INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

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GE-NEER2
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INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da GE-NEER2 »

Buongiorno a tutti,
avrei piacere di conoscere cosa ne pensate a riguardo della seguante situazione:
Intervento di rifacimento della copertura condominiale 345a
Condominio costituito da n appartamenti/condomini
Tutti i condomini sostengono la spesa secondo la ripartizione millesimale (compresi i proprietari dei fondi e delle cantine)
Chiaramente nel caso di condominio termoautonomo redigo n allegati E ed n allegati A, mentre nel caso di centralizzato 1 allegato A e 1 Allegato E

I proprietari delle cantine/fondi , che sostengono anch'essi una spesa per un intervento di riqualificazione energetica, hanno diritto alla detrazione?

Io penso che tutti quelli che sostengono la spesa per un intervento migliorativo da un punto di vista energetico abbiano diritto alla detrazione, anche se direttamente non hanno nessun beneficio energetico, in quanto nel caso di condomino termoautonomo, tutti gli appartamenti portano in detrazione la spesa, ma solo quelli del piano sottotetto hanno un reale beneficio.
Sarebbe “poco” democratico prevedere una diversificazione tra i vari proprietari.

Grazie e buon lavoro
GE-NEER2
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Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da GE-NEER2 »

Dai Ragazzi nessuno ha un'idea sull'argomento.....nessuno fa pratiche per interventi condominiali...?
:D
megaing
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Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da megaing »

Ti do il seguente spunto: ma le cantine sono scaldate?
GE-NEER2
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Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da GE-NEER2 »

Chiaramente non sono riscaldate ma l'intervento è condominiale....non si tratta di un intervento di riqualificazione enrgetica interno alle cantine....

Allego risposta AdE:

Testo richiesta informazioni:
Buongiorno,..nel caso di interventi di riqualificazione energetica 55% su parti comuni condominiali (ad esempio coibentazione copertura), trattandosi di una spesa sostenuta da tutti i condomini, compresi i proprietari delle cantine/fondi, hanno tutti diritto alla detrazione di cui sopra?..Grazie buon lavoro, cordiali saluti.



Testo risposta:
Gentile contribuente,
come specificato al punto 3.2 della circolare N.57 del 24/2/1998 relativa alla detrazione del 36 per cento ed applicabile anche nel caso di lavori di riqualificazione energetica, "in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate ai fini del calcolo della detrazione soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Utilizzando, quindi, un principio di "prevalenza" della funzione residenziale rispetto all'intero edificio, e' possibile ammettere alla detrazione fiscale, nel caso delle spese sostenute per le parti comuni di un edificio anche il proprietario e il detentore di unita' immobiliari non residenziali (purche' soggetto passivo dell'Irpef) qualora la superficie complessiva delle unita' immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento." L'importo detraibile compete sulla base della tabella millesimale e della delibera assembleare di approvazione dei lavori (circolari 121/E e 57/E del 1998).
Distinti saluti



Direi che la detrazione spetta a tutti....
Ciao
megaing
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Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da megaing »

Mah, nella risposta si parla genericamente di unità non residenziali. In ogni caso non è specificato che si tratta di unità immobiliari non dotate di impianto di riscaldamento. Rimango dell'avviso (ma può darsi che sbagli) che pur trattandosi di intervento condominiale, possono beneficiare della detrazione 55 % solo le unità dotate di impianto di riscaldamento. Se per assurdo sotto l'immobile ci fossero cinque piani di autorimessa interrata, anche i proprietari dei box potrebbero usufruire della detrazione fiscale! Ti consiglierei di riformulare più specificatamente la domanda all'ENEA, anche per tua maggiore salvaguardia. Ciao.
cri_15
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Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da cri_15 »

Secondo me, per analogia, scaricano tutti.
Anche i condomini dei piani non a contatto col tetto non hanno risparmio energetico, però detraggono.
megaing
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Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da megaing »

Certo. Però la loro unità immobiliare è riscaldata ....
cri_15
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Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da cri_15 »

Allora potrebbero dire che non pagano l'isolamento del tetto?
megaing
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Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da megaing »

