legge n.99 - 29 Luglio 2009

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

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sasso
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legge n.99 - 29 Luglio 2009

Messaggio da sasso »

Ronin
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Re: legge n.99 - 29 Luglio 2009

Messaggio da Ronin »

si sapeva che sarebbe successo.
non lo trovo neanche così fuori luogo, tutto sommato, visto che prima potevi compilare AQE secondo allegato G: qualcuno si deve essere reso conto che un aqe fatto con l'allegato G non valeva la carta (o i byte) su cui era emesso...
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davidemorcy
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Re: legge n.99 - 29 Luglio 2009

Messaggio da davidemorcy »

Ok...la legge è in vigore dal 15 agosto.....che si fa ora????????
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sasso
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Re: legge n.99 - 29 Luglio 2009

Messaggio da sasso »

ho visto che enea ha pubblicato una faq .. Ora bisogna vedere cosa si fa in lombardia
jerryluis
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Re: legge n.99 - 29 Luglio 2009

Messaggio da jerryluis »

sasso ha scritto:ho visto che enea ha pubblicato una faq .. Ora bisogna vedere cosa si fa in lombardia
Mi sembra fin ovvio, in regione Lombardia, si rispetta la norma nazionale, visto che i contributi nn sono regionali! Altresì noi tecnici possiamo tronare a rapportarci con i privati in un'ottica fiduciaria, visto che non avremo più il problema di un'attributo di "FALSI INDIPENDENTI" che ci aveva attribuito la regione.
Vorrà dire che potrai redigere il progetto per la sostituzione apportando tutte le migliorie che ritieni opportune e non doverti appellare ad un foglio di carta di consigli a posteriori di un intervento fatto spesso alla "garibaldina"!

A me sembra che appena calerà il numero di certificazioni che siamo obbligati a redigere con gli strumenti locali, più si guadagna in fiducia .... perchè di ST..TE palesi da dover spiegare ai committenti dopo che apponevamo il timbro ne ho le scatole abbastanza piene!

P.S.: IL TUTTO SENZA COSTO DIFFERENZIALE TRA CITTADINI LOMBARDI(=i cittadini lombardi hanno dovuto pagare oneri aggiuntivi per i medesimi, se non peggiori servizi!) E CITTADINI ITALIANI!!
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Re: legge n.99 - 29 Luglio 2009

Messaggio da davidemorcy »

56. D - Ho saputo che con la recente legge 99/2009 non è più richiesto l'attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di
impianti termici con caldaie a condensazione. Ma quali sono le modalità operative per potermi avvalere correttamente di questa
semplificazione?
R - L'art. 31 della legge 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15/8/09, abolisce l'obbligo di produrre l'AQE per coloro che intendono
fruire della detrazione del 55% a valere sul comma 347 della Finanziaria 2007. Al momento non ci sono ulteriori chiarimenti da parte
del Ministero Sviluppo Economico su quali debbano essere, invece, i documenti da presentare e pertanto, in attesa di tali
delucidazioni, similmente alle altre casistiche già previste dalla nostra faq 43, si ritiene che coloro che hanno ultimato i lavori prima
del 15/8 siano tenuti a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano
soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it. Qualora questo
non sia ancora strutturato in modo da permettere l'invio del solo allegato E o della documentazione che eventualmente dovesse essere
richiesta dal Ministero, si ritiene che sia consentito l'invio tramite raccomandata semplice esclusivamente per i soggetti che possono
avvalersi della nuova normativa relativa al comma 347.

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Re: legge n.99 - 29 Luglio 2009

Messaggio da davidemorcy »

56. D - Ho saputo che con la recente legge 99/2009 non è più richiesto l'attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di
impianti termici con caldaie a condensazione. Ma quali sono le modalità operative per potermi avvalere correttamente di questa
semplificazione?
R - L'art. 31 della legge 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15/8/09, abolisce l'obbligo di produrre l'AQE per coloro che intendono
fruire della detrazione del 55% a valere sul comma 347 della Finanziaria 2007. Al momento non ci sono ulteriori chiarimenti da parte
del Ministero Sviluppo Economico su quali debbano essere, invece, i documenti da presentare e pertanto, in attesa di tali
delucidazioni, similmente alle altre casistiche già previste dalla nostra faq 43, si ritiene che coloro che hanno ultimato i lavori prima
del 15/8 siano tenuti a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano
soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it. Qualora questo
non sia ancora strutturato in modo da permettere l'invio del solo allegato E o della documentazione che eventualmente dovesse essere
richiesta dal Ministero, si ritiene che sia consentito l'invio tramite raccomandata semplice esclusivamente per i soggetti che possono
avvalersi della nuova normativa relativa al comma 347.

