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Cambio di destinazione d'uso senza opere

Inviato: mer lug 06, 2016 17:55
da SuperP
Un cliente trasforma il proprio magazzino in abitazione.
In comune chiedono la legge 10. La cosa mi fa strana.. come lo inquadro? Il cambio è senza opere... e mi accorgo che nella tabella riassuntiva (capitolo 9) compare propio il cambio d'uso sotto la voce ampliamento!
Le verifiche variano in funzione del fatto che sia o meno dotato di impianto termico.
Se non dotato di impainto termcico, allora bisogna mettere a posto l'involucro, come se fosse nuovo, ma se è dotato di impianto termico la norma mi dice:
- rispetta TUTTI i requisiti pertinenti del capitolo 5 (ovvero tutto)
- rispetta Ht
- rispetta Asol,est/Asup,utile.

Ora, Ht, se il cambio d'uso è senza opere, va verificato?
La norma parrebbe avere un senso, se ci non ci fosse un impianto, ma se c'è cosa c'entra se cambio l'uso?
Ovvero, se non ci fosse l'impianto termico, la normativa mi dice di isolare il fabbricato prima di iniziare a riscaldarlo.. ma se è già dotato di impianto termico?

QUanto poi si parla di tutti i requisiti pertinenti, cosa si intenderà mai?
Al capitolo 5 si chiede tutto, tra cui al punto b il calcolo della prestazione enegetica, al punto c (per le ristrutturazioni importanti di II livello) che H't si calcola solo per ciò che si modifica..

Re: Cambio di destinazione d'uso senza opere

Inviato: ven lug 08, 2016 11:23
da SuperP
Nessuno?

Re: Cambio di destinazione d'uso senza opere

Inviato: lun lug 25, 2016 17:25
da picchio70
Leggo solo ora, magari hai già risolto
Ho appena avuto un caso analogo (da ripostiglio ad abitazione con impianto già esistente e senza opere)
Ho fatto la verifica di H't e Asol in EC come "Cambio di destinazione d'uso se collegati ad impianto termico esistente"

Re: Cambio di destinazione d'uso senza opere

Inviato: mer ago 31, 2016 16:00
da picchio70
riapro ... ma nel caso di ampliamento le verifiche indicate nella 224 sono chiaramente solo per la parte ampliata, giusto?
Grazie

Re: Cambio di destinazione d'uso senza opere

Inviato: mer set 27, 2017 11:12
da mat
Riprendo per fare il punto su questa casistica, partendo da un caso specifico.
Edificio su due piani di cui il piano terra adibito a bar/edicola/spaccio alimentare, il piano primo attualmente non utilizzato. Il gestore vorrebbe ampliare l'attività al piano sopra per ricavare una piola; peccato che ad una verifica catastale è risultato che non soltanto il piano primo, ma anche il piano terreno sono accatastati come C/2, secondo la miglior tradizione italica. Il geometra mi dice che per procedere con il piano sopra bisogna effettuare il cambio di destinazione d'uso anche sotto (risulterebbero alla fine dei lavori un'unica unità). Il piano terreno attualmente è scaldato con una stufa a legna.
Ora, a leggere il DM Requisiti ed in particolare il quadro di sintesi (il paragrafo dedicato è pasticciato) direi che non ci sono dubbi sul fatto che vada tutto considerato come nuovo e come tale verificato in tutto. Poi però leggo la faq 2.8 del Ministero e quella sembra dire che il livello di verifiche dipende dal livello di intervento: ovvero se non tocco nulla, nulla verifico...

Sbaglio io nel leggere l'uno e l'altro riferimento, o effettivamente il discorso non torna?

Re: Cambio di destinazione d'uso senza opere

Inviato: mer set 27, 2017 14:31
da SuperP
mat ha scritto: mer set 27, 2017 11:12 Poi però leggo la faq 2.8 del Ministero e quella sembra dire che il livello di verifiche dipende dal livello di intervento: ovvero se non tocco nulla, nulla verifico...
Ormai tra norme che vorrebbero considerare tutti i casi possibili e fanno casino, circolari e faq che tappano buchi e ne aprono altri, ulimamente la mia soluzione è prendere quella parte della norma / fa /circolare che mi fa comodo e usarla.

Non se ne può più.

