Entrata in vigore nuovo APE
Entrata in vigore nuovo APE
Se non ho capito male.
Dal 1/10/15 APE con nuova procedura solo per gli edifici esistenti, senza lavori in corso. Classico affitto o compravendita.
Per gli edifici in cui è in corso una pratica edilizia, si può fare APE vecchia maniera se pratica edilizia presentata entro il 31/12/2015 e sempre che non ci siano state, dal 1/10/15 varianti sostanziali. Quindi anche nel 2016 APE secondo decreto 5976
Per la legge 10, invece si inizia con il dgr 3868 dal 1/1/16 (sempre data presentazione permesso).
Giusto?
Io ho interpretato l'art. 4.3 perchè scritto com'è direbbe altro (direbbe che se presento la fine lavori entro il 31/12/2015 posso fare ace vecchia maniera, altrimenti devo fare con nuova procedura).
Quindi
- Presentazione PdC entro 31/12/15, fine lavori entro 31/12/15, APE secondo vecchia procedura
- Presentazione PdC entro 31/12/15, fine lavori dopo 1/1/16, APE secondo vecchia procedura
- Presentazione PdC entro 31/12/15, variante non essenziale entro 31/12/15, fine lavori entro 31/12/15, APE secondo vecchia procedura
- Presentazione PdC entro 31/12/15, variante essenziale dopo il 1/10/15 ed entro 31/12/15, fine lavori entro 31/12/15, APE secondo nuova o vecchia procedura?
- Presentazione PdC entro 31/12/15, variante essenziale dopo il 1/10/15 ed entro 31/12/15, fine lavori dopo 1/1/16, APE secondo nuova o vecchia procedura?
- Presentazione PdC entro 31/12/15, variante essenziale dopo il 1/1/16, fine lavori dopo 1/1/16, APE secondo nuova o vecchia procedura?
- Presentazione PdC dopo 1/1/16, APE sempre secondo nuova procedura.
Dal 1/10/15 APE con nuova procedura solo per gli edifici esistenti, senza lavori in corso. Classico affitto o compravendita.
Per gli edifici in cui è in corso una pratica edilizia, si può fare APE vecchia maniera se pratica edilizia presentata entro il 31/12/2015 e sempre che non ci siano state, dal 1/10/15 varianti sostanziali. Quindi anche nel 2016 APE secondo decreto 5976
Per la legge 10, invece si inizia con il dgr 3868 dal 1/1/16 (sempre data presentazione permesso).
Giusto?
Io ho interpretato l'art. 4.3 perchè scritto com'è direbbe altro (direbbe che se presento la fine lavori entro il 31/12/2015 posso fare ace vecchia maniera, altrimenti devo fare con nuova procedura).
Quindi
- Presentazione PdC entro 31/12/15, fine lavori entro 31/12/15, APE secondo vecchia procedura
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Re: Entrata in vigore nuovo APE
Super sei un fenomeno....
Certo che per rl fare nuove l10 e ape insieme a partire da 1/1/16 rappresentava una semplificazione inaccettabile
Certo che per rl fare nuove l10 e ape insieme a partire da 1/1/16 rappresentava una semplificazione inaccettabile
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: Entrata in vigore nuovo APE
Da quel che so già sarà un miracolo fare ape dal 12/10/16 visto il nuovo cened.HUGO ha scritto:Super sei un fenomeno....
Certo che per rl fare nuove l10 e ape insieme a partire da 1/1/16 rappresentava una semplificazione inaccettabile
Io fino a quando EC non sarà aggiornato, non farò ape in lombardia
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Re: Entrata in vigore nuovo APE
C'erano dei punti di domanda!Tom Bishop ha scritto:Per me è corretto.
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Re: Entrata in vigore nuovo APE
hAI GIà provato il nuovo cened ?SuperP ha scritto:Da quel che so già sarà un miracolo fare ape dal 12/10/16 visto il nuovo cened.HUGO ha scritto:Super sei un fenomeno....
Certo che per rl fare nuove l10 e ape insieme a partire da 1/1/16 rappresentava una semplificazione inaccettabile
Io fino a quando EC non sarà aggiornato, non farò ape in lombardia
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: Entrata in vigore nuovo APE
No.HUGO ha scritto:hAI GIà provato il nuovo cened ?
