COMMA 344 - REQUISITI MINIMI
Moderatore: Edilclima
COMMA 344 - REQUISITI MINIMI
Buongiorno,
mi trovo nel caso di pratica Enea - Ecobonus comma 344, con una serie di interventi di sostituzione serramenti + cappotto + coibentazione tetto + pompa di calore + scaldacqua in pompa di calore raggiungo l'indice di prestazione energetica minimo come da DM del 11/03/2008 allegato A, quindi ho i requisiti per poter richiedere il comma 344.
Le trasmittanze dei serrramenti, del cappotto e del tetto devono raggiungere anche le trasmittanze minime richieste dal DM 26/01/2020 tabella 2 quindi le trasmittanze per essere detratte con comma 345 oppure basta il raggiungimento delle trasmittanze minimi richieste dal DM 26/06/2015 Requisiti minimi allegato 1 (Legge 10) ????
Grazie
mi trovo nel caso di pratica Enea - Ecobonus comma 344, con una serie di interventi di sostituzione serramenti + cappotto + coibentazione tetto + pompa di calore + scaldacqua in pompa di calore raggiungo l'indice di prestazione energetica minimo come da DM del 11/03/2008 allegato A, quindi ho i requisiti per poter richiedere il comma 344.
Le trasmittanze dei serrramenti, del cappotto e del tetto devono raggiungere anche le trasmittanze minime richieste dal DM 26/01/2020 tabella 2 quindi le trasmittanze per essere detratte con comma 345 oppure basta il raggiungimento delle trasmittanze minimi richieste dal DM 26/06/2015 Requisiti minimi allegato 1 (Legge 10) ????
Grazie
Re: COMMA 344 - REQUISITI MINIMI
se hai raggiunto l'EP per il cpmma 344 le trasmittanze devono semplicemente rispettare i valori limite di legge
i limiti del comma 345 non si applicano
i limiti del comma 345 non si applicano
Re: COMMA 344 - REQUISITI MINIMI
Personalmente nei casi in cui ho applicato il comma 344 non ho verificato i singoli requisiti di trasmittanza ma solo la prestazione globale.
Re: COMMA 344 - REQUISITI MINIMI
Concordo, applicando il comma 344 non serve rispettare le trasmittanze del comma 345. Devi tuttavia inserire i valori di trasmittanza e questi "dovrebbero" essere comunque inferiori ai limiti di legge, almeno se l'intervento si configura come riqualificazione energetica o ristrutturazione di 2 livello. Se invece rientra come ristrutturazione di 1 livello o demolizione e ricostruzione, in tal caso non vi sono comunque limiti di trasmittanza, dato che in tal caso le verifiche sono altre.
Queste verifiche vanno comunque previste a livello di progettazione/realizzazione, nel senso che a ENEA non frega nulla se i valori che metti sono troppo alti, ma ovviamente per legge i requisiti minimi vanno rispettati di base per avere diritto alla detrazione.
Queste verifiche vanno comunque previste a livello di progettazione/realizzazione, nel senso che a ENEA non frega nulla se i valori che metti sono troppo alti, ma ovviamente per legge i requisiti minimi vanno rispettati di base per avere diritto alla detrazione.
Re: COMMA 344 - REQUISITI MINIMI
Domanda: Ero rimasto che per accedere al c.344 si doveva ridurre del 20% EPilimite, ora con il DM 26/6/15 come si fa? Vedo che la guida ENEA fa riferimento al valore all'indice di prestazione energetica minimo come da DM del 11/03/2008 allegato A??? Ma dovrei utilizzare un vecchio software per fare tale verifica?
Re: COMMA 344 - REQUISITI MINIMI
si esatto
doppie verifiche
doppie verifiche
Re: COMMA 344 - REQUISITI MINIMI
No, niente 20% in meno, quello era nella primissima edizione...
Devi rispettare il valore di EPi limite calcolato come da DM 2008 (senza 20%, perchè quei valori sono già ridotti).
Ora il vecchio Epi lo puoi assimilare al valore di EPH,nren. Il limite da rispettare te lo devi però calcolare per interpolazione sui valori di gg e S/V come da tabelle del DM 2008 (solitamente i SW te lo calcolano ancora comunque....)
Devi rispettare il valore di EPi limite calcolato come da DM 2008 (senza 20%, perchè quei valori sono già ridotti).
