Bonifico sbagliato

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

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SuperP
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Bonifico sbagliato

Messaggio da SuperP »

Perdonate ma ultimamente mi occupo poco di detrazioni.
Caso:
nel 2016 si acquista un divano, esiste una CILA di manutenzione ordinaria del 2014 ancora non chiusa e si voleva usufruire degli incetivi.
Purtroppo il bonifico è stato fatto in maniera normale, e ci si è accorti ora di questo. Come fare?
Se rifaccio il bonifico ora corretto e mi rifaccio dare i soldi può essere?
Penso di si, sempre che il tappezziare accetti.
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Re: Bonifico sbagliato

Messaggio da NoNickName »

I divani sono detraibili?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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Re: Bonifico sbagliato

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto: mar giu 13, 2017 14:28 I divani sono detraibili?
al 50% per ristrutturazione edilizia! siccome le regole sono uguali per 65 e 50,e non ricordo espressamente se è una cosa fattibile (anche se credo di si).
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Re: Bonifico sbagliato

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto: mar giu 13, 2017 15:09
NoNickName ha scritto: mar giu 13, 2017 14:28 I divani sono detraibili?
al 50% per ristrutturazione edilizia! siccome le regole sono uguali per 65 e 50,e non ricordo espressamente se è una cosa fattibile (anche se credo di si).
Sarebbero detraibili sono nel caso di acquisto usufruendo del bonus mobili.
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Re: Bonifico sbagliato

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto: mar giu 13, 2017 15:26 Sarebbero detraibili sono nel caso di acquisto usufruendo del bonus mobili.
CHE SEgue le stesse regole del 50% e mi rispondo dal solo

circolare 43/2016 dell'ade dice

Può, inoltre, ritenersi che la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta previsto dall’art. 25 sopra richiamato. In tal caso è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.
Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede dipredisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.
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Re: Bonifico sbagliato

Messaggio da giotisi »

cila per manutenzione ordinaria di parti di proprietà privata non ha diritto al 50% e quindi nemmeno al bonus mobili.
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Re: Bonifico sbagliato

Messaggio da lbasa »

cila per manutenzione ordinaria di parti di proprietà privata non ha diritto al 50% e quindi nemmeno al bonus mobili.
Gusto, ed aggiungo: siccome non mi risulta sia necessario firmare una CILA per manutenzione ordinaria, è forse scritto male il primo intervento?
SuperP
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Re: Bonifico sbagliato

Messaggio da SuperP »

lbasa ha scritto: mar giu 13, 2017 21:43Gusto, ed aggiungo: siccome non mi risulta sia necessario firmare una CILA per manutenzione ordinaria, è forse scritto male il primo intervento?
Si è manutenzione straordinaria!!
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Re: Bonifico sbagliato

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto: mer giu 14, 2017 09:15
lbasa ha scritto: mar giu 13, 2017 21:43Gusto, ed aggiungo: siccome non mi risulta sia necessario firmare una CILA per manutenzione ordinaria, è forse scritto male il primo intervento?
Si è manutenzione straordinaria!!
Ma non è un intervento detraibile il tappezziere dei divani, dai!
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Re: Bonifico sbagliato

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto: mer giu 14, 2017 09:28Ma non è un intervento detraibile il tappezziere dei divani, dai!
Il tappezziere fa i divani e vende i divani. Siccome è manutenzione straordinaria si può usufruire del 50% e quindi del bonus mobili.
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Re: Bonifico sbagliato

Messaggio da giotisi »

cmq, si... l'unica strada è rifare il bonifico.
mi pare ci sia anche qualcosa di semiufficiale in giro (una faq o una risposta a interpello)
attento alle date.. non deve essere troppo tardi.
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Re: Bonifico sbagliato

Messaggio da SuperP »

giotisi ha scritto: mer giu 14, 2017 10:38 cmq, si... l'unica strada è rifare il bonifico.
mi pare ci sia anche qualcosa di semiufficiale in giro (una faq o una risposta a interpello)
attento alle date.. non deve essere troppo tardi.
è una circolare la 43/E del 2016 riportata anche sulla guida ade

Come si può perdere la detrazione
La detrazione non è riconosciuta e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, quando:
 non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria
 il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).
In merito a questo adempimento, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente non perde il diritto all'agevolazione anche se il bonifico è stato compilato in modo errato, cioè in maniera tale da non consentire a banche, Poste italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%. Per usufruire dell’agevolazione, tuttavia, è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell’accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa

 non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate
 non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione
 le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali
 sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non decade dal diritto all’agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445).
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