Ma da quel che ho capito, visto che nemmeno la concorrente di EC che arriva sempre per prima ha nemmeno lontanamente pubblicato qualche indiscrezione le cose andranno lunghe e o rinuncio agli APE fino a fine anno, oppure proverò.
Sicuramente non sarà professionale e sarà macchinoso.
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Re: Entrata in vigore nuovo APE
Premessa: l'interpretazione generale la desumi dall'aver partecipato al seminario provinciale del 24/09 oppure è una tua interpretazione?SuperP ha scritto:C'erano dei punti di domanda!
Se non è il primo caso (da cui ne consegue aver appreso tale interpretazione da qualche relatore di teorica attendibilità) le mie risposte sono:
- APE nuovo... - Presentazione PdC entro 31/12/15, variante essenziale dopo il 1/10/15 ed entro 31/12/15, fine lavori entro 31/12/15, APE secondo nuova o vecchia procedura?
- Presentazione PdC entro 31/12/15, variante essenziale dopo il 1/10/15 ed entro 31/12/15, fine lavori dopo 1/1/16, APE secondo nuova o vecchia procedura?
- Presentazione PdC entro 31/12/15, variante essenziale dopo il 1/1/16, fine lavori dopo 1/1/16, APE secondo nuova o vecchia procedura?
- Presentazione PdC dopo 1/1/16, APE sempre secondo nuova procedura.
- APE nuovo
- APE nuovo
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Re: Entrata in vigore nuovo APE
Anche secondo meSuperP ha scritto:
Quindi
- Presentazione PdC entro 31/12/15, fine lavori entro 31/12/15, APE secondo vecchia procedura
Anche secondo meSuperP ha scritto:- Presentazione PdC entro 31/12/15, fine lavori dopo 1/1/16, APE secondo vecchia procedura
Anche secondo meSuperP ha scritto:- Presentazione PdC entro 31/12/15, variante non essenziale entro 31/12/15, fine lavori entro 31/12/15, APE secondo vecchia procedura
A mio avviso APE secondo nuova procedura.SuperP ha scritto:- Presentazione PdC entro 31/12/15, variante essenziale dopo il 1/10/15 ed entro 31/12/15, fine lavori entro 31/12/15, APE secondo nuova o vecchia procedura?
A mio avviso APE secondo vecchia procedura.SuperP ha scritto:- Presentazione PdC entro 31/12/15, variante essenziale dopo il 1/10/15 ed entro 31/12/15, fine lavori dopo 1/1/16, APE secondo nuova o vecchia procedura?
A mio avviso APE secondo nuova procedura.SuperP ha scritto:- Presentazione PdC entro 31/12/15, variante essenziale dopo il 1/1/16, fine lavori dopo 1/1/16, APE secondo nuova o vecchia procedura?
Anche secondo meSuperP ha scritto:- Presentazione PdC dopo 1/1/16, APE sempre secondo nuova procedura.
Tom Bishop
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Re: Entrata in vigore nuovo APE
Io dalla lettura del testo della DGR la interpreto diversamente.lbasa ha scritto: - APE nuovo
- APE nuovo
- APE nuovo
- APE nuovo
Tom Bishop
Re: Entrata in vigore nuovo APE
Che corso?lbasa ha scritto:Premessa: l'interpretazione generale la desumi dall'aver partecipato al seminario provinciale del 24/09 oppure è una tua interpretazione?
CAvolo, se me loo dicevi, venivo e ci conoscevamo.
L'interpretazione me l'ha data uno che legge le leggi diveresamente da come le leggo io
Io avrei interpretato che SEMPRE, per fine lavori dopo 31/12/15 va fatto l'ape secondo nuova procedura. Anch'io sai ho 4 neuroni che dialogano e riesco a farmi una opinione.. è che spesso io interpreto con il SuperPensiero.. che equivale a semplificare.
CMQ, in linea di massima tu dici:
- variante essenziale dopo 1/10/15 -> nuovo APE.
Ora, ti chiedo.