Esempio di oggi.
Casa esistente. Viene ampliata e divisa in 2 u.i..
Che fare? Impianti? Rinnovabili?
Semplice. Si presenta la pratica di ampliamento come se fosse l'ampliamento. Poi si chiude i lavori e si fa una divisione in 2 u.i che non necessita nemmeno di pratica edilizia.
E se la cavano con termica (un po'), acustica (un bel po') etc.

Re: Cambio di destinazione d'uso senza opere

Inviato: gio set 28, 2017 10:35
da mat
E poi il grande problema sono gli uffici tecnici comunali che stanno alla finestra: devo essere io professionista a dire al cliente che in base alle (presunte) indicazioni di legge dovrebbe rimettere a nuovo tutto l'edificio. E a quel punto deciderà di non fare nulla. Poi un domani chiede ad un collega/geometra e magari quello gli dirà che no, non serve nulla perchè lui ha fatto così in altri casi e in Comune non gli hanno detto beh... e io passo per il solito imbecille.

Re: Cambio di destinazione d'uso senza opere

Inviato: gio set 28, 2017 13:33
da lbasa
E il settimo giorno Mat si innamoro di tutto l'ufficio tecnico comunale, ed insieme andarono a mangiare il pesce:
https://www.youtube.com/watch?v=0ghgnSh ... e=youtu.be
Pace e bene. Senza opere.

Re: Cambio di destinazione d'uso senza opere

Inviato: ven set 29, 2017 11:08
da mat
Non voglio sapere come hai trovato questo filmato :lol:

Aggiungo, tanto per allungare il brodo: ma quando un ampliamento/cambio di destinazione d'uso viene equiparato al nuovo, occorre soddisfare anche i requisiti ex D.Lgs 28? Perché a termini di faq, le percentuali fer di quel decreto valgono solo per i suoi ambiti d'intervento, e là esiste il nuovo punto e basta, senza "assimilati"...

Re: Cambio di destinazione d'uso senza opere

Inviato: ven set 29, 2017 12:59
da girondone
Sul 28 direi che é l unica cosa abbiamo sicura
Fatto salvo interpretazioni varie sulle sue definizioni
Ma bacheca li nei comuni se si chiede fanno spalluccia

Re: Cambio di destinazione d'uso senza opere

Inviato: ven set 29, 2017 13:40
da lbasa
Non voglio sapere come hai trovato questo filmato ...
Inizialmente volevo sceneggiare la figura del tecnico:
... devo essere io professionista a dire al cliente che .. a quel punto deciderà di non fare nulla. Poi un domani chiede ad un collega/geometra e ... e io passo per il solito ...
https://www.youtube.com/watch?v=6WO8-IxyE9I
poi dello stesso autore ho preferito svoltare verso un contenimento mistico.
... ma quando un ampliamento/cambio di destinazione d'uso viene equiparato al nuovo, occorre soddisfare anche i requisiti ex D.Lgs 28? ...
La Lombardia si è mostrata più chiara (non più semplificante):
"sono soggetti agli obblighi di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili unicamente i nuovi edifici, gli edifici soggetti a demolizione e ricostruzione e gli Ampliamenti di edifici esistenti dotati di nuovo impianto per il quali valga almeno una delle seguenti condizioni:
- nuovo volume lordo climatizzato > 15% volume lordo climatizzato esistente (riferito all’intero edificio costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono);
- nuovo volume lordo climatizzato > 500 m3.
NON sono soggetti agli obblighi di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili i recuperi di volume precedentemente non climatizzato dotati di nuovo impianto.
"

Re: Cambio di destinazione d'uso senza opere

Inviato: mer ott 04, 2017 17:59
da mat
Distinzione curiosa, quella della RL... forse in assenza di definizioni più chiare da parte delle normativa energetica, si sono basati sul concetto di nuovo edificio a livello edilizio. Anche se dal punto di vista dello spirito della direttiva FER, non vedo differenza alcuna tra riscaldare ex novo un volume appena costruito piuttosto che uno esistente.

Re: Cambio di destinazione d'uso senza opere

Inviato: ven mar 09, 2018 09:08
da gianlucagas
Buongiorno, teniamo viva questa discussione, visto che ho un caso in cui non so cosa fare...
Cambio destinazione d'uso da magazzino a appartamento, 40 mq, muri ovviamente senza il minimo isolamento. Non c'è nessun tipo di impianto, e il cliente non vuole mettere nessun impianto, tranne qualche fancoil elettrico ma rimaniamo sotto i 5 kw, quindi in teoria è come se non ci fosse, o sbaglio? Come mi devo comportare? In quale caso ricado?
Cambio di destinazione se collegati a impianto esistente? Non mi pare.
Cambio di destinazione se dotati di nuovi impianti? Non mi pare.
Quindi?

