Salve a tutti,
volevo avere un chiarimento sul punto 6.5 del DGR 8475. In particolare sulla prima parte del testo:
"A partire dalla data in vigore del presente provvedimento, nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, in occasione di una nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici è obbligatorio progettare e realizzare l'impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per a produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati da fonte di energia rinnovabile."
Da quanto capisco quindi il punto 6.5 è applicabile solo ad edifici successivi all'entrata in vigore del decreto quando questi devono progettare e realizzare la nuova installazione o nel caso di successiva ristrutturazione. Per edifici precedenti la stessa non vale. Se dovesse valere non capisco perchè il legislatore ha voluto specificare "nel caso di nuovi edifici"... è infatti ovvio che nuovi edifici abbiano sempre una nuova installazione di impianti termici, per cui la specificazione non era necessaria.
Grazie.
Delucidazioni DGR 8475
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Re: Delucidazioni DGR 8475
No, si intende per nuovi edifici, o per installazione di nuovi impianti termici o di ristrutturazione di impianti termici, anche in conformità con il disposto del dlgs 28.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Delucidazioni DGR 8475
direi che conta solo il dlg 28, essendoci al suo interno la clausola di rigidizza...
quindi anche in lomabrdia devi fare il solare per i nuovi edifici o per le ristrutturazioni oltre i 1000 mq
per nuovo impianto in edificio esistente o per ristrutturazione di impianto termico non lo devi fare
quindi anche in lomabrdia devi fare il solare per i nuovi edifici o per le ristrutturazioni oltre i 1000 mq
per nuovo impianto in edificio esistente o per ristrutturazione di impianto termico non lo devi fare
Re: Delucidazioni DGR 8475
A mio parere, non è così, in quanto nella DGR 8745 il paragrafo 3.b indica chiaramente il campo di applicazione, il punto 2.zz definisce senza ombra di dubbio cosa si intende per "ristrutturazione" dell'impianto termicosamaba ha scritto:...per nuovo impianto in edificio esistente o per ristrutturazione di impianto termico non lo devi fare
Per ora la "clausola di cedevolezza", da ragione a RL
Re: Delucidazioni DGR 8475
Intendi l'articolo 11 del dlg 28? Secondo l'art. 11.1 vuol dire che in una palazzina degli anni '70 se si sostituisce l'impianto temico (ad esempio da centralizzato si passa ad autonomo) non trattandosi di ristrutturazione rilevante non è necessario, per la produzione di acqua sanitaria, integrare con fonti rinnovabili. In pratica poi l'art. 11.7 abroga il DGR 8475. Ho capito bene?samaba ha scritto:direi che conta solo il dlg 28, essendoci al suo interno la clausola di rigidizza...
quindi anche in lomabrdia devi fare il solare per i nuovi edifici o per le ristrutturazioni oltre i 1000 mq
per nuovo impianto in edificio esistente o per ristrutturazione di impianto termico non lo devi fare