Indetraibilità 65% della mera contabilizzazione.

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

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NoNickName
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Indetraibilità 65% della mera contabilizzazione.

Messaggio da NoNickName »

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e- ... m=facebook

L’installazione nei condomini dei contatori individuali per misurare il consumo di ciascuna unità immobiliare, obbligatoria entro la fine del 2016, non è detraibile al 65% se non viene effettuata nell’ambito della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
Circolare 6 maggio 2016, n. 18/E, ADE
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Ronin
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Re: Indetraibilità 65% della mera contabilizzazione.

Messaggio da Ronin »

Niente di nuovo direi. Rimane sempre il 50%.
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redHat
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Re: Indetraibilità 65% della mera contabilizzazione.

Messaggio da redHat »

Con la nuova legge di stabilità 208/2015 possono usufruire del 65% anche gli interventi di cui al comma 88 (controllo e gestione remota), vedrai che qualcuno ci proverà non essendo ben definiti i dettagli tecnici, tanto più che la citata circolare AdE 18/E/2016 (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/fi ... O+2016.pdf) sembra ignorarne l'esistenza, probabilmente si saranno addormentati al comma 74B :lol:
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redHat
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Re: Indetraibilità 65% della mera contabilizzazione.

Messaggio da redHat »

L'AdE ha emanato ieri 18/05/2016 la Circolare integrativa 20E, si sono ricordati del comma 88 :lol:
Che carini, anche loro sono umani!
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/fi ... o+2016.pdf
Comunque nel succo della circolare hanno stoppato la detrazione del 65% per mera contabilizzazione.....
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jack66
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Re: Indetraibilità 65% della mera contabilizzazione.

Messaggio da jack66 »

Ciao Red,
proprio la scorsa settimana ne parlavo in un assemblea...mi era arrivata la voce che facendo lettura remota ed i conti in capo all'amministratore si potesse detrarre il 65%...quindi con l'ultima circolare tutto all'aria?!
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ilverga
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Re: Indetraibilità 65% della mera contabilizzazione.

Messaggio da ilverga »

Non con l'ultima circolare...è sempre stato così!! Poi se qualcuno lo faceva lo stesso, affar loro...
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
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jack66
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Re: Indetraibilità 65% della mera contabilizzazione.

Messaggio da jack66 »

Visto che qualcuno lo sostiene ho bisogno di documenti ufficiali che lo attestino per smentirli...sto cercando sulla circolare linkata da Red ma non ho ancora trovato il passo
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jack66
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Re: Indetraibilità 65% della mera contabilizzazione.

Messaggio da jack66 »

Allora ricapitolando correggetemi se sbaglio ... In soldoni chi sostiene la detraibilità dei sistemi di contabilizzazione se fatta da remoto, oltre a non comprendere il fatto che non ha senso agevolare qualcosa che è in massima parte già obbligo di legge, confonde tali sistemi con la tele gestione di centrale??? Oppure sono io che non capisco?! :roll:
lbasa
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Re: Indetraibilità 65% della mera contabilizzazione.

Messaggio da lbasa »

Allora ricapitolando correggetemi se sbaglio ... In soldoni chi sostiene la detraibilità dei sistemi di contabilizzazione se fatta da remoto, oltre a non comprendere il fatto che non ha senso agevolare qualcosa che è in massima parte già obbligo di legge, confonde tali sistemi con la tele gestione di centrale??? Oppure sono io che non capisco?! :roll:
Il comma 88 si riferisce ai dispositivi multimediali (non obbligatori per legge): in presenza di telegestione questi partono a valle del PLC (modem router, eventuale antenna, web server o similare per gestire l'app remota)
Se poi si estende l'osservazione che il comma 88 si riferisce a quei dispositivi multimediali "... per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.", allora la telegestione standard di per se è insufficiente a gestire le unità abitative in termini di consumi, funzionamento, programmazione.
Cioè la detrazione ex comma 88 non è per forza riferita alla contabilizzazione condominiale.
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jack66
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Re: Indetraibilità 65% della mera contabilizzazione.

Messaggio da jack66 »

La mia impressione è che non si riferisca quasi per nulla alla contabilizzazione, ma taluni ce la vogliono far entrare per forza
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jack66
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Re: Indetraibilità 65% della mera contabilizzazione.

Messaggio da jack66 »

Mi pare di aver letto che si potrebbe detrarre nel caso si sia effettuata la ristrutturazione di centrale anche non nello stesso tempo. Qualcuno ne sa di più?
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jack66
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Re: Indetraibilità 65% della mera contabilizzazione.