Ora il vecchio Epi lo puoi assimilare al valore di EPH,nren. Il limite da rispettare te lo devi però calcolare per interpolazione sui valori di gg e S/V come da tabelle del DM 2008 (solitamente i SW te lo calcolano ancora comunque....)
Ultima modifica di boba74 il mar giu 23, 2020 15:29, modificato 1 volta in totale.
Re: COMMA 344 - REQUISITI MINIMI
Si scusa BOBA hai ragione....il -20% è sparito da anni...ora basta verificare l'EPi del decreto 2008 (e non dei requisiti minimi).boba74 ha scritto: ↑mar giu 23, 2020 09:23 No, niente 20% in meno, quello era nella primissima edizione...
Devi rispettare il valore di EPi limite calcolato come da DM 2008 (senza 20%, perchè quei valori sono già ridotti).
Ora il vecchio Epi lo puoi assimilare al valore di EPH,nd. Il limite da rispettare te lo devi però calcolare per interpolazione sui valori di gg e S/V come da tabelle del DM 2008 (solitamente i SW te lo calcolano ancora comunque....)
Per i software ad esempio EC lo fa già in automatico la verifica senza diventare matto a calcolartelo con il S/V.
Re: COMMA 344 - REQUISITI MINIMI
l enea ha detto che vuole i calcoli con il 59
quindi doppie verifiche
calcoli vecchi e calcoli nuovi
quindi doppie verifiche
calcoli vecchi e calcoli nuovi
Re: COMMA 344 - REQUISITI MINIMI
l enea ha detto che vuole i calcoli con il 59
quindi doppie verifiche
calcoli vecchi e calcoli nuovi
da vademecum
3 Questa verifica deve essere eseguita con la metodologia prevista dal D.P.R. 59/2009.
quindi doppie verifiche
calcoli vecchi e calcoli nuovi
da vademecum
3 Questa verifica deve essere eseguita con la metodologia prevista dal D.P.R. 59/2009.
Re: COMMA 344 - REQUISITI MINIMI
Cosa vuol dire doppie verifiche?
I calcoli nuovi e vecchi danno sempre lo stesso risultato in termini di ex-EPi (ora EPH,nren). O intendi verifiche di legge? Ma non sempre sono obbligatorie (ad esempio potresti ottenere il rispetto di EPi anche se stai facendo una riqualificazione energetica per la quale non devi necessariamente rispettare un valore di EPH).
E comunque, in caso di comma 344 vanno compilati i dati APE.
I calcoli nuovi e vecchi danno sempre lo stesso risultato in termini di ex-EPi (ora EPH,nren). O intendi verifiche di legge? Ma non sempre sono obbligatorie (ad esempio potresti ottenere il rispetto di EPi anche se stai facendo una riqualificazione energetica per la quale non devi necessariamente rispettare un valore di EPH).
E comunque, in caso di comma 344 vanno compilati i dati APE.
Ultima modifica di boba74 il mar giu 23, 2020 15:29, modificato 1 volta in totale.
Re: COMMA 344 - REQUISITI MINIMI
guarda vademecum
Re: COMMA 344 - REQUISITI MINIMI
Sì, visto. Dice indice di prestazione energetica non superiore ai limiti del DM 11/03/08 come modificato dal DM 26/10/2010 e in nota che si deve utilizzare la metodologia prevista dal DPR 59/09...
Ma in termini pratici se confronti il valore di Epi calcolato con le norme del DPR 59/09 con il nuovo EPH,nren, cambia qualcosa?
Chiedo, perchè io non ho mai notato differenze...
Re: COMMA 344 - REQUISITI MINIMI
si
per es per certi usi c erano i metri cubi ora sono ttti metri quadri
per dirne una...
per es per certi usi c erano i metri cubi ora sono ttti metri quadri
per dirne una...
Re: COMMA 344 - REQUISITI MINIMI
Beh sì, per tutti tranne che per i residenziali si usavano i m3, ma l'indice è sempre lo stesso: da EPH,nren moltiplicato per la superficie utile e diviso per il volume lordo si ottiene nuovamente il vecchio EPi riferito a m3 (ma questa operazione i SW lo fanno in automatico di solito).
Re: COMMA 344 - REQUISITI MINIMI
boba sei sicuro?
EPHner non credo sia uguale al vecchio EPi, semmai EPHtot=nren+ren = EPi, ma non vorrei sbagliare.
EPHner non credo sia uguale al vecchio EPi, semmai EPHtot=nren+ren = EPi, ma non vorrei sbagliare.