- perchè dopo il 1/10/15 e non dopo il 1/1/16? Non trovo riferimenti nella norma
- come vedi, anche Tom Bishop, ha un suo parere diverso dal tuo. La frase quindi è scritta male. Ho aperto un ticket e come spesso accade, mi hanno copiaincollato la dgr... come la mettiamo quindi=? che parere ha dato e chi era il relatore al seminario?
PS: a quei seminari io non partecipo mai. Tempo perso. Pieno di gente che non ha voglia di leggere e studiare e i relatori, spesso, copia incollano la procedure/dgr e quant'altro.
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Re: Entrata in vigore nuovo APE
Eccoci al primo problema
Devo fare un preventivo.
Tra un po' (quindi dopo 1/10/15) presentano una scia/dia per fare il cappotto ad un condominio con impianto centralizzato.
Alla fine serve APE, anche per il 65%.
Ora, che preventivo faccio? ACE nuovo, quindi per singola u.i. o ACE vecchio, quindi solo per il condominio?
Io direi che posso anche fare l'ape alla vecchia maniera.
4.3 E’ concesso l’utilizzo della procedura di calcolo approvata con decreto regionale 5976 per redigere l’Attestato di Prestazione Energetica relativo alla chiusura dei lavori presentati, nelle forme di legge, al Comune territorialmente competente entro il 31.12.2015 e i cui requisiti
prestazionali di progetto, desĐritti nella relazione di Đui all’Allegato B della DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008, sono stati verificati mediante la procedura di calcolo approvata con lo stesso decreto 5796/2009. Eventuali variazioni progettuali potranno rispettare i requisiti prestazionali e le
procedura di calcolo previsti con DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008e con decreto 5796/2009 solo nel caso in cui non rientrino nelle variazioni essenziali
Quindi, presentati lavori entro il 31/12/15 -> APE nuovo o vecchio tipo. Se ci sono varianti essenziele dopo il 1/1/16 -> APE nuovo tipo.
Ma le varianti essenziali, se ci sono e non è stata fatta la legge 10..?
Devo fare un preventivo.
Tra un po' (quindi dopo 1/10/15) presentano una scia/dia per fare il cappotto ad un condominio con impianto centralizzato.
Alla fine serve APE, anche per il 65%.
Ora, che preventivo faccio? ACE nuovo, quindi per singola u.i. o ACE vecchio, quindi solo per il condominio?
Io direi che posso anche fare l'ape alla vecchia maniera.
Tom Bishop ha scritto:
- Presentazione PdC entro 31/12/15, variante essenziale dopo il 1/10/15 ed entro 31/12/15, fine lavori entro 31/12/15, APE secondo nuova o vecchia procedura?
A mio avviso APE secondo nuova procedura.
Tom Bishop ha scritto:
- Presentazione PdC entro 31/12/15, variante essenziale dopo il 1/10/15 ed entro 31/12/15, fine lavori dopo 1/1/16, APE secondo nuova o vecchia procedura?
A mio avviso APE secondo vecchia procedura.
lbasa ha scritto: ... - Presentazione PdC entro 31/12/15, variante essenziale dopo il 1/10/15 ed entro 31/12/15, fine lavori entro 31/12/15, APE secondo nuova o vecchia procedura?
- Presentazione PdC entro 31/12/15, variante essenziale dopo il 1/10/15 ed entro 31/12/15, fine lavori dopo 1/1/16, APE secondo nuova o vecchia procedura?
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- APE nuovo
- APE nuovo
- APE nuovo
- APE nuovo
4.3 E’ concesso l’utilizzo della procedura di calcolo approvata con decreto regionale 5976 per redigere l’Attestato di Prestazione Energetica relativo alla chiusura dei lavori presentati, nelle forme di legge, al Comune territorialmente competente entro il 31.12.2015 e i cui requisiti
prestazionali di progetto, desĐritti nella relazione di Đui all’Allegato B della DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008, sono stati verificati mediante la procedura di calcolo approvata con lo stesso decreto 5796/2009. Eventuali variazioni progettuali potranno rispettare i requisiti prestazionali e le
procedura di calcolo previsti con DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008e con decreto 5796/2009 solo nel caso in cui non rientrino nelle variazioni essenziali
Quindi, presentati lavori entro il 31/12/15 -> APE nuovo o vecchio tipo. Se ci sono varianti essenziele dopo il 1/1/16 -> APE nuovo tipo.
