Applicabilità isolamento acustico facciata - riqualificazione energetica

Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.

Moderatore: Edilclima

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Rob
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Applicabilità isolamento acustico facciata - riqualificazione energetica

Messaggio da Rob »

Ciao,

Riqualificazione energetica di una scuola con applicazione del cappotto esterno sulla facciata esistente e sostituzione serramenti.
Progetto approvato prima dei CAM.

Secondo voi è possibile ritenere che non si applica l'isolamento acustico di facciata in quanto le pareti perimetrali non vengono completamente rifatte?

Grazie
Ciao
Rob
barabba
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Re: Applicabilità isolamento acustico facciata - riqualificazione energetica

Messaggio da barabba »

Difficilmente supportabile norma alla mano.
Quello che tocchi (se non in manutenzione ordinaria) devi sistemarlo: sei in manutenzione straordinaria per la parete e in più sostituisci l'elemento debole per far sì che il tuo isolamento acustico di facciata sia verificato.
Al di là dell'idiozia della norma e del requisito improponibile richiesto, se metti vetri da 48 dB(A) l'isolamento acustico di facciata ti viene verificato?
Immagino di sì...
E' solo un problema di tipo economico, ma sinceramente dubito che in fase di CME siano stati computati vetri inferiori al requisito minimo richiesto.
Rob
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Re: Applicabilità isolamento acustico facciata - riqualificazione energetica

Messaggio da Rob »

Inizialmente non avevano considerati serramenti acustici.... e quindi non hanno i soldi per metterli

Da una ricerca ho trovato una Circolare del 1999 che riporta "non sono oggetto all'adeguamento delle caratteristiche passive delle pareti e dei solai gli edifici che non siano oggetto di totale ristrutturazione, in particolare l'accertato superamento dei limiti degli impianti tecnologici dovrà essere risolto con un intervento sull'impianto, ma senza adeguare le caratteristiche passive delle pareti già esistenti".

Considerata la circolare secondo voi posso ritenere che non si applica l'isolamento di facciata?
ponca
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Re: Applicabilità isolamento acustico facciata - riqualificazione energetica

Messaggio da ponca »

Non applicare il dpcm in questa situazione è puro buonsenso secondo me. Il limite del dpcm per le scuole è assurdo e difficilmente raggiungibile, inoltre esiste la famosa circolare per cui non è dovuto l'adeguamento se non in caso di ristrutturazione totale.
barabba
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Re: Applicabilità isolamento acustico facciata - riqualificazione energetica

Messaggio da barabba »

Sarà anche non di buon senso, ma la normativa è chiara, i 48 dB(A) ci sono e vanno rispettati e, in questo caso, non si vorrebbe rispettarli per colpa dell'errore a monte del progettista.
Inutile prendere una circolare del '99, ce ne sono molte altre che dicono l'opposto, vai sul sito dell'Anit e scaricale...
Ti incollo uno stralcio del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 2014 e poi chiudo:
"In merito si rileva che il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 nel definire come campo di applicazione “gli edifici ed i loro componenti in opera”, non ha precisato che la normativa introdotta si applica soltanto alle nuove costruzioni; di conseguenza, a parere della Sezione, le relative disposizioni, ed in particolare il rispetto ed il soddisfacimento dei requisiti acustici passivi, devono essere applicate anche in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali (solai, coperture, pareti divisorie, ecc.) e/o delle chiusure esterne dell’edificio (esclusa la sola tinteggiatura delle facciate), oppure la suddivisione di unità immobiliari interne all’edificio, cioè in definitiva tutti gli interventi di ristrutturazione che interessino le parti dell’edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, come desumibile dal decreto stesso.
Al riguardo si richiamano anche i numerosi pareri resi su tale materia dal Ministero dell’Ambiente, reperibili anche sul web, tra cui il parere reso con Circolare prot. n. 3632/SIAR/98 del 1.09.1998, nel quale si afferma:
“(...) Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 è sicuramente da applicare per gli edifici di nuova costruzione e per la ristrutturazione di edifici esistenti.
Per ristrutturazione di edifici esistenti si intende il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici, il rifacimento delle facciate esterne, verniciatura esclusa. (...)"

ciao Gianluca
ponca
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Re: Applicabilità isolamento acustico facciata - riqualificazione energetica

Messaggio da ponca »

barabba ha scritto: lun nov 12, 2018 01:31 Sarà anche non di buon senso, ma la normativa è chiara, i 48 dB(A) ci sono e vanno rispettati e, in questo caso, non si vorrebbe rispettarli per colpa dell'errore a monte del progettista.
Inutile prendere una circolare del '99, ce ne sono molte altre che dicono l'opposto, vai sul sito dell'Anit e scaricale...
premetto che riporto solo una mia opinione e che circolari sull'applicabilità del dpcm negli interventi di ristrutturazione ne esistono diverse con indicazioni non sempre coerenti
Faccio 2 considerazioni aggiuntive:
- concordo che è preferibile garantire il livello di isolamento acustico richiesto, dico però che nella pratica secondo me è difficilmente conseguibile un isolamento di facciata così spinto, anche con ottimi serramenti, se le pareti di base non hanno un Rw adeguato e se sono presenti elementi deboli quali nicchie sotto finestra, tracce, ecc..
- la circolare marzo 1999 è stata citata e ripresa anche nella circolare ottobre 2017, è presente anche questa sul sito anit.

ciao
barabba
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Re: Applicabilità isolamento acustico facciata - riqualificazione energetica

Messaggio da barabba »

Guarda, mi trovi d'accordo sul fatto che i 48 db(A) sono un'idiozia e sul fatto che le circolari si contraddicono.
Ma proprio per questo, ci andrei coi piedi di piombo...
Poi credo che in un caso del genere saranno tutti d'accordo: il comune a spendere meno, il progettista a risolvere un problema di mancanza di soldi nel CME, l'impresa che non deve chiedere varianti o sobbarcarsi magheggi...
Gli unici di cui dovrebbe preoccuparsi il progettista in casi del genere sono gli esponenti dell'opposizione, ce n'è sempre uno che è un tecnico e ti aspetta al varco...
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