Messaggio da jack66 »

Non essendo ancora convinto circa l'argomento, ho chiesto lumi all'ENEA il quale parrebbe possibilista (anche se mi attribuisce un interpretazione tutt'altro che mia). Sperando che sia utile a qualcuno riporto botta e risposta:

QUESITO:
Spett.le Ufficio,
> in riferimento al comma 88 della Legge di Stabilità 2016, dove si
>accenna alla possibilità di accedere alla detrazione del 65% per i
>sistemi multimediali di gestione del calore (es. tele gestione
>riscaldamento condomini), c’è un dibattito in corso tra i
>professionisti del settore, circa l’estendibilità di tale detrazione
>agli impianti di contabilizzazione di calore, resi obbligatori dal
>D.Lgs. 102/2014, qualora gli stessi fossero accessoriati degli
>elementi atti alla lettura remota.
> La presente per chiedere cortesemente un chiarimento circa questo
>punto.

RISPOSTA ENEA:
Buongiorno,
riteniamo che la sua interpretazione sia corretta.
Al momento però siamo ancora in attesa di avere informazioni dai ministeri competenti circa i requisiti tecnici che tali dispositivi debbano avere e per poterne definirne operativamente le procedure da applicare.
La invitiamo pertanto a monitorare il nostro sito informativo (
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it) dove verranno prontamente comunicati gli aggiornamenti del caso.
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redHat
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Re: Indetraibilità 65% della mera contabilizzazione.

Messaggio da redHat »

jack66 ha scritto:Visto che qualcuno lo sostiene ho bisogno di documenti ufficiali che lo attestino per smentirli...sto cercando sulla circolare linkata da Red ma non ho ancora trovato il passo
Ciao Jack, purtroppo l'installazione del solo contabilizzatore, anche se a lettura/controllo remoto, non può essere detraibile al 65%, i tuoi clienti dovranno accontentarsi del 50%.
Te lo dico perchè il 12 aprile scorso ho inviato un quesito per email alla direzione generale dell'agenzia delle entrate, questo era il testo:

Buongiorno, ho letto la Circolare A.E. n° 18/E del 06/05/2016 in particolare il punto 3.1 (pagine 11 e 12) e ho il dubbio se il vostro autorevole chiarimento tenga conto anche di quanto disposto dal comma 88 della nuova Legge di Stabilità 208/2015, la quale per questo 2016 ha introdotto anche una ulteriore e nuova opportunità di detrazione fiscale del 65% che si consegue (a prescindere dalla sostituzione o meno del generatore di calore) nel caso si adottassero "dispositivi multimediali per il controllo remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda delle unità abitative volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti".
Tecnicamente i dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore che adempiono al Dlgs 102/2014, se gestibili in remoto, rispondono appieno a quanto previsto dal comma 88 della legge 208/2015 e ciò contrasterebbe con quanto previsto nella sua Circolare 18E/2016.
Tra l'altro sarebbe interessante sapere se quanto disposto dal citato comma 88 necessita di una attestazione/comunicazione analoga a quella prevista per gli interventi di risparmio energetico che usufruiscono della detrazione fiscale del 65% come da commi 344, 345, 346 e 347 della ex legge 296/2006, che come noto viene attuata con la comunicazione dei dati tecnico prestazionali attraverso il sito ENEA (http://finanziaria2016.enea.it/) ma al momento non contemplatano l'intervento di cui al comma 88 della legge 208/2015.

Dopo qualche giorno con mia sorpresa mi ha contattato telefonicamente proprio la direttrice del dipartimento dell'AdE che ha emanato la Circolare 18/E. Nel lungo colloquio avuto ho cercato di spiegarle meglio le condizioni impiantistiche che potrebbero verificarsi e a cui accennavo nella email inviata. Nel succo lei mi ha fatto notare che per poter usufruire della detrazione del 65% devono verificarsi contemporaneamente tutte quelle condizioni (condizione A e B e C e D...non ricordo quante siano) previste al comma 88 della finanziaria 208/2015, altrimenti ciccia.
Inoltre nella telefonata mi anticipava che, per evitare erronee interpretazioni, sarebbe uscita una ulteriore circolare di chiarimento (la 20/E) dove infatti a pag. 14 è trattato il comma 88. Hai ragione quel chiarimento poteva essere scritto meglio se fosse stato un termotecnico a scriverlo, però dal colloquio avuto ti assicuro che le cose stanno in questo modo. Tra l'altro dopo qualche giorno mi ha inviato (purtroppo solo a me essendo la risposta informale alla email che avevo inviato il 12 aprile) una email che precisava quanto detto verbalmente ad ulteriore esplicazione della circolare.
Sono giorni da trottola ma appena trovo 2 minuti la posto qui.
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jack66
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Re: Indetraibilità 65% della mera contabilizzazione.