Ma le varianti essenziali, se ci sono e non è stata fatta la legge 10..?
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Re: Entrata in vigore nuovo APE
Da diverso tempo ho acquisito una sorta di trascendenza verso le norme di legge (diverso per le tecniche) limitandomi al semplice testo; in questo forum mi pare sia il metodo alla "Ronin ".... CMQ, in linea di massima tu dici:
- variante essenziale dopo 1/10/15 -> nuovo APE.
Ora, ti chiedo.
- perchè dopo il 1/10/15 e non dopo il 1/1/16? Non trovo riferimenti nella norma ..
Se il testo del 4.3 avesse voluto limitare temporalmente la pesantezza dei casi di "variante essenziale", poteva semplicemente aggiungere una specifica classica del tipo "questo limitatamente alle varianti essenziali a partire da ..."; siccome non c'è, allora non c'è relazione fra variante essenziale e momento della variante essenziale; quindi è come se lo leggessi così:
- "si consente un PdC ancora standard fino al 29.12.15 (diciamo due giorni prima della chiusura al 31.12.15) ed un APE di chiusura ancora standard; ma se (io ufficio tecnico) mi costringi a rivedere pure una tua variante essenziale il 30.12.15 (diciamo il giorno prima di chiudere i lavori) ... allora figlio mio perdi il bonus
Per il giudizio sulla frase, ci sta; Bishop mi pare differisca per il solo caso:... - come vedi, anche Tom Bishop, ha un suo parere diverso dal tuo. La frase quindi è scritta male. ..
Mah, con un fine lavori dopo 1.1.16 sono io a non vedere come valga ancora la vecchia procedura, il 4.3 non prevede sconti per chiusura dopo il 1.1.16A mio avviso APE secondo vecchia procedura.SuperP ha scritto: - Presentazione PdC entro 31/12/15, variante essenziale dopo il 1/10/15 ed entro 31/12/15, fine lavori dopo 1/1/16, APE secondo nuova o vecchia procedura?
La SH che ha avuto l'appalto del codice Cened 2.0 sta organizzando un Tour Marketing (mi pare senza patrocini dagli Ordini), ed il 24/09 lo aveva organizzato assieme a qualcuno di PoliMI; io non ho partecipato, e per questo chiedevo se Tu avessi aperto il thread prendendo spunto da quella giornata.Che corso? ..
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Re: Entrata in vigore nuovo APE
Se decidi di fare una variante essenziale devi anche rifare la L10 e presentarla (teoricamente) prima di procedere con la variante. A quel punto il progetto è come se fosse un nuovo progetto e allora è inevitabile che tu debba rispettare la nuova DGR6480. Just my two cents.SuperP ha scritto:
Ma le varianti essenziali, se ci sono e non è stata fatta la legge 10..?
Tom Bishop
Re: Entrata in vigore nuovo APE
lbasa ha scritto:- "si consente un PdC ancora standard fino al 29.12.15 (diciamo due giorni prima della chiusura al 31.12.15) ed un APE di chiusura ancora standard; ma se (io ufficio tecnico) mi costringi a rivedere pure una tua variante essenziale il 30.12.15 (diciamo il giorno prima di chiudere i lavori) ... allora figlio mio perdi il bonus
lbasa ha scritto:Mah, con un fine lavori dopo 1.1.16 sono io a non vedere come valga ancora la vecchia procedura, il 4.3 non prevede sconti per chiusura dopo il 1.1.16
IL DGR 3868 entra in vigore, per i calcoli dei requisiti minimin dal 1/1/16 e questo anceh per le varianti essenziali.
Dal 1/10/15 al 1/1/16 entra in vigore solo per gli ace di edifici non oggetto di pratica edilizia.
Quindi, solo se la variante sostanziale è dopo il 1/1/16 allora rispetto DGR 3868 e ape nuovo, altrimenti rispetto DGR 8745 e ape vecchio.