In effetti a mio avviso, volendo fare le cose in regola, il discorso è complesso. Non confondiamo pero' la ripartizione delle spese condominiali con la possibilità di detrazione del 55 %. Se il sistema tetto, comprensivo dell'isolamento, è definito come parte comune ad esempio nel regolamento di condominio, tutti i condomini devono partecipare alla spesa complessiva. Se il tetto non era in precedenza isolato, allora potrebbe trattarsi di un'innovazione e la spesa (solo dell'isolamento) potrebbe essere a carico dei soli condomini che ne hanno beneficio. Diventa materia da avvocati, ed ogni caso puo' essere diverso.
ketenegh
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Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da ketenegh »

Non complicatevi la vita con argomenti che non sono rilevanti ai fini normativi 55%.
- La copertura è una parte condominiale.
- L'assemblea condominiale delibera i lavori e decide come suddividere le spese.
- L'amministratore paga le spese (con bonifico) e le ripartisce secondo quello che ha deciso l'assemblea.
- I condomini pagano all'amministratore quanto dovuto nel modo che vogliono, magari nei termini. -- Chi prepara la pratica 55%, consegna tutto il pacchetto di documenti all'amministratore.
- L'amministratore prepara una bella dichiarazione in cui indica la spesa, la suddivisione e che la documentazione è in suo possesso.
- Ciascun condomino porta serenamente la dichiarazione al CAF od al commercialista (o se la tiene se fa da se) e detrae quanto ha speso.

La risposta di ENEA è deprimente e non pertinente. Basa la sua motivazione su una circolare relativa al 36% che distingue la detraibilità in funzione della destinazione residenziale o meno dell'immobile.
Una delle fondamentali differenze tra detrazioni 36% e 55% è che le prime sono riservate al solo residenziale, ma le seconde sono per tutte le destinazioni d'uso!
GE-NEER2
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Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da GE-NEER2 »

ketenegh ha scritto:Non complicatevi la vita con argomenti che non sono rilevanti ai fini normativi 55%.
- La copertura è una parte condominiale.
- L'assemblea condominiale delibera i lavori e decide come suddividere le spese.
- L'amministratore paga le spese (con bonifico) e le ripartisce secondo quello che ha deciso l'assemblea.
- I condomini pagano all'amministratore quanto dovuto nel modo che vogliono, magari nei termini. -- Chi prepara la pratica 55%, consegna tutto il pacchetto di documenti all'amministratore.
- L'amministratore prepara una bella dichiarazione in cui indica la spesa, la suddivisione e che la documentazione è in suo possesso.
- Ciascun condomino porta serenamente la dichiarazione al CAF od al commercialista (o se la tiene se fa da se) e detrae quanto ha speso.

La risposta di ENEA è deprimente e non pertinente. Basa la sua motivazione su una circolare relativa al 36% che distingue la detraibilità in funzione della destinazione residenziale o meno dell'immobile.
Una delle fondamentali differenze tra detrazioni 36% e 55% è che le prime sono riservate al solo residenziale, ma le seconde sono per tutte le destinazioni d'uso!

Sono perfettamente d'accordo con te e allo stesso modo la pensa il mio commercialista e il Direttore dell'AdE della mia zona.
Il problema a mio modo di vedere è relativo alla redazione della pratica:
-se il condominio ha un impianto centralizzato fai un'unica pratica e non ci sono problemi;
- se gli appartamenti sono termoautonomi devi fare una pratica per ogni unità immobiliare (come indicato nelle FAQ ENEA), però ovviamente il sistema non permette di regidere un Allegato A e un Allegato E ad esempio per una cantina, quindi quella parte di condomini (che hanno sostenuta la spesa come tutti gli altri) risultano sprovvisti di pratica.

come ci si comporta secondo voi:
E' sufficiente una dichiarazione?
E' sufficiente l'Asseverazione di conformità dell'Intervento e la Ricevutra di Pagamento rilasciata dall'amministrazione?
ketenegh
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Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da ketenegh »

risultano sprovvisti di pratica
Grazie della solidarietà, ma forse dovestri rileggere quello che ho scritto.
Continui ad impostare l'argomento in modo complicato e sbagliato.

