347 semplificato

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

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picchio70
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347 semplificato

Messaggio da picchio70 »

Una conferma: la semplificazione per il comma 347 senza più ACE e allegato A è valida per qualsiasi destinazione d'uso (anche non residenziale) e potenza del generatore (anche maggiore 100 kw)?
Grazie
Mobius
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Re: 347 semplificato

Messaggio da Mobius »

A quanto mi risulta si parla di unica unità catastale..non si fanno altre differenze.
megaing
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Re: 347 semplificato

Messaggio da megaing »

"L'unica unità immobiliare" vale solo per i serramenti e non per i generatori di calore.
Mobius
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Re: 347 semplificato

Messaggio da Mobius »

Quindi un condominio passa come semplificato???
megaing
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Re: 347 semplificato

Messaggio da megaing »

Per la sostituzione di generatori di calore: certamente si.
tagio
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Re: 347 semplificato

Messaggio da tagio »

Devi comunque fare il calcolo dell'energia risparmiata.
Andrea_Diqui
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Re: 347 semplificato

Messaggio da Andrea_Diqui »

tagio ha scritto:Devi comunque fare il calcolo dell'energia risparmiata.
e nei casi con potenze > 100 kW diagnosi energetica
Andrea Diqui
megaing
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Re: 347 semplificato

Messaggio da megaing »

tagio ha scritto:Devi comunque fare il calcolo dell'energia risparmiata.
....... eventualmente con il metodo semplificato proposto da ENEA ........
megaing
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Re: 347 semplificato

Messaggio da megaing »

Andrea_Diqui ha scritto:
tagio ha scritto:Devi comunque fare il calcolo dell'energia risparmiata.
e nei casi con potenze > 100 kW diagnosi energetica

.... non necessariamente perché vengono sicuramente rispettate le prescrizioni del D.Lgs. 311 allegato I comma 4 ......
mhell
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Re: 347 semplificato

Messaggio da mhell »

tagio ha scritto:Devi comunque fare il calcolo dell'energia risparmiata.
anche quest'anno?
non è che il sito ENEA 2010 calcola automaticamente il risparmio come per serramenti e solare termico?
picchio70
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Re: 347 semplificato

Messaggio da picchio70 »

Andrea_Diqui ha scritto:
tagio ha scritto:Devi comunque fare il calcolo dell'energia risparmiata.
e nei casi con potenze > 100 kW diagnosi energetica
Scusa, ma l'obbligo della diagnosi nasce dalle verifiche ex legge 10, non dal 55%, giusto?
Grazie
Andrea_Diqui
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Re: 347 semplificato

Messaggio da Andrea_Diqui »

megaing ha scritto:
Andrea_Diqui ha scritto:
tagio ha scritto:Devi comunque fare il calcolo dell'energia risparmiata.
e nei casi con potenze > 100 kW diagnosi energetica

.... non necessariamente perché vengono sicuramente rispettate le prescrizioni del D.Lgs. 311 allegato I comma 4 ......
io invece direi di si... vedi art. 4 comma 5 DPR 59/09
Andrea Diqui
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Re: 347 semplificato

Messaggio da Andrea_Diqui »

picchio70 ha scritto:
Andrea_Diqui ha scritto:
tagio ha scritto:Devi comunque fare il calcolo dell'energia risparmiata.
e nei casi con potenze > 100 kW diagnosi energetica
Scusa, ma l'obbligo della diagnosi nasce dalle verifiche ex legge 10, non dal 55%, giusto?
Grazie
Si deriva dagli obblighi del DPR 59/09; e comunque li devi rispettare anche se fai il 55%
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Re: 347 semplificato

Messaggio da megaing »

Andrea_Diqui ha scritto:
megaing ha scritto:
Andrea_Diqui ha scritto: e nei casi con potenze > 100 kW diagnosi energetica

.... non necessariamente perché vengono sicuramente rispettate le prescrizioni del D.Lgs. 311 allegato I comma 4 ......
io invece direi di si... vedi art. 4 comma 5 DPR 59/09
...... ribadisco che la diagnosi non è necessaria, in forza dellart. 4 comma 6 del DPR 59/09 ......
megaing
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Re: 347 semplificato

Messaggio da megaing »

Mi spiego meglio.
A mio avviso qualora vengano rispettate le disposizioni del comma 6, automaticamente non diventa obbligatoria la relazione (art. 8, comma 1, D.Lgs. 192) di cui al comma 5; se non è obbligatoria la relazione decade l'obbligo dell'allegato (diagnosi energetica).
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Re: 347 semplificato

Messaggio da Andrea_Diqui »

megaing ha scritto:Mi spiego meglio.
A mio avviso qualora vengano rispettate le disposizioni del comma 6, automaticamente non diventa obbligatoria la relazione (art. 8, comma 1, D.Lgs. 192) di cui al comma 5; se non è obbligatoria la relazione decade l'obbligo dell'allegato (diagnosi energetica).
Quello da te citato parla di mera sostituzione dei generatori di calore....
Andrea Diqui
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Re: 347 semplificato

