cappotto esterno e ACE

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, sistema informativo regionale SICEE, accreditamento tecnici, …
Rispondi
veron
Messaggi: 8
Iscritto il: gio gen 05, 2012 17:42

cappotto esterno e ACE

Messaggio da veron »

A seguito di realizzazione di un cappotto termico esterno su una parete di un condominio realizzato negli anni '70 ( con successiva predisposizione di documentazione per la richiesta di usufruire della detrazione del 55%) è necessario predisporre un ACE (preciso che il condominio non ne è dotato e che siamo in regione Piemonte)? :?:
archi
Messaggi: 50
Iscritto il: sab gen 09, 2010 12:01

Re: cappotto esterno e ACE

Messaggio da archi »

Personalmente ho cercato di affrontare il problema con la Regione, e questo è stato quanto ho ottenuto:
premesso che ritengo giusto che, in generale, per qualsiasi intervento che modifichi il rendimento energetico dell'edificio/impianto sia necessario redigere un ACE, mi interessava sapere, dal punto di vista della lettura nuda e cruda della legge, se per un intervento riconducibile alla manutenzione straordinaria, come ad esempio la cappottatura, fosse OBBLIGATORIA la redazione dell'ACE.
Dopo circa venti minuti di farfugliamenti dalla Regione mi è stato detto che "la legge non lo dice espressamente ma è chiaro che si intendono compresi anche gli interventi di manutenzione straordinaria, se questi vanno a modificare il rendimento energetico"; però, ho obiettato io, la legge parla solo di interventi di ristrutturazione (L.13 art.2 c.3); risposta della Regione: "Beh, mica sono io il legislatore". :mrgreen:
Dopo aver raccolto compostamente tutte le cose che mi erano cadute sotto la scrivania (e qui non riferibili per buona educazione :cry: ) ho ringraziato educatamente il tecnico così preparato e ho riattaccato; per cui, ne so quanto prima.
Io in questi casi preferisco far fare un ACE in più che uno in meno, ma non mi sembra logico...

Attendo anche io qualche delucidazione in più, se qualcuno ha un riferimento preciso di legge

archi

di questo tra l'altro avevo già discusso in
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... 815#p80815
ma non avevo trovato risposte

P.S.: che voi sappiate, esiste da qualche parte qualcuno che si sia occupato di raccogliere le incongruenze/inesattezze della normativa sulla certificazione energetica in Piemonte?
girondone
Messaggi: 12818
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: cappotto esterno e ACE

Messaggio da girondone »

beh.. per la regione non so
ma per il 55% ti serve di sicuro no?
veron
Messaggi: 8
Iscritto il: gio gen 05, 2012 17:42

Re: cappotto esterno e ACE

Messaggio da veron »

L'art.5 della L.R. 13/90 in effetti dice che" Ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione edilizia è dotato, a cura del costruttore, di attestato di certificazione energetica"....
Riporto estratto delle FAQ dal sito dell'ENEA sulle detrazioni che può essere d'aiuto per capirci un pò di più sulla questione:

