Scomputo volumetrico e variate legge 10

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Cened+, accreditamento tecnici, …
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picchio70
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Scomputo volumetrico e variate legge 10

Messaggio da picchio70 »

Pratica iniziale per nuova costruzione ante 26.10.2009 con relativa legge 10; oggi viene presentata una variante per usufruire dello scomputo volumetrico e viene fatto l'aggiornamento della legge 10 con la procedura vigente. Da una precedente risposta avuta da Cened (ottobre 2010) utilizzo il metodo forfettario perchè considero l'edificio esistente secondo la definizione al capitolo E.4 integrata dalla 14006.
Chiedendo a Cened un altro dubbio (ventilazione 0,3-0,5), mi viene risposto che devo utilizzare il calcolo puntuale perchè la variante è essenziale. Chiedo dove questo è scritto, e al secondo tecnico che mi viene passato (il primo non mi ha saputo rispondere) mi viene risposto che è una loro interpretazione dopo confronti con la Regione: se ho una variante essenziale (ai sensi dell'art. 54 della 12/05) la data si sposta in avanti e quindi ricado dopo il 26.10.2009.
Le mie perplessità aumentano quando facico notare che il volume per il comune non aumenta se c'è lo scomputo, e mi viene risposto che l'aumento c'è a livello di volume riscaldato: chiedo ancora dove questo sia scritto e mi viene detto che non è scritto da nessuna parte ed è una loro interpretazione.
Mi viene detto che forse sarebbe il caso che venga inserita una nuova FAQ (meno male!!!), però per questi casi specifici (!!! sono l'unico ad avere questi problemi???) si può scrivere in Regione.
Da ultimo mi viene detto che la verifica della essenzialità/non essenzialità della Legge 10 spetta al Comune, mentre in fase di certificazione spetta a Cestec secondo l'art. 54 della citata Legge 12.
Dopo 40 minuti di telefonata (!!!), rimango con molti dubbi
Cosa ne pensate???
Grazie
pede82
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Re: Scomputo volumetrico e variate legge 10

Messaggio da pede82 »

Mi sono trovato nel tuo stesso caso e ancora aspetto risposta alla mail mandata a cestec...telefonicamente tempo fa mi era stato indicato di utilizzare il metodo forfettario in quanto l'edificio si considera esistente dato che la data che va considerata è quella del primo protocollo comunale avuto per la DIA o PDC e la mia era ante 26.10.2009, eventuali varianti sostanziali mi era stato detto che non erano da considerarsi come data di presentazione!!

che confusione, mai nulla di certo e di sicuro e pensare che queste norme sono fatte per dare sicurezza e chiarezza ai cittadini!!

Solo a me e Picchio è successo di trovarci in questa situazione? qualcuno ha voglia di darci la sua opinione in merito?

ringrazio anticipatamente...

Buona giornata a tutti.
picchio70
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Re: Scomputo volumetrico e variate legge 10

Messaggio da picchio70 »

pede82 ha scritto:Mi sono trovato nel tuo stesso caso e ancora aspetto risposta alla mail mandata a cestec...telefonicamente tempo fa mi era stato indicato di utilizzare il metodo forfettario in quanto l'edificio si considera esistente dato che la data che va considerata è quella del primo protocollo comunale avuto per la DIA o PDC e la mia era ante 26.10.2009, eventuali varianti sostanziali mi era stato detto che non erano da considerarsi come data di presentazione!!

che confusione, mai nulla di certo e di sicuro e pensare che queste norme sono fatte per dare sicurezza e chiarezza ai cittadini!!

Solo a me e Picchio è successo di trovarci in questa situazione? qualcuno ha voglia di darci la sua opinione in merito?

ringrazio anticipatamente...

Buona giornata a tutti.
... pensavo di essere un extraterrestre, qualcun altro ha il mio problema!!! dai pede82, mal comune mezzo gaudio :lol: :lol: peccato che il mal di pancia rimanga, e quindi si accettano suggerimenti e idee, visto che Cestec un giorno da una medicina e il giorno dopo quella opposta :evil:
picchio70
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Re: Scomputo volumetrico e variate legge 10

Messaggio da picchio70 »

Aggiungo una riflessione ... se per Cestec è da considerarsi variante essenziale ogni aumento di volume SCALDATO sopra i parametri dell'art. 54 della legge 12/05, sono da considerarsi tali tutti i casi in cui un immobile viene progettato inzialmente con fuori terra riscaldata e interrato no, e poi in corso d'opera si decide di riscaldare anche l'interrato? Però il volume urbanistico non cambia, e mi sembra che sia questo lo spirito dell'art. 54 sopracitato. Che cavolo centra il volume scaldato con la legge 12 :?: :?: :?:
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LST
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Re: Scomputo volumetrico e variate legge 10

Messaggio da LST »

Tra le FAQ del Cened:

8.23 Per un permesso di costruire relativo ad un intervento di NUOVA COSTRUZIONE protocollato presso il Comune nel periodo intercorrente tra il 1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009, viene presentata una variante in corso d’opera in data successiva al 26 ottobre 2009, è possibile contestualmente alla dichiarazione di ultimazione lavori redigere l’ACE secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR 5773 così come previsto dal punto 5 del decreto 14006?

