Che il dubbio sia con voi

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, sistema informativo regionale SICEE, accreditamento tecnici, …
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archi
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Iscritto il: sab gen 09, 2010 12:01

Che il dubbio sia con voi

Messaggio da archi »

Nonostante la legge chiara :lol: ogni tanto sono colto da dubbi:
la L.13/2007 all'art.5 c.7 recita "L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto";
mentre la FAQ n. 3.1 dice "La Certificazione Energetica redatta secondo le modalità di cui alla D.G.R. n.43-11965 deve essere prodotta nei seguenti casi: [...] ristrutturazione edilizia all’atto di chiusura dei lavori ai fini dell’ottenimento dell’agibilità".

Ora, il mio dubbio è questo: se io ho un immobile esistente su cui intervengo ad es. con la sola sostituzione dei serramenti o con la sola installazione di un cappotto (interventi che come è già stato evidenziato più volte non ricadono nella definizione di "ristrutturazione") leggendo quello che è scritto mi verrebbe da pensare che non devo fare alcun ACE, perché è vero che modifico le prestazioni energetiche dell'edificio, ma non devo aggiornare alcun ACE (vedi L.13) e non sto facendo una ristrutturazione (vedi FAQ).
Mi sembra che, dal punto di vista formale, manchi un collegamento tra le due dichiarazioni...
Tra l'altro, una persona che abbia sostituito i serramenti e abbia chiesto la detrazione 55% non è più obbligata (a livello nazionale) a far redigere l'ACE, mentre dovrebbe invece farlo a livello regionale piemontese???

Voi che cosa ne pensate? Io finora nei pochi casi del genere ho sempre preferito fare comunque ACE, ma ora non ne sono più così sicuro.

archi
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Re: Che il dubbio sia con voi

Messaggio da archi »

Bene, dopo un colloquio telefonico con la Regione ho scoperto che per loro, in italiano, attestato di certificazione energetica "aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto" equivale a dire attestato di certificazione energetica "fatto anche per la prima volta" per lavori anche solo di manutenzione straordinaria e per un edificio per cui non è mai stato redatto alcun ACE; che poi, a senso, una modifica sull'involucro dell'edificio implichi che l'ACE va comunque redatto è un altro problema, però le leggi bisognerebbe perlomeno scriverle in italiano, e se il vostro cliente è un avvocato vi potete fare quattro risate insieme a lui ... :lol:
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