caldaie > 70 kW ora escluse dalle detrazioni fiscali?
Moderatore: Edilclima
caldaie > 70 kW ora escluse dalle detrazioni fiscali?
Legge 27 dicembre 2017 n. 205 - art.1 c3
....Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013...
Il regolamento citato si applica a caldaia inferiori ai 70kW.
Questo significa che non possono esistere sul mercato caldaie in classe A con potenza superiore ai 70 kWh.
Il che implica che le caldaie in impianti centralizzati di fatto sono escluse dalla normativa sulle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (50% o 65%) ??
Ho interpretato correttamente?
....Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013...
Il regolamento citato si applica a caldaia inferiori ai 70kW.
Questo significa che non possono esistere sul mercato caldaie in classe A con potenza superiore ai 70 kWh.
Il che implica che le caldaie in impianti centralizzati di fatto sono escluse dalla normativa sulle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (50% o 65%) ??
Ho interpretato correttamente?
Re: caldaie > 70 kW ora escluse dalle detrazioni fiscali?
Il regolamento UE 811 si occupa dell'etichettatura e si applica sotto i 70kW.
Per i costruttori (e la messa sul mercato) esiste anche il regolamento UE 813 con i requisiti di prestazione, e sono partiti con requisiti differenti nel 2015.
In attesa di indicazioni operative, oltre i 70 kW io andrei a vedere l'equivalenza fra rendimenti e classificazione letterale in base alle tabelle di entrambi i regolamenti.
Per i costruttori (e la messa sul mercato) esiste anche il regolamento UE 813 con i requisiti di prestazione, e sono partiti con requisiti differenti nel 2015.
In attesa di indicazioni operative, oltre i 70 kW io andrei a vedere l'equivalenza fra rendimenti e classificazione letterale in base alle tabelle di entrambi i regolamenti.
Re: caldaie > 70 kW ora escluse dalle detrazioni fiscali?
Dal punto di vista tecnico / logico, condivido il tuo suggerimento.
Faccio notare però che il testo della norma parla chiaro: "caldaie in classe A".
Non so come potrebbe interpretare la questione il burocrate di turno che dovesse fare dei controlli. Nel caso non improbabile che volesse dare una interpretazione letterale alla normativa poi?
In assenza di indicazioni operative, Io non mi arrischierei a fare un'operazione di qs. tipo.
Faccio notare però che il testo della norma parla chiaro: "caldaie in classe A".
Non so come potrebbe interpretare la questione il burocrate di turno che dovesse fare dei controlli. Nel caso non improbabile che volesse dare una interpretazione letterale alla normativa poi?
In assenza di indicazioni operative, Io non mi arrischierei a fare un'operazione di qs. tipo.
Re: caldaie > 70 kW ora escluse dalle detrazioni fiscali?
Vediamo se il seguente compromesso ti soddisfa, se c'è urgenza:... In assenza di indicazioni operative, Io non mi arrischierei a fare un'operazione di qs. tipo.
(PS: questo compromesso dovrebbe valere anche per altre discussioni attive sull'argomento incentivi)
La legge di bilancio, oltre al cm. 3, ha successivamente un lemma 3ter che abbraccia l'intero argomento detrazioni:
"3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonche' le procedure e le modalita' di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio.
Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo".
Capito, burocrate di turno?
Re: caldaie > 70 kW ora escluse dalle detrazioni fiscali?
chiedo se qualcuno sa se esistono caldaiette tiraggio naturale con classe emissione NOX 5 (di qualsiasi marca)
Re: caldaie > 70 kW ora escluse dalle detrazioni fiscali?
Sai che non sono proprio convinto di qs interpretazione?lbasa ha scritto: ↑gio gen 25, 2018 12:26Vediamo se il seguente compromesso ti soddisfa, se c'è urgenza:... In assenza di indicazioni operative, Io non mi arrischierei a fare un'operazione di qs. tipo.
(PS: questo compromesso dovrebbe valere anche per altre discussioni attive sull'argomento incentivi)
La legge di bilancio, oltre al cm. 3, ha successivamente un lemma 3ter che abbraccia l'intero argomento detrazioni:
"3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonche' le procedure e le modalita' di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio.
Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo".
Capito, burocrate di turno?
Se fosse cosi, tutto quanto scritto nella Legge di Bilancio 2018 art. 1 c.3 è da considerarsi nullo, fino all'emanazione di altri decreti attuativi?
Quindi la detrazione (per caldaie e serramenti) non è più ridotta al 50%, ma resta al 65% ?....
Non può essere cosi, dai.
-
- Messaggi: 951
- Iscritto il: dom ago 16, 2009 08:41
Re: caldaie > 70 kW ora escluse dalle detrazioni fiscali?
vedere ENEA
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/
non accenna al periodo transitorio.
Sarei prudente e aspetterei i DM.
Poi ci sarà da discutere quanto basta.