- la documentazione fiscale dell'intervento è UNA, è quella del Condominio, anche se composta da n pratiche ENEA.
- la documentazione (tutto il malloppo, comprese le certificazioni energetiche) deve essere consegnato all'amministratore che lo metterà da parte, probabilmente senza neanche guardarlo e lo conserverà per tutto il tempo necessario (10 anni) senza dare nulla ai condomini.
- gli allegati (con indicato su tutti che è il condominio che ha sostenuto la spesa) li fai per quegli immobili che ha senso farli. Senza troppe preoccupazioni.
- quello che vale è il documento che farà l'amministratore dove dichiarerà che la documentazione è presso di lui e dove indicherà le somme sborsate dai condomini, compresi quelli delle cantine.
- in sede di dichiarazione di redditi, i condomini, compresi quelli che hanno solo le cantine, non devono presentare altro che la dichiarazione dell'amministratore, nessun allegato.
- se il totale degli importi degli allegati E non coincide con il totale della dichiarazione dell'amministratore (a parte che nessuno se ne accorgerà) è un problema della procedura, non tuo.
GE-NEER2
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Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da GE-NEER2 »

ketenegh ha scritto:
risultano sprovvisti di pratica
Grazie della solidarietà, ma forse dovestri rileggere quello che ho scritto.
Continui ad impostare l'argomento in modo complicato e sbagliato.

- la documentazione fiscale dell'intervento è UNA, è quella del Condominio, anche se composta da n pratiche ENEA.
- la documentazione (tutto il malloppo, comprese le certificazioni energetiche) deve essere consegnato all'amministratore che lo metterà da parte, probabilmente senza neanche guardarlo e lo conserverà per tutto il tempo necessario (10 anni) senza dare nulla ai condomini.
- gli allegati (con indicato su tutti che è il condominio che ha sostenuto la spesa) li fai per quegli immobili che ha senso farli. Senza troppe preoccupazioni.
- quello che vale è il documento che farà l'amministratore dove dichiarerà che la documentazione è presso di lui e dove indicherà le somme sborsate dai condomini, compresi quelli delle cantine.
- in sede di dichiarazione di redditi, i condomini, compresi quelli che hanno solo le cantine, non devono presentare altro che la dichiarazione dell'amministratore, nessun allegato.
- se il totale degli importi degli allegati E non coincide con il totale della dichiarazione dell'amministratore (a parte che nessuno se ne accorgerà) è un problema della procedura, non tuo.
Si hai ragione sono io che penso di consegnare le partiche ai vari condomini e mi incasino da solo...ciao Grazie
megaing
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Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da megaing »

ketenegh ha scritto:
risultano sprovvisti di pratica
Grazie della solidarietà, ma forse dovestri rileggere quello che ho scritto.
Continui ad impostare l'argomento in modo complicato e sbagliato.

- la documentazione fiscale dell'intervento è UNA, è quella del Condominio, anche se composta da n pratiche ENEA.
- la documentazione (tutto il malloppo, comprese le certificazioni energetiche) deve essere consegnato all'amministratore che lo metterà da parte, probabilmente senza neanche guardarlo e lo conserverà per tutto il tempo necessario (10 anni) senza dare nulla ai condomini.
- gli allegati (con indicato su tutti che è il condominio che ha sostenuto la spesa) li fai per quegli immobili che ha senso farli. Senza troppe preoccupazioni.
- quello che vale è il documento che farà l'amministratore dove dichiarerà che la documentazione è presso di lui e dove indicherà le somme sborsate dai condomini, compresi quelli delle cantine.
- in sede di dichiarazione di redditi, i condomini, compresi quelli che hanno solo le cantine, non devono presentare altro che la dichiarazione dell'amministratore, nessun allegato.
- se il totale degli importi degli allegati E non coincide con il totale della dichiarazione dell'amministratore (a parte che nessuno se ne accorgerà) è un problema della procedura, non tuo.