Re: Cambio di destinazione d'uso senza opere

Inviato: ven mag 03, 2019 16:41
da Seamew
Buongiorno espongo il mio caso odierno e vi chiedo cosa ne pensate.
In un edificio a diversa destinazione (una parte negozio, una parte appartamento) si vuole "convertire" un magazzino da 100 m² in una nuova unità abitativa residenziale.
Attualmente il magazzino è privo di impianti di riscaldamento e strutture non coibentate.
Trattasi quindi di un "cambio destinazione d'uso" ed è assimilato ad un ampliamento volumetrico che nel mio caso è > del 15% (riferito al volume riscadato esistente).
Detto questo io la vedo così:
- se non effettuo nessun intervento sulle strutture a livello involucro non devo verificare niente;
- si realizza un nuovo impianto di riscaldamento collegandosi al generatore di calore esistente....verifico quindi i rendimenti;
- non ricadiamo nella casistica del Decreto 28.

Ditemi che cosa ne pensate.

Grazie della collaborazione e buona giornata.

Re: Cambio di destinazione d'uso senza opere

Inviato: sab mag 04, 2019 05:25
da Tom Bishop
Secondo me le strutture della parte di ampliamento le devi fare. Mi riferisco alla Regione Lombardia, ma credo valga anche per le altre.


Immagine

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Re: Cambio di destinazione d'uso senza opere

Inviato: lun mag 06, 2019 09:25
da barabba
Scusate ma non mi è chiaro perchè vi ostinate, con un cambio di destinazione d'uso, a voler sistemare solo quello che toccate, come se già non steste toccando tutto.
Mi spiego meglio: a Milano, per un cambio di destinazione d'uso da uffici ad abitazione (non da magazzino ad abitazione!), ti chiedono il clima acustico e il rispetto dei requisiti acustici passivi per l'abitazione, partendo dal fatto che se vuoi modificarne l'uso, devi assicurarti che quanto sia dentro sia compatibile con quanto desiderato, se no non ci metti l'abitazione.
Se il magazzino non è riscaldato, è come se fosse nuovo dal punto di vista energetico e non potete non riscaldarlo altrimenti non ha i requisiti di abitabilità.
Se invece è riscaldato, avete comunque una serie di richieste, non dal punto di vista energetico ma dal punto di vista acustico, per cui dovete metterci mano, e pesantemente.
Se non lo fate, è un problema in fase di asseverazione per agibilità. Pensateci quando poi il cliente (o il futuro fruitore, perchè il committente di oggi che non ti fa storie un domani potrebbe rivenderlo o affittarlo a persone non così accondiscendenti) vi cita in giudizio per le muffe, perchè ha freddo o perchè non riesce a dormire la notte.

Re: Cambio di destinazione d'uso senza opere

Inviato: lun mag 06, 2019 09:30
da Tom Bishop
Certo devi intervenire su tutto l'involucro del cambio d'uso. Mi riferivo alle verifiche solo per questa parte tralasciando il resto dell'edificio che è già riscaldato.

Re: Cambio di destinazione d'uso senza opere

Inviato: lun mag 06, 2019 10:30
da girondone
Cambio di destinazione d’uso: sono assimilati ad ampliamenti volumetrici con nuovi impianti tecnici nel caso di recupero di volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d’uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se dotati di nuovi impianti tecnici (DM 26/6/15 Art. 6.1, Tabella 4).
Qualora il cambio di destinazione d’uso avvenga senza interventi che ricadono nelle casistiche del DM 26/6/15, non vi sono requisiti da rispettare, mentre qualora siano previsti interventi, si applicano i requisiti in base alla tipologia (FAQ 2.8).

Re: Cambio di destinazione d'uso senza opere

Inviato: ven gen 29, 2021 19:47
da LST
lbasa ha scritto: ven set 29, 2017 13:40
NON sono soggetti agli obblighi di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili i recuperi di volume precedentemente non climatizzato dotati di nuovo impianto.[/i]"
Possibile che nella 18546 sia sparita questa precisazione?