347 semplificato
Moderatore: Edilclima
347 semplificato
Una conferma: la semplificazione per il comma 347 senza più ACE e allegato A è valida per qualsiasi destinazione d'uso (anche non residenziale) e potenza del generatore (anche maggiore 100 kw)?
Grazie
Grazie
Re: 347 semplificato
A quanto mi risulta si parla di unica unità catastale..non si fanno altre differenze.
Re: 347 semplificato
"L'unica unità immobiliare" vale solo per i serramenti e non per i generatori di calore.
Re: 347 semplificato
Quindi un condominio passa come semplificato???
Re: 347 semplificato
Per la sostituzione di generatori di calore: certamente si.
Re: 347 semplificato
Devi comunque fare il calcolo dell'energia risparmiata.
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: 347 semplificato
e nei casi con potenze > 100 kW diagnosi energeticatagio ha scritto:Devi comunque fare il calcolo dell'energia risparmiata.
Andrea Diqui
Re: 347 semplificato
....... eventualmente con il metodo semplificato proposto da ENEA ........tagio ha scritto:Devi comunque fare il calcolo dell'energia risparmiata.
Re: 347 semplificato
Andrea_Diqui ha scritto:e nei casi con potenze > 100 kW diagnosi energeticatagio ha scritto:Devi comunque fare il calcolo dell'energia risparmiata.
.... non necessariamente perché vengono sicuramente rispettate le prescrizioni del D.Lgs. 311 allegato I comma 4 ......
Re: 347 semplificato
anche quest'anno?tagio ha scritto:Devi comunque fare il calcolo dell'energia risparmiata.
non è che il sito ENEA 2010 calcola automaticamente il risparmio come per serramenti e solare termico?
Re: 347 semplificato
Scusa, ma l'obbligo della diagnosi nasce dalle verifiche ex legge 10, non dal 55%, giusto?Andrea_Diqui ha scritto:e nei casi con potenze > 100 kW diagnosi energeticatagio ha scritto:Devi comunque fare il calcolo dell'energia risparmiata.
Grazie
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: 347 semplificato
io invece direi di si... vedi art. 4 comma 5 DPR 59/09megaing ha scritto:Andrea_Diqui ha scritto:e nei casi con potenze > 100 kW diagnosi energeticatagio ha scritto:Devi comunque fare il calcolo dell'energia risparmiata.
.... non necessariamente perché vengono sicuramente rispettate le prescrizioni del D.Lgs. 311 allegato I comma 4 ......
Andrea Diqui
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: 347 semplificato
Si deriva dagli obblighi del DPR 59/09; e comunque li devi rispettare anche se fai il 55%picchio70 ha scritto:Scusa, ma l'obbligo della diagnosi nasce dalle verifiche ex legge 10, non dal 55%, giusto?Andrea_Diqui ha scritto:e nei casi con potenze > 100 kW diagnosi energeticatagio ha scritto:Devi comunque fare il calcolo dell'energia risparmiata.
Grazie
Andrea Diqui
Re: 347 semplificato
...... ribadisco che la diagnosi non è necessaria, in forza dellart. 4 comma 6 del DPR 59/09 ......Andrea_Diqui ha scritto:io invece direi di si... vedi art. 4 comma 5 DPR 59/09megaing ha scritto:Andrea_Diqui ha scritto: e nei casi con potenze > 100 kW diagnosi energetica
.... non necessariamente perché vengono sicuramente rispettate le prescrizioni del D.Lgs. 311 allegato I comma 4 ......
Re: 347 semplificato
Mi spiego meglio.
A mio avviso qualora vengano rispettate le disposizioni del comma 6, automaticamente non diventa obbligatoria la relazione (art. 8, comma 1, D.Lgs. 192) di cui al comma 5; se non è obbligatoria la relazione decade l'obbligo dell'allegato (diagnosi energetica).
A mio avviso qualora vengano rispettate le disposizioni del comma 6, automaticamente non diventa obbligatoria la relazione (art. 8, comma 1, D.Lgs. 192) di cui al comma 5; se non è obbligatoria la relazione decade l'obbligo dell'allegato (diagnosi energetica).
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: 347 semplificato
Quello da te citato parla di mera sostituzione dei generatori di calore....megaing ha scritto:Mi spiego meglio.
A mio avviso qualora vengano rispettate le disposizioni del comma 6, automaticamente non diventa obbligatoria la relazione (art. 8, comma 1, D.Lgs. 192) di cui al comma 5; se non è obbligatoria la relazione decade l'obbligo dell'allegato (diagnosi energetica).
Andrea Diqui
Re: 347 semplificato
...... che mi sembra sia proprio il caso della sostituzione prevista dal comma 347 .....
Ci sarebbe eventualmente da discutere sui casi di modifica dell'alimentazione del generatore di calore (ad esempio da liquido a gassoso).
Ci sarebbe eventualmente da discutere sui casi di modifica dell'alimentazione del generatore di calore (ad esempio da liquido a gassoso).
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: 347 semplificato
e direi anche sulla potenza del generatore, sull'eventuali modifiche alla distribuzione (pompe), della regolazione (centralina) e dei corpi corpi scaldanti, nonchè sul sistema di evacuazione dei fumi... a mio giudizio, salvo casi particolari, parlare di mera sostituzione sopra i 100 kW è un po dura...megaing ha scritto:...... che mi sembra sia proprio il caso della sostituzione prevista dal comma 347 .....
Ci sarebbe eventualmente da discutere sui casi di modifica dell'alimentazione del generatore di calore (ad esempio da liquido a gassoso).