Concordo ovviamente anch'io su tutto, nel senso che alcuni argomenti sono materia per commercialisti o avvocati più che per tecnici. Non ho però capito cosa intendi con ".... per quegli immobili che ha senso farli .......": a tuo avviso un'unità immobiliare costituita da una cantina oppure da un box, non riscaldati, possono usufruire delle detrazioni 55%?
ketenegh
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Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da ketenegh »

No, ma il proprietario di una sola cantina (non di appartamenti) che è condomino nell'edificio di cui si parla, partecipa alle spese dell'isolamento del tetto e può detrarre per la sua quota. Questo anche se non esisteranno allegati A o E della cantina.
megaing
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Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da megaing »

Scusami ma mi sembra che nella tua risposta ti contraddici. In un primo momento rispondi "no" alla mia domanda, poi invece ritieni la cosa possibile. La cantina non riscaldata è situata al di fuori dell'edificio (secondo la definizione normativa), quindi non può usufruire della detrazione del 55%. Una delle condizioni per poter usufruire della suddetta detrazione è che l'edificio sia riscaldato. Pensa ad esempio al caso di un'unità immobiliare costituita da un sottotetto non riscaldato facente parte di un'edificio condominiale; in un caso del genere l'isolamento per poter essere detratto al 55% deve essere realizzato a pavimento del sottotetto. Identicamente per le cantine non riscaldate: l'isolamento deve essre realizzato a soffitto delle cantine stesse, pena la non applicabilità del 55%. I proprietari di parti non riscaldate potranno detrarre la spesa al 36 %.
ketenegh
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Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da ketenegh »

Scusami tu, ma non capisco la pertinenza dei tuoi esempi. Rimaniamo sul caso specifico: la documentazione di un intervento di isolamento di una parte condominiale cioè il tetto (le solette tra i piani, compresi quelli che citi di sottotetti e cantine, riscaldati o meno che siano, non sono parti condominiali). Queste spese, nei limiti di qualità e quantità imposti dalla normativa, sono a carico di tutti i condomini e sono sicuramente sono detraibili da TUTTI i condomini, in base alla quota di proprietà, a meno di decisioni diverse dell'assemblea condominiale.
Discutevamo su come su come si gestisce la documentazione che sostengo debba essere documentazione del condominio, da conservare a cura del condominio. Sostengo che, da parte dell'amministratore, non debba essere distribuito ai singoli condomini null'altro che la relazione sulla delibera di suddivisione delle spese e sull'effettivo incasso delle spese.
Comunque è materia di opinione (o di interpretazione) ed ognuno è libero della sua che vale, per legge tributaria, esattamente come quella dei commercialisti o degli avvocati.
megaing
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Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da megaing »

OK. Su tutto ciò siamo d'accordo. Ma veramente si discuteva sulla possibilità di detrazione fiscale del 55 % per quelle unità immobiliari tipo cantine o box auto non riscaldate, a seguito di intervento di isolamento della copertura dell'edificio. I miei esempi erano rivolti a quello. Evidentemente essendo il tetto una parte comune la spesa è detraibile, ma a tuo avviso in quale misura? 36 % o 55 %?
ketenegh
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Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da ketenegh »

Si è sempre parlato di comma 345.
Ci provo ancora una volta, poi mi arrendo.
- Il tetto è una parte condominiale.
- E' proprietà indivisa dei condomini a ciascuno dei quali compete una certa quota millesimale.
- Si fa un intervento che rientra nelle prerogative tecniche previste per le detrazioni 55%.
- L'intervento è pagato, nella norma dai condomini tutti (oppure secondo quello che ha deciso l'assemblea).
- Le detrazioni le relative spettano ai condomini tutti, secondo quanto hanno pagato, perchè sono i proprietari del tetto.
- Niente importa che cosa i condomini posseggano in modo esclusivo, a che piano si trovi, se sia riscaldato o meno.
Comunque è materia di opinione (o di interpretazione) ed ognuno è libero della sua
megaing
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Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da megaing »