Nell'arti 4.3 la data 31/12/15 fa riferimento alla presentazione dei lavori, e non alla sua chiusura. E' scritto male ma ha senso sia così. IN questo modo a fine lavori puoi certificare e garantire gli setssi risultati della legge 10. Altrimenti un caos.
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Re: Entrata in vigore nuovo APE
Concordo, anch'io l'ho letta così:SuperP ha scritto:IL DGR 3868 entra in vigore, per i calcoli dei requisiti minimin dal 1/1/16 e questo anceh per le varianti essenziali.
Dal 1/10/15 al 1/1/16 entra in vigore solo per gli ace di edifici non oggetto di pratica edilizia.
Quindi, solo se la variante sostanziale è dopo il 1/1/16 allora rispetto DGR 3868 e ape nuovo, altrimenti rispetto DGR 8745 e ape vecchio.
Nell'arti 4.3 la data 31/12/15 fa riferimento alla presentazione dei lavori, e non alla sua chiusura. E' scritto male ma ha senso sia così. IN questo modo a fine lavori puoi certificare e garantire gli setssi risultati della legge 10. Altrimenti un caos.
- tutto quanto presentato in Comune prima del 31.12.2015 (comprese varianti essenziali) seguono la vecchia procedura e il vecchio APE e possono essere anche lavori che si chiuderanno dopo il 01.01.2016;
- se presento dopo il 01.01.2016 (comprese varianti essenziali) allora nuova procedura e nuovo APE
... quindi concordo 1 solo vecchio APESuperP ha scritto:Eccoci al primo problema
Devo fare un preventivo.
Tra un po' (quindi dopo 1/10/15) presentano una scia/dia per fare il cappotto ad un condominio con impianto centralizzato.
Alla fine serve APE, anche per il 65%.
Ora, che preventivo faccio? ACE nuovo, quindi per singola u.i. o ACE vecchio, quindi solo per il condominio?
Io direi che posso anche fare l'ape alla vecchia maniera.
Re: Entrata in vigore nuovo APE
il mio angelo custode, mi dice di guardare qui http://www.cened.it/30_09_15 intervento dott. fasano pag. 5
inoltre putno 11.2
Resta inteso che gli APE redatti per la chiusura di lavori comunicati, segnalati o presentati al Comune territorialmente competente, protocollati entro il 31.12.2015, i cui requisiti prestazionali di progetto sono stati verificati mediante la procedura di calcolo approvata con decreto 5796/2009 possono essere riferiti a più unità iŵŵoďiliari purĐhĠ Đondiǀidano la ŵedesiŵa destinazione d’uso, il medesimo impianto di climatizzazione invernale e un unico proprietario o amministratore ai sensi del punto 10.2 della DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008.
Inoltre mi era sfuggito:
obbligo di consegna di XML firmato digitalemente e di copia cartacea dichiarazione sostitutiva... caspita io non ho voglia che la mia carta di identità se ne vada in giro!!
Ma i medici, quando firmano referti, i giudici pure, esce il file con la scritta firmato digitalemtne.. non ci danno la loro carta di identità
inoltre putno 11.2
Resta inteso che gli APE redatti per la chiusura di lavori comunicati, segnalati o presentati al Comune territorialmente competente, protocollati entro il 31.12.2015, i cui requisiti prestazionali di progetto sono stati verificati mediante la procedura di calcolo approvata con decreto 5796/2009 possono essere riferiti a più unità iŵŵoďiliari purĐhĠ Đondiǀidano la ŵedesiŵa destinazione d’uso, il medesimo impianto di climatizzazione invernale e un unico proprietario o amministratore ai sensi del punto 10.2 della DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008.
Inoltre mi era sfuggito:
obbligo di consegna di XML firmato digitalemente e di copia cartacea dichiarazione sostitutiva... caspita io non ho voglia che la mia carta di identità se ne vada in giro!!
Ma i medici, quando firmano referti, i giudici pure, esce il file con la scritta firmato digitalemtne.. non ci danno la loro carta di identità
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Re: Entrata in vigore nuovo APE
Evitiamo un caos. OK, resto in squadra.... Nell'arti 4.3 la data 31/12/15 fa riferimento alla presentazione dei lavori, e non alla sua chiusura. E' scritto male ma ha senso sia così. IN questo modo a fine lavori puoi certificare e garantire gli setssi risultati della legge 10. Altrimenti un caos.