Dipende dal tipo di variante in corso d’opera presentata.

Se si configura come una variante essenziale (secondo quanto previsto all’art. 54 della LR 12/05) non è possibile avvalersi di quanto previsto al punto 5 del DDG n. 14006 del 15 dicembre 2009.

La certificazione energetica dovrà dunque essere presentata secondo la procedura di calcolo in vigore al momento della chiusura lavori.

Nel caso di varianti in corso d’opera che non sono considerate essenziali, è possibile utilizzare la modalità prevista al punto 5 del DDG n. 14006 del 15 dicembre 2009 e dunque, a chiusura lavori, depositare l'ACE secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR 5773.

In ogni caso si ricorda che, nel caso di edifici la cui dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di "NUOVA COSTRUZIONE" ovvero "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra l'1.9.2007 e il 25 ottobre 2009, facendo riferimento a quanto riportato nel punto 12.4 della DGR 8745, qualora venga presentata una variante essenziale al titolo abilitativo che alteri le prestazioni energetiche dell’edificio, il proprietario deposita in Comune la relazione tecnica (vedi allegato B alla DGR 8745), aggiornata secondo le varianti introdotte, utilizzando la procedura di calcolo vigente in quel momento.

Qualora venga presentata una variante non essenziale al titolo abilitativo che alteri le prestazioni energetiche dell’edificio, il proprietario deposita in Comune la relazione tecnica aggiornata secondo le varianti introdotte e a tale scopo può utilizzare la procedura di calcolo vigente al momento della presentazione del titolo abilitativo.

picchio70
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Re: Scomputo volumetrico e variate legge 10

Messaggio da picchio70 »

LST ha scritto:Tra le FAQ del Cened:

8.23 Per un permesso di costruire relativo ad un intervento di NUOVA COSTRUZIONE protocollato presso il Comune nel periodo intercorrente tra il 1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009, viene presentata una variante in corso d’opera in data successiva al 26 ottobre 2009, è possibile contestualmente alla dichiarazione di ultimazione lavori redigere l’ACE secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR 5773 così come previsto dal punto 5 del decreto 14006?

Dipende dal tipo di variante in corso d’opera presentata.

Se si configura come una variante essenziale (secondo quanto previsto all’art. 54 della LR 12/05) non è possibile avvalersi di quanto previsto al punto 5 del DDG n. 14006 del 15 dicembre 2009.

La certificazione energetica dovrà dunque essere presentata secondo la procedura di calcolo in vigore al momento della chiusura lavori.

Nel caso di varianti in corso d’opera che non sono considerate essenziali, è possibile utilizzare la modalità prevista al punto 5 del DDG n. 14006 del 15 dicembre 2009 e dunque, a chiusura lavori, depositare l'ACE secondo il modello riportato nell’allegato C alla DGR 5773.

In ogni caso si ricorda che, nel caso di edifici la cui dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di "NUOVA COSTRUZIONE" ovvero "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra l'1.9.2007 e il 25 ottobre 2009, facendo riferimento a quanto riportato nel punto 12.4 della DGR 8745, qualora venga presentata una variante essenziale al titolo abilitativo che alteri le prestazioni energetiche dell’edificio, il proprietario deposita in Comune la relazione tecnica (vedi allegato B alla DGR 8745), aggiornata secondo le varianti introdotte, utilizzando la procedura di calcolo vigente in quel momento.

Qualora venga presentata una variante non essenziale al titolo abilitativo che alteri le prestazioni energetiche dell’edificio, il proprietario deposita in Comune la relazione tecnica aggiornata secondo le varianti introdotte e a tale scopo può utilizzare la procedura di calcolo vigente al momento della presentazione del titolo abilitativo.

Ringraziando per l'intervento, sottolineo però che non discuto sul fatto che si debba usare la nuova procedura per varianti essenziali; le mie perplessità riguardano la distinzione fra "edificio esistente" e "nuova costruzione" con conseguente verifica puntuale dei ponti termici: infatti, proprio nella nuova procedura si dice chiaramente che la differenza fra "edificio esistente" e "nuova costruzione" è la data del permesso di costruire, non la data di varianti (anche essenziali, ma sempre varianti) allo stesso! Perchè il Cestec, sembra dalla telefonata d'accordo con la Regione, mi dice che la variante essenziale fa scattare i avanti la data? Dove è scritto? :evil: :evil: :evil:
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