Come tutti sappiamo, il DL 63 aveva eliminato la possibilità di detrarre le pdc attraverso il comma 347, ora in attesa della conversione (con la quale si mormora che rientreranno anche le PDC), è capitato il caso di un installazione di due PDC aria/aria.
Il problema è che se anche la conversione riammetterà l'incentivo, il COP non rispetta i limiti del DM, dato che l'impianto è stato realizzato in giugno sapendo già che non si poteva detrarre sono stati scelti dei modelli più "economici" visto che non c'erano limiti da rispettare.
L'edificio è ad uso artigianale, diviso metà per laboratorio e metà uffici.La parte in oggetto è quella del laboratorio, dove cè installato un generatore d'aria tipo "robur".Negli uffici invece vanno con una caldaietta e 4 radiatori.
Ho pensato nel caso di farlo con il comma 344, ma mi è venuto che deve essere fatto sull'intero edificio, e non sulla singola zona, ed inoltre trattandosi di un capannone con i classici prefabbricati di CLS, non credo che si riesca a raggiungere il fabbisogno di energia primaria.
Un consiglio per trovare una soluzione?!
ps è una srl, quindi niente 50
comma 344-pompa di calore
Moderatore: Edilclima
Re: comma 344-pompa di calore
nessuno??
Re: comma 344-pompa di calore
Non penso ci sia soluzione se, come credo sia probabile, non arrivi all'epi del 344.
Con pdc a basse prestazioni non puoi accedere a nient'altro, che io ricordi.
Sulla questione edificio non mi preoccuperei rifacendomi alla definizione classica della 192: impianto dedicato = edificio.
Con pdc a basse prestazioni non puoi accedere a nient'altro, che io ricordi.
Sulla questione edificio non mi preoccuperei rifacendomi alla definizione classica della 192: impianto dedicato = edificio.
Re: comma 344-pompa di calore
Non ho capito il tuo intervento, intendi dire che per "edificio" potrei considerare la sola parte "trattata", e quindi calcolando l'epi solo su questa zona?ketenegh ha scritto: Sulla questione edificio non mi preoccuperei rifacendomi alla definizione classica della 192: impianto dedicato = edificio.
Forse cosi riesce a rientrare, considerando anche gli uffici penso proprio di no pure io.Purtroppo il limite di EER lo rispetta, mentre il COP è di 0,05 più basso, quindi niente comma 347..a meno che non emanino un dm per cambiare i coefficenti, ma dubito che li alzino.
Re: comma 344-pompa di calore
Penso che intenda riferirsi, più che al 192, alla definizione della uni ts 11300 del "sistema edificio-impianto".roberto.p ha scritto:Non ho capito il tuo intervento, intendi dire che per "edificio" potrei considerare la sola parte "trattata", e quindi calcolando l'epi solo su questa zona?
Sul 192 il termine "edificio" può riferirsi all'intera costruzione oppure a parti di essa progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti, ma non è il tuo caso. Essendo che la finanziaria 2007 richiama espressamente le definizioni del 192 e non altre, direi che non hai alternative se non considerare l'intero capannone nei tuoi calcoli.
A margine, noto che mentre il comma 344 parla solo di edifici esistenti (dunque anche unità immobiliari a se stanti, come detto sopra) la scheda Enea specifica che deve riguardare l'intero edificio e non le singole unità immobiliari; esiste che si sappia qualche appoggio normativo alla suddetta affermazione, o è una delle tipiche fisime dell'Agenzia?
Più che altro, non è un edificio residenziale.roberto.p ha scritto:ps è una srl, quindi niente 50