Messaggio da jack66 »

Grazie red...sempre sul pezzo!!!
Come avrai notato dalla risposta che mi ha dato l'Enea anche loro brancolano nel buio su questa faccenda!
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redHat
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Re: Indetraibilità 65% della mera contabilizzazione.

Messaggio da redHat »

Come anticipato, ecco la risposta formale AdE alla mia email del 12 maggio.

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jack66
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Re: Indetraibilità 65% della mera contabilizzazione.

Messaggio da jack66 »

Molto bene....grazie
girondone
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Re: Indetraibilità 65% della mera contabilizzazione.

Messaggio da girondone »

SPESE PER I SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE DEL
CALORE DETRAIBILE AL 50/65%
A cura di Euroconference – articolo di Alessandro Bonuzzi
Le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore che si
installano nei condomini sono di per sé ammesse alla detrazione prevista per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio in quanto finalizzate al
conseguimento di un risparmio energetico. Si ricorda che per tutto il 2016 la
detrazione è fruibile in misura potenziata essendo pari al 50% con
un plafond massimo di 96.000 euro.
Inoltre, nel caso in cui l’installazione dei dispositivi avvenga insieme alla
sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti
con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta
efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, trova applicazione
la detrazione più vantaggiosa - pari al 65% della spesa su un massimo di 30.000
euro - prevista per interventi di riqualificazione energetica.
Alla luce del fatto che i sistemi di contabilizzazione del calore devono essere
obbligatoriamente installati, nei condomini e negli edifici polifunzionali che ne
sono sprovvisti, entro il 31 dicembre 2016, pare questa la precisazione
principale fornita dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18/E di ieri
riguardante varie questioni interpretative su alcuni oneri detraibili.
Sempre in relazione al tema delle detrazioni relative agli immobili, viene chiarito
che il figlio-proprietario del fabbricato, concesso in comodato gratuito al genitore
che vi ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio, in caso di morte
dello stesso genitore, può comunque fruire delle quote residue della detrazione
spettante anche se l’immobile è già presente nel suo patrimonio.
Ciò in quanto è erede del de cuius e, in qualità di proprietario, ha titolo
giuridico che gli consente di fruire della detrazione. A tal fine, è però necessario
che il figlio-erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Il documento si occupa anche delle spese per la mensa scolastica. Al riguardo,
la circolare n. 3/E/2016 aveva già precisato che tali spese rientrano a pieno titolo
tra le spese di istruzione scolastica detraibili. L’intervento di ieri chiarisce che il
beneficio fiscale può essere fruito anche se il servizio di mensa è fornito dal
Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola, purché nella causale del
bonifico o del bollettino postale siano indicati il servizio mensa, il nome e cognome
dell’alunno e la scuola di frequenza.
I contribuenti che pagano il servizio in contanti o con altre modalità diverse dal
bonifico (ad esempio bancomat o buoni mensa) devono preoccuparsi di chiedere
alla scuola o al soggetto che riceve il pagamento un’attestazione che certifichi
l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno. Sia la domanda
del contribuente sia l’attestazione sono esenti da imposta di bollo.
La circolare contiene, poi, alcune risposte a richieste di chiarimenti sulle spese
sanitarie. Al riguardo, viene precisato che le spese effettuate all’estero per la
crioconservazione degli ovociti e degli embrioni sono detraibili solo se eseguite
per finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera
autorizzata o da un medico specializzato italiano.
Infine, l’ultimo aspetto riguarda la determinazione del cosiddetto bonus Irpef.
Dall’anno d’imposta 2015, alla formazione del reddito complessivo da considerare
ai fini del riconoscimento del beneficio concorrono le parti di reddito esenti dalle
imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari (L. 185/2008) e
per i lavoratori rientrati in Italia (L. 238/2010).
Qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere queste agevolazioni
specifiche, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei
redditi.
A tal fine, egli deve indicare nella casella “Casi particolari” (nella quadro C del
modello 730/2016 oppure quadro RC del modello Unico PF 2016):
 il codice “1”, se vuole fruire in dichiarazione dell’agevolazione prevista per
i lavoratori dipendenti;
 il codice “2”, se vuole fruire in dichiarazione dell’agevolazione prevista per
i docenti e ricercatori.
Sul punto, la circolare sottolinea che, per tener conto dell’agevolazione ai fini della
determinazione e spettanza del bonus Irpef, il contribuente deve poi compilare le
colonne 3 e 4 del rigo C14 del modello 730/2016 o del rigo RC14 del modello
Unico PF 2016.
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