Uno dei presupposti fondamentali per l'applicabilità delle detrazioni fiscali in termini di risparmio energetico è che l'edificio sia riscaldato. Pertanto a mio avviso, interpretando alla lettera la legge, unità immobiliari non dotate di impianto di riscaldamento non possono beneficiarne. Altri pareri (possibilmente motivati)?
gianna63
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Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da gianna63 »

megaing ha scritto:Uno dei presupposti fondamentali per l'applicabilità delle detrazioni fiscali in termini di risparmio energetico è che l'edificio sia riscaldato. Pertanto a mio avviso, interpretando alla lettera la legge, unità immobiliari non dotate di impianto di riscaldamento non possono beneficiarne. Altri pareri (possibilmente motivati)?
A me la cosa sembra chiarissima, anche se è più materia da commercialista o fiscalista.
Se le cantine sono tenute a pagare quote di un intervento condominiale di risparmio enegetico, nella stessa misura potranno beneficiare delle relative detrazioni.
Secondo te, visto che la spesa sarà divisa per millesimi di proprietà, gli inquilini che pagano per l'appartamento con relativa cantina e/o box nelle detrazioni dovranno scorporare la quota che hanno pagato per la propria cantina/box?
a_brettyou
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Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da a_brettyou »

Uno dei presupposti fondamentali per l'applicabilità delle detrazioni fiscali in termini di risparmio energetico è che l'edificio sia riscaldato. Pertanto a mio avviso, interpretando alla lettera la legge, unità immobiliari non dotate di impianto di riscaldamento non possono beneficiarne
.
Il presupposto che citi è quello che definisce i requisiti tecnici dell'intervento. Infatti il tetto copre ambienti riscaldati. Non stai facendo il soffitto delle cantine.
Chi ha titolo di beneficiare sono i proprietari del tetto, cioè i condomini tutti.
Stai facendo una gran confusione. Prova a resettare tutti i tuoi presupposti. gianna e ketenegh hanno le idee chiare o meglio, quelle giuste.
Zannabianca
Messaggi: 200
Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51

Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da Zannabianca »

Scusate
La situazione è come quella del cane se si morde la coda.
Partendo dai due concetti esposti entrambi hanno ragione.
Però non bisogna dimenticare lo spirito di questa legge: agevolare chi già spende per il riscaldamento.
Il proprietario della cantina non spende per il riscaldamento pertanto non vedo come possa avere i requisiti per fare l'agevolazione fiscale del 55%.
La delibera dell'assemblea condominiale non credo possa andare contro alla legge, quindi la suddivisione delle spese condominiali dovrà considerare le spese che il proprietario dell'appartamento potrà portare in detrazione e le spese del proprietario della cantina che non potrà portare in detrazione.
ketenegh
Messaggi: 1169
Iscritto il: sab giu 13, 2009 09:30

Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da ketenegh »

Però non bisogna dimenticare lo spirito di questa legge: agevolare chi già spende per il riscaldamento. Il proprietario della cantina non spende per il riscaldamento pertanto non vedo come possa avere i requisiti per fare l'agevolazione fiscale del 55%.

Mi spiace per la coda del cane, ma interpretare le intenzioni del legislatore (per info, è definita interpretazione sistematica) è sempre molto scivoloso. Secondo la tua affermazione, il proprietario di un alloggio in affitto, che effettua interventi detraibili, non può detrarre perchè è l'inquilino che paga il riscaldamento.
La delibera dell'assemblea condominiale non credo possa andare contro alla legge
La tua è una visione un po' romantica del diritto condominiale. Hai mai provato a frequentare qualche assemblea?
Ti informo che, in quel contesto, le spese condominiali debbono suddividere secondo il codice civile. Contro la legge sono le suddivisioni non conformi.
Se però conosci un articolo od una sentenza che norma che le spese condominiali possano suddividersi in funzione delle detrazioni 55%... pronto ad imparare cose nuove.
megaing
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Re: INTERVENTO CONDOMINIALE COMMA 345

Messaggio da megaing »

Tralasciando commenti circa la confusione dei partecipanti alla discussione ......, e ribadendo che la materia deve essere più di competenza di commercialisti ed avvocati che di tecnici, riporto in seguito le risposte dell'ENEA.

Le valutazioni dei tecnici dell'ENEA non possono sostituirsi al legislatore nell'interpretazione delle leggi, ma costituiscono comunque una fonte autorevole.