Messaggio da megaing »

...... che mi sembra sia proprio il caso della sostituzione prevista dal comma 347 .....
Ci sarebbe eventualmente da discutere sui casi di modifica dell'alimentazione del generatore di calore (ad esempio da liquido a gassoso).
Andrea_Diqui
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Re: 347 semplificato

Messaggio da Andrea_Diqui »

megaing ha scritto:...... che mi sembra sia proprio il caso della sostituzione prevista dal comma 347 .....
Ci sarebbe eventualmente da discutere sui casi di modifica dell'alimentazione del generatore di calore (ad esempio da liquido a gassoso).
e direi anche sulla potenza del generatore, sull'eventuali modifiche alla distribuzione (pompe), della regolazione (centralina) e dei corpi corpi scaldanti, nonchè sul sistema di evacuazione dei fumi... a mio giudizio, salvo casi particolari, parlare di mera sostituzione sopra i 100 kW è un po dura...
Andrea Diqui
megaing
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Re: 347 semplificato

Messaggio da megaing »

Distinguiamo la pratica di detrazione fiscale (oggetto della domanda) dagli obblighi derivanti dal D.Lgs. 192 e smi.
Per quanto riguarda il 55 % non sussiste più l'obbligo della compilazione dell'allegato A in caso di sostituzione dei generatori di calore.
Il calcolo del risparmio può essere effettuato, per destinazione d'uso residenziale, con il metodo semplificato proposto da ENEA.
La pratica del 55 % è disgiunta dal rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 192, nel senso che come molti fanno, in assenza di autorizzazione edilizia (DIA o PdC) non si presenta nulla in Comune.

In merito agli obblighi dettati dal 192 ho riflettuto in particolare sulla differenza tra "sostituzione" e "mera sostituzione" del generatore di calore.

Purtroppo il legislatore non ha definito la "mera sostituzione" ma solo la sostituzione, ovvero la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10 % alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze; leggendo strettamente la definizione non sono vietate (ma neppure consentite!) sostituzioni di altre parti impiantistiche.
Per "mera sostituzione" si potrebbe comunque effettivamente intendere la sostituzione del solo generatore di calore.

Allora probabilmente la norma nazionale dovrebbe essere letta nel seguente modo.
- Nuovo impianto, ristrutturazione, sostituzione del generatore di calore: rispetto del rendimento globale medio stagionale.
-Solo in caso di "mera sostituzione", quindi sostituzione esclusiva del generatore di calore, qualora non si riesca a rispettare il rendimento globale medio stagionale occorre rispettare il rendimento termico utile, presenza di centralina di termoregolazione, ecc. ......
(mi chiedo però: se la centralina non fosse presente non si potrebbe installarne una nuova poiché si rientrerebbe nuovamente nel caso di "sostituzione"?).

Pertanto in primis occorre sempre effettuare la verifica del rendimento globale medio stagionale.

Se il ragionamento è corretto, in caso di potenze superiori a 100 kW, occorre sempre anche la diagnosi energetica, come tu giustamente sostieni.
maxis
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Re: 347 semplificato

Messaggio da maxis »

megaing ha scritto:
Pertanto in primis occorre sempre effettuare la verifica del rendimento globale medio stagionale.

Se il ragionamento è corretto, in caso di potenze superiori a 100 kW, occorre sempre anche la diagnosi energetica, come tu giustamente sostieni.
D'accordo con Andrea, direi senz'altro che oltre i 100KW occorre diagnosi ed ACE sempre, specie in Lombardia.
Andrea_Diqui
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Re: 347 semplificato

Messaggio da Andrea_Diqui »

megaing ha scritto: La pratica del 55 % è disgiunta dal rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 192, nel senso che come molti fanno, in assenza di autorizzazione edilizia (DIA o PdC) non si presenta nulla in Comune. .
Si certo, siamo daccordo che sono due cose disgiunte ma anche se non presenti nulla in comune tu l'obbligo di legge lo devi sempre rispettare... poi sappiano bene come funziona in Italia...
megaing ha scritto:
Allora probabilmente la norma nazionale dovrebbe essere letta nel seguente modo.
- Nuovo impianto, ristrutturazione, sostituzione del generatore di calore: rispetto del rendimento globale medio stagionale.
-Solo in caso di "mera sostituzione", quindi sostituzione esclusiva del generatore di calore, qualora non si riesca a rispettare il rendimento globale medio stagionale occorre rispettare il rendimento termico utile, presenza di centralina di termoregolazione, ecc. ......
.
Infatti è come io credo debba essere letta... altrimenti non avrebbe avuto senso differenziare tra sostituzione generatore e mera sostituzione; poi cmq come hai detto una vera e propria definizione di mera sostituzione non esiste "normata" e quindi userei il buon senso..
Andrea Diqui
megaing
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Re: 347 semplificato

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OK concordo. Ciao.
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