Coibentazione tetto bifamiliare, ripartizione spese???

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Seamew
Messaggi: 1804
Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

Coibentazione tetto bifamiliare, ripartizione spese???

Messaggio da Seamew »

Buongiorno vi scrivo per chiedervi se vi è capitato un caso simile e come avete operato perchè ho ricevuto e letto informazioni diverse.
Edificio composto da 2 unità immobiliari con 2 proprietari diversi, unità distinte con impianto autonomo, una al piano terra, l'altra al piano primo.
Si vorrebbe risistemare la falda di copertura e con l'occasione mettere anche la coibentazione per accedere alla detrazione di riqualificazione energetica 65%.
Non è quindi un condominio, non c'è amministratore, non c'è codice fiscale, forse si tratta di un "condominio minimo" (anche su questo non ho capito bene se lo è).
Le cose che non so sono:
- il tetto di fatto è una parte comune?
Credo di si...
- si fa una unica pratica? o due distinte?
Mi verrebbe da dire 2 distinte ognuna intestata al proprietario e relative alle sue spese sostenute.
- come viene effettuata la ripartizione delle spese?
In teoria il proprietario al piano terra contribisce al 50% per il "mantenimento" della copertura (guaine, grondaie, coppi, ecc..) ma NON a quello che compete la coibentazione termica dato che per questo ne beneficia solo ed esclusivamente quello al piano primo (siamo nel caso di impianti autonomi e non centralizzati).
- Ma allora quello al piano primo ha una pratica di detrazione al 65%, quello al piano terra solo al 50% e necessiterà anche di una pratica di manutenzione straordinaria di un geometra in comune.

Se qualcuno vuole condividere un pensiero per la propria esperienza è bene accetto.

Grazie per l'attenzione.
L'Enzo
Messaggi: 759
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Coibentazione tetto bifamiliare, ripartizione spese???

Messaggio da L'Enzo »

tranquillo...penso che di casi come il tuo ce ne saranno stati parecchi ... a me solo qualcuno.

Il tetto è dei Condomini (condominio) quindi di entrambi i proprietari.
Fai fare i pagamenti separati, ognuno con le proprie fatture.
Fai 2 pratiche ENEA 65% , una per ogni persona che ha sostenuto le spese.

Saluti
Seamew
Messaggi: 1804
Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

Re: Coibentazione tetto bifamiliare, ripartizione spese???

Messaggio da Seamew »

Grazie Enzo per il tuo riscontro...quello che mi sfugge è il motivo per il cui il proprietario al piano terra debba accollarsi il costo della coibentazione pur non avendo nessun beneficio energetico/economico trattandosi di impianti autonomi (in caso di centralizzato allora potrei concordare).
Mi sembra che in materia ci siano anche delle sentenze della cassazione ma che come al solito hanno un lessico che non si capisce mai che cosa dicano realmente....ma sembra (interpretazione più corrente) che si tenda a distinguere quelli che sono i normali interventi di manurtenzione ordinaria per il mantenimento del "bene comune" (guaine, grondaie, coppi...) a cui TUTTI devono partecipare obbligatoriamente, e quello che è un intervento migliorativo di coibentazione di fatto a tutto vantaggio del condomino al solo piano primo...e proprio per tale motivo la psesa dovrebbe essere sostenuta solo da quest'ultimo.
Ma questo è solo quello che mi pare di aver capito....

cmq se avete altre testimonianze/esperienze sono interessato a capire come avete fatto.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Coibentazione tetto bifamiliare, ripartizione spese???

Messaggio da NoNickName »

Momento, scindiamo le cose.
1) i due proprietari sono d'accordo nel rifare il tetto. E quindi lo si fa, e poi vediamo quanto detraggono.
2) i due proprietari non sono d'accordo nel rifare il tetto. Se il condomino del primo piano effettua i lavori, ne ha diritto, e detrae in esclusiva avendo lui solo effettuato la spesa. Ha diritto al rimborso da parte dell'altro condomino solo se i lavori sono URGENTI E INDIFFERIBILI (cc 1134), e in questo caso anche il condomino del piano terra ha il dovere di pagare e il diritto a detrarre, e vedremo poi quanto.
In tutti i casi, è opportuno anche nel caso del condominio minimo stipulare un regolamento e decidere i lavori da effettuare in assemblea condominiale. Ovviamente colui che dei due ha la maggioranza dei millesimi avrà sempre la prevalenza.

Detrazione. Trattandosi di parti comuni di edifici, la detrazione può arrivare al 75%.
La detrazione è proporzionale alla cifra pagata, non ai millesimi.
E' irrilevante quale condomino si trovi al piano terra o al primo piano. La parti comuni sono comuni.
E' irrilevante quale tipo di impianto (autonomo o centralizzato). Rileva solo la riduzione del fabbisogno del condominio quale requisito essenziale.

Come procedere. In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi realizzati su parti comuni di un condominio minimo per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. (Circolare 7/E dell'ADE) Quindi nel tuo caso non è necessario fare due pratiche, a patto che il condomino del piano terra sia in grado poi di dimostrare di aver rimborsato l'altro condomino o viceversa.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Rispondi