Come diceva giustamente ketenegh, nella pratica Enea le eventuali unità immobiliari non riscaldate non compaiono, nè in caso di impianto centralizzato nè in caso di impianto singolo; quindi spetterebbe poi al commercialista del proprietario delle unità non riscaldate decidere se inserire la detrazione fiscale del 55% nella dichiarazione dei redditi, escludendo la responsabilità di noi tecnici.

L'ultima parola però dovrebbe spettare all'AdE, però con una Risoluzione, e non con una risposta come quella data a ge-nner2 che non centra assolutamente l'argomento.

Probabilmente non ci saranno mai controlli, in caso contrario sono sicuro che ne vedremmo delle belle (vedi, nei primi anni, isolamento della copertura di sottotetti non riscaldati, ecc).


>Salve, i titolari di u.i. non riscaldate non possono richiedere la detrazione del 55% (per il 36% consulti l'apposita guida dell'agenzia delle entrate).
Inoltre, la coibentazione della copertura è detraibile solo per la quota parte di falda o solaio che copre locali riscaldati, in base
alla logica della faq 49 in
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf

Cordiali Saluti
ENEA
cz



>Buongiorno.

Ringrazio per la cortese e sollecita risposta, che però Vi chiederei gentilmente di specificare meglio, in quanto il quesito riguarda l'intervento di isolamento della copertura di un edificio condominiale
riscaldato nel quale sono presenti anche unità immobiliari non riscaldate, che contribuiscono alla spesa di rifacimento del tetto secondo la ripartizione millesimale di comproprietà.
L'immobile risulta quindi nel complesso riscaldato (unità immobiliari a destinazione residenziale, commerciale, ecc.), ma il tetto serve da copertura anche ad unità immobiliari (tipo cantine, box o magazzini) non riscaldate.

Secondo la Vostra risposta, esclusivamente le unità immobiliari riscaldate hanno diritto a beneficiare della detrazione fiscale per risparmio energetico al 55 %, contrariamente a quelle non riscaldate dello stesso edificio, che potrebbero però usufruire di altri tipi di detrazione (come quella al 36 % riguardante i lavori di manutenzione straordinaria).
Grazie.
Distinti saluti.

>Salve,
come da faq 37 in http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf
la detrazione non è ammessa nel caso di immobili non riscaldati, ad eccezione delle opere di cui al comma 346.

Cordiali Saluti
ENEA
cz


>Buongiorno.
In riferimento alla vostra FAQ nº 24 gradirei cortesemente conoscere il Vostro parere sul seguente argomento.
In caso di intervento su edificio condominiale che preveda ad esempio la manutenzione straordinaria della copertura con il relativo isolamento (comma 345), le eventuali unità immobiliari non dotate di impianto di riscaldamento, del tipo cantine o magazzini o box auto, che evidentemente partecipano alla spesa di rifacimento del tetto in misura proporzionale alla propria quota millesimale di comproprietà, possono beneficiare della detrazione fiscale del 55%?
A mio avviso, poiché la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali al 55% riguarda esclusivamente le opere volte al risparmio energetico, le unità immobiliari non dotate di impianto di riscaldamento, che ovviamente si trovano al di fuori del sistema edificio-impianto, non possono beneficiarne, indipendentemente dalla fattibilità complessiva dell'intervento (nell'edificio sono esistenti altre unità riscaldate che invece possono beneficiarne).

Ciò vale a maggior ragione in caso di edificio con impianti autonomi, anche perché non sarebbe possibile seguire la procedura richiesta, ovvero predisporre gli allegati A ed E per le unità non riscaldate.

Inoltre nel caso in cui l'isolamento non fosse già presente in precedenza (caso molto frequente), l'intervento di isolamento della copertura (inteso come mera fornitura e posa del solo isolamento) a livello condominiale potrebbe essere configurato come un'innovazione, in quanto non tutti i
Condomini ne trarrebbero beneficio.

Pertanto, sempre a mio avviso, le unità immobiliare non riscaldate non possono usufruire delle detrazioni fiscali al 55 %, bensì di quelle al 36 % relative alle ristrutturazioni, ed eventualmente potrebbero non pagare la quota di intervento corrispondente al solo isolamento.

RingraziondoVi per l'attenzione porgo distinti saluti.


>

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