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Re: legge n.99 - 29 Luglio 2009

Messaggio da simcat »

Questo vale per tutte le potenze?
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Re: legge n.99 - 29 Luglio 2009

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jerryluis
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Re: legge n.99 - 29 Luglio 2009

Messaggio da jerryluis »

ketenegh ha scritto:
Attenzione perchè l'estensione è stata fatta con riferimento ad 1 sola unità abitativa...
Quindi più unità servite si dovrà fare l'ACE.
Mentre a me sembra, ma qui sarebeb interessante il confronto visto che ormai ci si scontra con tutte le regolamentaizoni locali, che facendo un cambio di combustibile, diventa una trasformazione di impianto quindi l'ACe dovrebeb essere obbligatorio, sia a livello Nazionale che non indipendentemente dai contributi...
Pertanto la semplificazione dovrebeb riguardare esclusivamente quei casio dove togli la caldaietta e ne monti un'altra...
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Re: legge n.99 - 29 Luglio 2009

Messaggio da mhell »

jerryluis ha scritto: Attenzione perchè l'estensione è stata fatta con riferimento ad 1 sola unità abitativa...
Quindi più unità servite si dovrà fare l'ACE.
per me no

il comma 24 lettera c) diventa:

per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

quindi il discorso della singola unità abitativa vale solo per gli infissi e non per i pannelli e le caldaie
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davidemorcy
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Re: legge n.99 - 29 Luglio 2009

Messaggio da davidemorcy »

Da oggi si opera (si dovrebbe) operare cosi'......

http://finanziaria2009-test.casaccia.en ... sto%202009
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Re: legge n.99 - 29 Luglio 2009

Messaggio da SuperP »

davidemorcy ha scritto:Da oggi si opera (si dovrebbe) operare cosi'......

http://finanziaria2009-test.casaccia.en ... sto%202009
non si vede
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
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Ronin
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Re: legge n.99 - 29 Luglio 2009

Messaggio da Ronin »

a me funzia.
dice che l'allegato A si lascia in bianco, segnando solo la casella dove si dice di averlo letto tutto...
10gradiest
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Re: legge n.99 - 29 Luglio 2009

Messaggio da 10gradiest »

sasso ha scritto:ho visto che enea ha pubblicato una faq .. Ora bisogna vedere cosa si fa in lombardia
Se valeva per solare e serramenti, ora deve valere anche per le caldaie.
Riporto da FAQ Cened:

7.3 Per accedere agli incentivi previsti dalla finanziaria 2008, nel caso di semplice sostituzione degli infissi o per l’installazione di pannelli solari, è necessario dotarsi di ACE secondo le modalità previste in Regione Lombardia?
Anche in Regione Lombardia, ai fine della richiesta delle detrazioni IRPEF del 55%, nel caso di semplice sostituzione di infissi ed installazione di pannelli solari non è necessario produrre l'ACE. Così come specificato nella Circolare n. 16381 del 27 dicembre 2007, la necessità di dotazione della certificazione energetica al fine di usufruire delle detrazioni fiscali previste dallo Stato, non può essere imputata alla Regione Lombardia.
10gradiest
HUGO
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Re: legge n.99 - 29 Luglio 2009

Messaggio da HUGO »

Per quanto riguarda l’esenzione di ACE per comma 347, pensate che questa si applichi solo in caso di sostituzione di caldaie ( e agggiungo io anche all'installazione di pannelili a pavimento) oppure sia estendibile a tutti gli interventi previsti all’Art 3 punto 2 del DM 19/02/07 come modificato dal DM 7/4/2008
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Betu
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Re: legge n.99 - 29 Luglio 2009

Messaggio da Betu »

HUGO ha scritto:Per quanto riguarda l’esenzione di ACE per comma 347, pensate che questa si applichi solo in caso di sostituzione di caldaie ( e agggiungo io anche all'installazione di pannelili a pavimento) oppure sia estendibile a tutti gli interventi previsti all’Art 3 punto 2 del DM 19/02/07 come modificato dal DM 7/4/2008
secondo me si applica al comma 347 e quindi a tutto quello che rientra in tale comma compreso la sostituzione del sistema emissivo... sbaglio?
girondone
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Re: legge n.99 - 29 Luglio 2009

Messaggio da girondone »

scusate,
avevo letto tutto il post tempo fa... ma non ricordo più se il problema è stato già sollevato...
parlando di liguria....
per cambio generatore + termostatiche per fare il 55%
all'enea, fino a che non modificano il sito si può mandare l'all e cartaceo come da faq 56
rimane però l'ibbligo (correggetemi se sbaglio) di fare l'ace come richiesto dal 311 art 6 comma 1ter!
non si invia all'ena ma si deve fare, come lo si doveva fare e conservare anche prima della legg 99

giusto?
quindi in pratica cambia poco o niente.... salta solo l'aqe
girondone
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Re: legge n.99 - 29 Luglio 2009

Messaggio da girondone »

nessun parere?
:(
ketenegh
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Re: legge n.99 - 29 Luglio 2009

Messaggio da ketenegh »

Se non esistono norme regionali liguri contrarie (non lo so, non credo), il 311 art 6 comma 1ter è superato proprio dalla 99/2009 nello specifico delle caldaie. Così come l'anno scorso è stato superato dalla finanziaria per i pannelli solari ed i serramenti.
Qui ci sono altri 46 post sull'argomento http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=11&t=7640


Ghe l'emmu in to streppo
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