D - Con l’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica, per accedere alle detrazioni fiscali del 55%
l’attestato di certificazione energetica (a.c.e.) è divenuto obbligatorio? E se sì, le spese tecniche necessarie per redigerlo sono
comunque detraibili?
R – Il comma 1-ter dell’art. 6 del D. Lgs. n° 192 del 2005 modificato dal D. Lgs. 311/2006 stabilisce che dal 1 gennaio 2007 l’a.c.e.
di un edificio o di un'unità immobiliare è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura (come
sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o delle generalità degli utenti) finalizzati al miglioramento delle prestazioni
energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti.
Inoltre, come previsto dal comma 1-bis dell’art. 11 del decreto su citato, fino all’entrata in vigore (25 luglio 2009) delle Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’attestato di qualificazione energetica ha potuto sostituire a tutti gli
effetti (e quindi anche relativamente alle detrazioni fiscali del 55%, là dove richiesto), l’a.c.e. Ma come riporta chiaramente il
punto 1-ter dell’art. 11 del D. Lgs. 192, ciò non è più consentito trascorsi dodici mesi dall’emanazione delle Linee Guida
nazionali.
Pertanto, consultata a proposito anche la Segreteria Tecnica del MSE, riteniamo che per i lavori che abbiano avuto inizio dal 26
luglio 2010 o successivamente è ormai obbligatorio l’a.c.e. per accedere alle detrazioni fiscali del 55%, eccezion fatta per gli
interventi che il comma 24 della finanziaria 2008 e l'art. 31 della legge 99/09 esentano dall’obbligo e per i quali nel tempo si è
attuata una semplificazione delle procedure di trasmissione, ossia quelli di cui ai commi 345, limitatamente alla sostituzione di
infissi in singole unità immobiliari, 346 e 347 della Finanziaria 2007. Come accennato, sulla base del comma 1 ter dell’art.6 del
D. Lgs. n°192 del 2005, si ritiene che possano ritenersi salvi i diritti acquisiti prima del 26 luglio 2010, garantiti dalle attestazioni
di incarico conferite fino a questa data.
Tuttavia, fermo restando tale obbligo, ai soli fini dell’accesso alle detrazioni in oggetto e limitatamente agli interventi per i quali
è ancora necessario l'a.c.e. e cioè quelli di cui ai commi 344 e 345, quest'ultimo limitatamente alla coibentazione di strutture
opache e alla sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari, della Finanziaria 2007, nella volontà di non
rendere più complessa la procedura telematica per la trasmissione all’Enea delle pratiche di detrazione, può continuare ad
essere utilizzato l’apposito sito di trasmissione già previsto per la redazione dell’attestato di qualificazione energetica. Come è
stato già detto, l’a.c.e. va comunque redatto e conservato dall’utente e, in quanto misura obbligatoria per l’accesso alle
detrazioni, tali spese tecniche si ritengono anch’esse detraibili. Si puntualizza che in questo modo viene esteso ora in ambito
nazionale quanto già vigente nelle regioni in cui una legislazione locale già imponeva da tempo la redazione dell'a.c.e.
Si ricorda poi che il modello a video può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui
alla richiesta di detrazione, mentre il tecnico compilatore dell'attestato di certificazione non deve essere coinvolto nei lavori e
deve rispondere a quant'altro prescritto dalle linee guida nazionali di cui al D.M. 26/6/09 o dalla normativa regionale di
riferimento. Si ribadisce infine che la documentazione deve essere obbligatoriamente trasmessa all'Enea esclusivamente attraverso l'apposito sito e che la possibilità di invio per raccomandata è limitato a pochissimi casi estremamente complessi per
cui non è utilizzabile il modello predisposto sul sito.

Chiarisce qualche dubbio?
Se quindi per accedere alle detrazioni mi sembra di capire che sia obbligatorio l'ACE, resta dubbia la risposta della Regione ....
girondone
Messaggi: 12818
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: cappotto esterno e ACE

Messaggio da girondone »

Nessun dubbio
ti serve ace x il 55.... quindi serve
al max i dubbi ci sono nei casi di 55 semplificato per cui non e richiesto
mentre x le leggi regionali servirebbe....
veron
Messaggi: 8
Iscritto il: gio gen 05, 2012 17:42

Re: cappotto esterno e ACE

Messaggio da veron »

OK e grazie per i chiarimenti...
tech
Messaggi: 109
Iscritto il: gio set 23, 2010 11:13

Re: cappotto esterno e ACE

Messaggio da tech »

E se in un condominio si sostituisce solamente il generatore di calore e quindi si fa il 55% (comma 347), occorre l'ACE?
Considerando che ora il comma 347 è semplificato.
In effetti se si vedesse il discorso dal punto di vista energetico, sicuramente sì in quanto il nuovo generatore di calore apporta un considerevole risparmio.
Ciao

tech
girondone
Messaggi: 12818
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: cappotto esterno e ACE

Messaggio da girondone »

ai fini 55% no...
poi come giustamente fatto notare....
ci sono le leggi che esistono anche non per il 55%
progetti legge 10 diagnosi eccc...
veron
Messaggi: 8
Iscritto il: gio gen 05, 2012 17:42

Re: cappotto esterno e ACE

Messaggio da veron »

l'ACE deve essere obbligatoriamente redatto per i commi 344 e 345 (ad esclusione della sostituzione infissi) ...
Rispondi