Scrivo solo per me stesso:
ma se fosse chiarito che:
Perche il Legislatore avrebbe dovuto "specificare" il caso che:... Concordo, anch'io l'ho letta così:
- tutto quanto presentato in Comune prima del 31.12.2015 (comprese varianti essenziali) seguono la vecchia procedura e il vecchio APE e possono essere anche lavori che si chiuderanno dopo il 01.01.2016;
- se presento dopo il 01.01.2016 (comprese varianti essenziali) allora nuova procedura e nuovo APE ...
Quali potrebbero essere mai i lavori presentati entro il 31.12.15 che non siano verificati secondo la 5796? Se si ammette l'APE old quando ve ne sono, esiste il caso che non ve ne siano?... 4.3 E’ concesso l’utilizzo della procedura di calcolo approvata con decreto regionale 5976 per redigere l’Attestato di Prestazione Energetica relativo alla chiusura dei lavori presentati, nelle forme di legge, al Comune territorialmente competente entro il 31.12.2015 e i cui requisiti
prestazionali di progetto, desĐritti nella relazione di Đui all’Allegato B della DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008, sono stati verificati mediante la procedura di calcolo approvata con lo stesso decreto 5796/2009. Eventuali variazioni progettuali potranno rispettare i requisiti prestazionali e le
procedura di calcolo previsti con DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008e con decreto 5796/2009 solo nel caso in cui non rientrino nele variazioni essenzialil
Quindi, presentati lavori entro il 31/12/15 -> APE nuovo o vecchio tipo. Se ci sono varianti essenziele dopo il 1/1/16 -> APE nuovo tipo ....
Re: Entrata in vigore nuovo APE
lavori presentati è il problema. I lavori si eseguono e non si presentano.lbasa ha scritto:4.3 E’ concesso l’utilizzo della procedura di calcolo approvata con decreto regionale 5976 per redigere l’Attestato di Prestazione Energetica relativo alla chiusura dei lavori presentati, nelle forme di legge, al Comune territorialmente competente entro il 31.12.2015 e i cui requisiti
prestazionali di progetto, desĐritti nella relazione di Đui all’Allegato B della DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008, sono stati verificati mediante la procedura di calcolo approvata con lo stesso decreto 5796/2009. Eventuali variazioni progettuali potranno rispettare i requisiti prestazionali e le
procedura di calcolo previsti con DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008e con decreto 5796/2009 solo nel caso in cui non rientrino nele variazioni essenziali[/i]l
dovevano scrivere "lavori i cui titoli abilitativi sono stati protocollanti"
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Re: Entrata in vigore nuovo APE
Ho trovato questo, cosa ne pensate?
23/10/2015 – Per redigere un attestato di prestazione energetica (APE)
bisogna seguire la normativa vigente nel momento in cui è effettuata la
vendita o la locazione dell’immobile. Non conta la data in cui è stato richiesto
il permesso di costruire.
Il chiarimento è contenuto nelle Faq pubblicate dal Ministero dello
Sviluppo Economico (Mise), che ha dato un’interpretazione rigida ai dubbi
delle imprese di costruzione.
Ape e data del permesso di costruire
Se il permesso di costruire per la realizzazione di un immobile è stato chiesto
prima del 1° ottobre 2015, data in cui sono entrate in vigore le nuove
regole sulla certificazione energetica degli edifici, ma i lavori termineranno
nel giro di qualche anno, l’APE dovrà essere redatto alla fine secondo le
nuove regole.
Ciò significa che ci si dovrà attenere a parametri più stringenti rispetto a
quelli previsti dal costruttore quando ha presentato il progetto per la
richiesta del permesso di costruire. Se un’impresa, mettendo in campo
determinate tecniche costruttive, pensava di ottenere immobili in classe A,
potrebbe dover rivedere al ribasso le sue aspettative.
Il Mise ha però aggiunto che nel campo “informazioni aggiuntive” può essere
riportata la vecchia classe energetica e la vecchia prestazione energetica.