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/
non accenna al periodo transitorio.
Sarei prudente e aspetterei i DM.
Poi ci sarà da discutere quanto basta.
Re: caldaie > 70 kW ora escluse dalle detrazioni fiscali?
Siamo proprio in un pease delle banane.
Una cosa semplice semplice come dire cosa è o non è soggetto a sgravi ed a che condizioni, viene scritta in modo che vi siano interpretazioni contrapposte......
Il comma 3-ter tratta dei requisiti tecnici delle agevolazioni di cui all'articolo....quindi gli interventi agevolabili sono già stati definiti.
Per gli aspetti tecnici si rimanda ai DM, i quali però, essendo di rango inferiore, non potranno modificare il campo degli interventi, inoltre nei vecchi decreti non si fa alcun cenno alla classe delle caldaie....
Una cosa semplice semplice come dire cosa è o non è soggetto a sgravi ed a che condizioni, viene scritta in modo che vi siano interpretazioni contrapposte......
Il comma 3-ter tratta dei requisiti tecnici delle agevolazioni di cui all'articolo....quindi gli interventi agevolabili sono già stati definiti.
Per gli aspetti tecnici si rimanda ai DM, i quali però, essendo di rango inferiore, non potranno modificare il campo degli interventi, inoltre nei vecchi decreti non si fa alcun cenno alla classe delle caldaie....
Re: caldaie > 70 kW ora escluse dalle detrazioni fiscali?
Io mi permetto di mettere già le mani avanti come ho scritto già nel primo intervento, diventando spericolato nonostante le giuste diffidenze:... Una cosa semplice semplice come dire cosa è o non è soggetto a sgravi ed a che condizioni, viene scritta in modo che vi siano interpretazioni contrapposte......
1] Un fatto nel testo della finanziaria:... Sarei prudente e aspetterei i DM. Poi ci sarà da discutere quanto basta.
"....Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013..."
2] Un fatto nel testo del regolamento europeo:
Commento 1:... Il regolamento citato si applica a caldaia inferiori ai 70kW. ...
Il regolamento definisce l'etichettatura, cioè una dichiarazione leggibile organizzata per classi di prestazione.
Le classi di prestazione sono classi di efficienza stagionale.
Il calcolo dell'efficienza stagionale è descritto mediante utilizzo in media ponderata del rendimento nominale e del rendimento al 30; la media ponderata ottenuta viene detratta da una sommatoria di fattori di correzione.
Tutti questi valori richiesti sono in dotazione dei produttori anche nelle schede tecniche di quelle caldaie a condensazione di potenza superiore a 70 kW (per le quali continuano a valere i requisiti ecodesign del regolamento cugino 813/201); percaldaie < 70 kW a questi valori si aggiunge la dichiarazione di classe, per caldaie oltre i 70 kW il dato di efficienza stagionale semplicemente non viene indicato.
Commento 2: la finanziaria 2018 non chiede l'etichettatura, ma chiede una dichiarazione di efficienza stagionale il cui valore sia non non inferiore all'efficienza stagionale minima che per l'811/2013 fa etichettare nella classe A.
Questo valore minimo è 90%.
3]: la caldaie a condensazione hanno un rendimento al 30% superiore a quello nominale
4] la media ponderata richiesta risulta quindi sempre superiore al rendimento nominale (quello che compare nelle brochure)
5] tra i fattori di correzione c'è per esempio il fattore degradante dovuto al sistema di regolazione: di default è il 3% (da detrarre), ma diventa inferiore se coesistono i famosi dispositivi evoluti (classe V, VI e VIII) già discussi in altro thread.
Commento 3: se si mette insieme il regolamento 811, il 813, la comunicazione 2014/C 207/02 (anch'essa citata nell'altro thread), la documentazione tecnica di una caldaia ad alta potenza di primaria marca (perchè documentazione informativa migliore), un tecnico può calcolare egli stesso un valore di efficienza stagionale e verificare se rientra nel limite richiesto del 90%
Commento 4: si ha paura di asseverare cavolate?
Bene. Come è già successo in passato (richiesta dati 11300-4, detrazione generatori a biomassa, Conto Termico) gli stessi produttori di caldaie si sono messi di impegno a divulgare dati non richiesti delle loro norme di prodotto ma richiesti da normativa nazionale in evoluzione, alfine di permettere la continuità del mercato.
E non credete che, facendo telefonate specifiche per un prodotto già acquistato nel 2017, non si riesca ad ottendere una dichiarazione ad hoc sull'efficienza stagionale, magari dal risultato gratificante per il requisito 2018?
E non credete che nel prossimo futuro non usciranno dichiarazioni formali di asseverazione sui siti dei produttori di caldaie ad alta potenza?
Che al momento, e giustamente, non escono allo scoperto attendendo decreti attuativi eventualmente chiarificatori; ma il centralino per i rapporti con il cliente è attivo