Andrea Diqui
Re: 347 semplificato
Distinguiamo la pratica di detrazione fiscale (oggetto della domanda) dagli obblighi derivanti dal D.Lgs. 192 e smi.
Per quanto riguarda il 55 % non sussiste più l'obbligo della compilazione dell'allegato A in caso di sostituzione dei generatori di calore.
Il calcolo del risparmio può essere effettuato, per destinazione d'uso residenziale, con il metodo semplificato proposto da ENEA.
La pratica del 55 % è disgiunta dal rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 192, nel senso che come molti fanno, in assenza di autorizzazione edilizia (DIA o PdC) non si presenta nulla in Comune.
In merito agli obblighi dettati dal 192 ho riflettuto in particolare sulla differenza tra "sostituzione" e "mera sostituzione" del generatore di calore.
Purtroppo il legislatore non ha definito la "mera sostituzione" ma solo la sostituzione, ovvero la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10 % alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze; leggendo strettamente la definizione non sono vietate (ma neppure consentite!) sostituzioni di altre parti impiantistiche.
Per "mera sostituzione" si potrebbe comunque effettivamente intendere la sostituzione del solo generatore di calore.
Allora probabilmente la norma nazionale dovrebbe essere letta nel seguente modo.
- Nuovo impianto, ristrutturazione, sostituzione del generatore di calore: rispetto del rendimento globale medio stagionale.
-Solo in caso di "mera sostituzione", quindi sostituzione esclusiva del generatore di calore, qualora non si riesca a rispettare il rendimento globale medio stagionale occorre rispettare il rendimento termico utile, presenza di centralina di termoregolazione, ecc. ......
(mi chiedo però: se la centralina non fosse presente non si potrebbe installarne una nuova poiché si rientrerebbe nuovamente nel caso di "sostituzione"?).
Pertanto in primis occorre sempre effettuare la verifica del rendimento globale medio stagionale.
Se il ragionamento è corretto, in caso di potenze superiori a 100 kW, occorre sempre anche la diagnosi energetica, come tu giustamente sostieni.
Per quanto riguarda il 55 % non sussiste più l'obbligo della compilazione dell'allegato A in caso di sostituzione dei generatori di calore.
Il calcolo del risparmio può essere effettuato, per destinazione d'uso residenziale, con il metodo semplificato proposto da ENEA.
La pratica del 55 % è disgiunta dal rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 192, nel senso che come molti fanno, in assenza di autorizzazione edilizia (DIA o PdC) non si presenta nulla in Comune.
In merito agli obblighi dettati dal 192 ho riflettuto in particolare sulla differenza tra "sostituzione" e "mera sostituzione" del generatore di calore.
Purtroppo il legislatore non ha definito la "mera sostituzione" ma solo la sostituzione, ovvero la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10 % alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze; leggendo strettamente la definizione non sono vietate (ma neppure consentite!) sostituzioni di altre parti impiantistiche.
Per "mera sostituzione" si potrebbe comunque effettivamente intendere la sostituzione del solo generatore di calore.
Allora probabilmente la norma nazionale dovrebbe essere letta nel seguente modo.
- Nuovo impianto, ristrutturazione, sostituzione del generatore di calore: rispetto del rendimento globale medio stagionale.
-Solo in caso di "mera sostituzione", quindi sostituzione esclusiva del generatore di calore, qualora non si riesca a rispettare il rendimento globale medio stagionale occorre rispettare il rendimento termico utile, presenza di centralina di termoregolazione, ecc. ......
(mi chiedo però: se la centralina non fosse presente non si potrebbe installarne una nuova poiché si rientrerebbe nuovamente nel caso di "sostituzione"?).
Pertanto in primis occorre sempre effettuare la verifica del rendimento globale medio stagionale.
Se il ragionamento è corretto, in caso di potenze superiori a 100 kW, occorre sempre anche la diagnosi energetica, come tu giustamente sostieni.
Re: 347 semplificato
D'accordo con Andrea, direi senz'altro che oltre i 100KW occorre diagnosi ed ACE sempre, specie in Lombardia.megaing ha scritto:
Pertanto in primis occorre sempre effettuare la verifica del rendimento globale medio stagionale.
Se il ragionamento è corretto, in caso di potenze superiori a 100 kW, occorre sempre anche la diagnosi energetica, come tu giustamente sostieni.
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: 347 semplificato
Si certo, siamo daccordo che sono due cose disgiunte ma anche se non presenti nulla in comune tu l'obbligo di legge lo devi sempre rispettare... poi sappiano bene come funziona in Italia...megaing ha scritto: La pratica del 55 % è disgiunta dal rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 192, nel senso che come molti fanno, in assenza di autorizzazione edilizia (DIA o PdC) non si presenta nulla in Comune. .
Infatti è come io credo debba essere letta... altrimenti non avrebbe avuto senso differenziare tra sostituzione generatore e mera sostituzione; poi cmq come hai detto una vera e propria definizione di mera sostituzione non esiste "normata" e quindi userei il buon senso..megaing ha scritto:
Allora probabilmente la norma nazionale dovrebbe essere letta nel seguente modo.
- Nuovo impianto, ristrutturazione, sostituzione del generatore di calore: rispetto del rendimento globale medio stagionale.
-Solo in caso di "mera sostituzione", quindi sostituzione esclusiva del generatore di calore, qualora non si riesca a rispettare il rendimento globale medio stagionale occorre rispettare il rendimento termico utile, presenza di centralina di termoregolazione, ecc. ......
.
Andrea Diqui
Re: 347 semplificato
OK concordo. Ciao.