Ape e servizi energetici
Il Mise ha spiegato che nel calcolo della prestazione energetica è necessario
indicare i servizi energetici valutati o simulati. Se, ad esempio, un edificio
residenziale non è riscaldato e non ha l’impianto di produzione di acqua
calda sanitaria, sarà necessario simularli e indicarli.
Se l’edificio non è dotato di impianto di climatizzazione invernale, ma solo di
quello per la climatizzazione estiva, bisognerà simulare l’impianto di
climatizzazione invernale perché la normativa vigente prevede che “il calcolo
della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti
nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e,
nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si
considerano sempre presenti”.
Il Mise ha inoltre chiarito che le raccomandazioni sono un elemento
obbligatorio, pena l’invalidità del certificato. In mancanza degli impianti,
riguarderanno l’involucro. L’obbligo di inserire le raccomandazioni parte dal
presupposto che anche un edificio ad altissima prestazione energetica o ad
energia quasi zero possa migliorare la sua prestazione energetica.
23/10/2015 – Per redigere un attestato di prestazione energetica (APE)
bisogna seguire la normativa vigente nel momento in cui è effettuata la
vendita o la locazione dell’immobile. Non conta la data in cui è stato richiesto
il permesso di costruire.
Il chiarimento è contenuto nelle Faq pubblicate dal Ministero dello
Sviluppo Economico (Mise), che ha dato un’interpretazione rigida ai dubbi
delle imprese di costruzione.
Ape e data del permesso di costruire
Se il permesso di costruire per la realizzazione di un immobile è stato chiesto
prima del 1° ottobre 2015, data in cui sono entrate in vigore le nuove
regole sulla certificazione energetica degli edifici, ma i lavori termineranno
nel giro di qualche anno, l’APE dovrà essere redatto alla fine secondo le
nuove regole.
Ciò significa che ci si dovrà attenere a parametri più stringenti rispetto a
quelli previsti dal costruttore quando ha presentato il progetto per la
richiesta del permesso di costruire. Se un’impresa, mettendo in campo
determinate tecniche costruttive, pensava di ottenere immobili in classe A,
potrebbe dover rivedere al ribasso le sue aspettative.
Il Mise ha però aggiunto che nel campo “informazioni aggiuntive” può essere
riportata la vecchia classe energetica e la vecchia prestazione energetica.
Ape e servizi energetici
Il Mise ha spiegato che nel calcolo della prestazione energetica è necessario
indicare i servizi energetici valutati o simulati. Se, ad esempio, un edificio
residenziale non è riscaldato e non ha l’impianto di produzione di acqua
calda sanitaria, sarà necessario simularli e indicarli.
Se l’edificio non è dotato di impianto di climatizzazione invernale, ma solo di
quello per la climatizzazione estiva, bisognerà simulare l’impianto di
climatizzazione invernale perché la normativa vigente prevede che “il calcolo
della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti
nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e,
nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si
considerano sempre presenti”.
Il Mise ha inoltre chiarito che le raccomandazioni sono un elemento
obbligatorio, pena l’invalidità del certificato. In mancanza degli impianti,
riguarderanno l’involucro. L’obbligo di inserire le raccomandazioni parte dal
presupposto che anche un edificio ad altissima prestazione energetica o ad
energia quasi zero possa migliorare la sua prestazione energetica.
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Re: Entrata in vigore nuovo APE
Ma questo chiarimento del Mise si applicano anche in Regione Lombardia? E soprattutto riguarda solo vendite e locazioni o anche le fine lavori? Se ho un titolo edilizio risalente a 2 anni fa e devo ora presentare la fine lavori con relativo APE lo devo fare secondo la DGR6480 o la DGR8745?
Tom Bishop
Re: Entrata in vigore nuovo APE
Tom Bishop ha scritto:Ma questo chiarimento del Mise si applicano anche in Regione Lombardia? E soprattutto riguarda solo vendite e locazioni o anche le fine lavori? Se ho un titolo edilizio risalente a 2 anni fa e devo ora presentare la fine lavori con relativo APE lo devo fare secondo la DGR6480 o la DGR8745?
Ottima domanda...a cui sarebbe molto utile ottenere risposta ufficiale dalla Regione....sopratutto per la questione FINE LAVORI.
