scritto:sulla tua considerazione finale, un intervento di coibentazione dall'interno che raggiunge i limito del 65% secondo me non è realizzabile (in teoria probabilmente si, ma nella pratica come verifichi la trasmittanza media e H't?)Sì difatti ho solo riepilogato cosa deve essere prodotto, non conto che esca domani ahinoi.ponca ha scritto:annunci.. ma poi ci vuole pazienza, non saremo pronti prima di settembre (voglio essere ottimista)
e scusa, ma il tono un po' polemico sugli annunci e la pazienza non era rivolto a te
Ultima modifica di ponca il mer lug 22, 2020 09:54, modificato 1 volta in totale.
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Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77
Le sanzioni direttamente all'assicurato generalmente non sono coperte perchè la polizza è di responsabilità civile, non copre i danni che ti sei procurato, ma quelli che procuri al cliente e che lui ti rinfaccia. Sono invece generalente coperte le sanzioni che subisce il cliente per colpa del professionista.
Re: LEGGE 17 luglio 2020, n. 77
Certamente. Mi riferivo al fatto che mi è stato detto che non esiste proprio la possibilità di stipulare polizze che coprano le sanzioni amministrative direttamente comminate all'assicurato. Qui pare esserci conferma http://www.reatisocietari.it/index.php/ ... 001/130-84a_brettyou ha scritto: ↑mar lug 21, 2020 18:32 Le sanzioni direttamente all'assicurato generalmente non sono coperte perchè la polizza è di responsabilità civile, non copre i danni che ti sei procurato, ma quelli che procuri al cliente e che lui ti rinfaccia. Sono invece generalente coperte le sanzioni che subisce il cliente per colpa del professionista.