approcci italici...
Inviato: lun gen 14, 2019 08:34
Non se ne è praticamente parlato, anche perché i pochi articoli di giornale sono assolutamente incomprensibili e pieni di errori, ma l'argomento è potenzialmente epocale.
Immagino che prima o poi si scatenerà un dibattito accesissimo tra pro e contro normale tollerabilità e si cercherà comunque di dimostrare che la normale tollerabilità giurisprudenziale rimane in vigore.
Solite cose…
Quello che secondo me è invece sempre più triste è l'approccio all'acustico in Italia, fatto di articolini e commi ad hoc, senza un approccio integrato generale (come ad esempio già successo con i criteri ambientali minimi): il risultato è che sprofonderemo sempre più nell'interpretazione della filosofia legislativa acustica, che secondo me non è proprio il mio mestiere...
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172)
Estratto legge di bilancio 2019
Art. 1
746. All'articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione ».
LEGGE 27 febbraio 2009, n. 13
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di
protezione dell'ambiente.
Art. 6-ter
1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del Codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.
Immagino che prima o poi si scatenerà un dibattito accesissimo tra pro e contro normale tollerabilità e si cercherà comunque di dimostrare che la normale tollerabilità giurisprudenziale rimane in vigore.
Solite cose…
Quello che secondo me è invece sempre più triste è l'approccio all'acustico in Italia, fatto di articolini e commi ad hoc, senza un approccio integrato generale (come ad esempio già successo con i criteri ambientali minimi): il risultato è che sprofonderemo sempre più nell'interpretazione della filosofia legislativa acustica, che secondo me non è proprio il mio mestiere...
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172)
Estratto legge di bilancio 2019
Art. 1
746. All'articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione ».
LEGGE 27 febbraio 2009, n. 13
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di
protezione dell'ambiente.
Art. 6-ter
1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del Codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.