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Re: Entrata in vigore nuovo APE
Dalla lettura del chiarimento del MiSE sembrerebbe che l'APE vada fatto con la procedura vigente nel momento della preparazione, dunque non ci sono c***i bisogna farlo la procedura di cui al DGR6480 anche per titoli edilizi antecedenti... Ovvero stante la situazione Cened 2.0 la vedo dura fare la fine lavori...
Tom Bishop
Re: Entrata in vigore nuovo APE
Nel resto d'Italia senza dubbio....ma in Lombardia non è così scontato (secondo me)...Tom Bishop ha scritto:Dalla lettura del chiarimento del MiSE sembrerebbe che l'APE vada fatto con la procedura vigente nel momento della preparazione, dunque non ci sono c***i bisogna farlo la procedura di cui al DGR6480 anche per titoli edilizi antecedenti... Ovvero stante la situazione Cened 2.0 la vedo dura fare la fine lavori...
Re: Entrata in vigore nuovo APE
Potresti far presente che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio vale solo verso la pubblica amministrazione e non verso i privati (per i quali serve il vero atto notorio), e quindi diffidare l'amminstrazione dal diffondere il tuo documento.SuperP ha scritto: Inoltre mi era sfuggito:
obbligo di consegna di XML firmato digitalemente e di copia cartacea dichiarazione sostitutiva... caspita io non ho voglia che la mia carta di identità se ne vada in giro!!
Ma i medici, quando firmano referti, i giudici pure, esce il file con la scritta firmato digitalemtne.. non ci danno la loro carta di identità
Re: Entrata in vigore nuovo APE
ma la firma sull'APE non vale già come dichiarazione sostitutiva di atto notorio e lo stesso per la firma digitale!?
Re: Entrata in vigore nuovo APE
ehm...
saranno almeno due anni che io consegno APE insieme a ricevuta del CEER, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e copia della C.I., oltre all'invio del file con firma digitale (e con marcatura temporale da un annetto).
Questa pagina del sito Cened è stata aggiornata recentemente, con le modifiche da ottobre 2015: http://www.cened.it/ace_010313
Però c'era già prima la spataffiata di elenco, non è vero che si tratta di "un’altra importante novità, introdotta mediante il punto 11.4 dell’Allegato al D.D.U.O. 6480/2015" (anche perché io il loro file della dichiarazione sostitutiva già ce l'avevo in due versioni: la prima con scritto ACE, la seconda con scritto APE e marcatura temporale, ora hanno aggiunto che quest'ultima era obbligatoria solo fino al 30.09.2015).
Comunque, a monte questo...
Ho aperto un thread che non ha avuto nessun riscontro a oggi: viewtopic.php?f=2&t=21069
Sono seriamente preoccupata perché sto facendo un progetto che dovrebbe essere consegnato in primavera e non so come affrontare la L.10 (anche nel preventivo, che non ho ancora presentato per questo): ho bisogno di qualcuno davvero preparato e non voglio semplicemente "far tornare i conti"
saranno almeno due anni che io consegno APE insieme a ricevuta del CEER, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e copia della C.I., oltre all'invio del file con firma digitale (e con marcatura temporale da un annetto).
Questa pagina del sito Cened è stata aggiornata recentemente, con le modifiche da ottobre 2015: http://www.cened.it/ace_010313
Però c'era già prima la spataffiata di elenco, non è vero che si tratta di "un’altra importante novità, introdotta mediante il punto 11.4 dell’Allegato al D.D.U.O. 6480/2015" (anche perché io il loro file della dichiarazione sostitutiva già ce l'avevo in due versioni: la prima con scritto ACE, la seconda con scritto APE e marcatura temporale, ora hanno aggiunto che quest'ultima era obbligatoria solo fino al 30.09.2015).
Comunque, a monte questo...
Ho aperto un thread che non ha avuto nessun riscontro a oggi: viewtopic.php?f=2&t=21069
Sono seriamente preoccupata perché sto facendo un progetto che dovrebbe essere consegnato in primavera e non so come affrontare la L.10 (anche nel preventivo, che non ho ancora presentato per questo): ho bisogno di qualcuno davvero preparato e non voglio semplicemente "far tornare i conti"