Attestazione conclusiva dei requisiti acustici

Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.

Moderatore: Edilclima

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dadex10
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Attestazione conclusiva dei requisiti acustici

Messaggio da dadex10 »

Salve, ho un quesito in merito al modulo di attestazione asseverata di agibilità da presentare al comune; nei lavori di ristrutturazione di una civile abitazione sono stati fatti alcuni interventi come: inserimento pannelli isolanti tra proprieta adiacenti, rifacimento pavimenti ed impianti e sostituzione infissi.

Nel suddetto modulo, aggiornato in seguito del decreto n. 16086/2017, si fa riferimento ai requisiti acustici negli edifici, riporto l'immagine relativa di seguito:

Immagine

Per le opere realizzate si rientra nell'ambito di applicazione del D.P.C.M 97 e devo quindi allegare attestazione conclusiva con relazione di prova?

Grazie
morrissey
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Re: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici

Messaggio da morrissey »

hai modificato strutture e impianti soggetti all'applicazione del 5/12/97, quindi direi che le misure andrebbero fatte
lbasa
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Re: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici

Messaggio da lbasa »

hai modificato strutture e impianti soggetti all'applicazione del 5/12/97, quindi direi che le misure andrebbero fatte
E Te ne da conferma anche la recente legislazione regionale toscana (in forma di linee guida) alla quale è soggetto Dadex.
dadex10
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Re: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici

Messaggio da dadex10 »

Grazie delle risposte; in linea generale è giusto dire che l'attestazione conclusiva con relazione di prova deve essere fatta ed allegata alla richiesta di agibilità solo se in fase di presentazione del titolo abilitativo (PC,SCIA;CILA) è stata presentata la relazione previsionale sui requisiti acustici passivi? altrimenti in caso contrario non si potrebbero confrontare le ipotesi progettuali con la realtà delle cose.

in sostanza, se presento la richiesta del titolo abilitativo e rientro nel campo di applicazione DPCM 97 ed allego relazione previsionale sui requisiti acustici passivi allora devo allegare in sede di richiesta agibilita la attestazione conclusiva con relazione di prova, è corretto?
lbasa
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Re: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici

Messaggio da lbasa »

... in linea generale è giusto dire che l'attestazione conclusiva con relazione di prova deve essere fatta ed allegata alla richiesta di agibilità solo se in fase di presentazione del titolo abilitativo (PC,SCIA;CILA) è stata presentata la relazione previsionale sui requisiti acustici passivi? ...
In caso di CILA non sarebbe necessario allegare il previsionale (se guardi la modulistica c'è la diretta dichiarazione di rispetto del 447).
Negli altri casi dipende: in una discussione recente (riferita alla Lombardia) Morissey ha riassunto le possibilità di previsionale nella forma di dichiarazione sostitutiva (e ti ritrovi le spuntine nel modulo Relazione di Asseverazione che accompagna la Scia).
La documentazione previsionale è importante ai fini pratici di cantiere; nei confronti degli organi di controllo locali, in fondo a Loro interessa la relazione conclusiva per l'agibilità.
ponca
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Re: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici

Messaggio da ponca »

Al momento del rilascio del titolo edilizio probabilmente hai dichiarato se l'intervento rientrava o meno nel campo di applicazione del dpcm.
Se rientrava, come mi pare di capire, adesso ti viene richiesto il collaudo acustico.
A mio parere alcuni punti delle linee guida e della relativa modulistica della regione toscana sono poco chiari. Le interpretazioni degli uffici comunali sono ancora confuse. Anche sull'opportunità di questo provvedimento ho qualche dubbio, ma questa è solo una mia opinione.
lbasa
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Re: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici

Messaggio da lbasa »

... A mio parere alcuni punti delle linee guida e della relativa modulistica della regione toscana sono poco chiari. Le interpretazioni degli uffici comunali sono ancora confuse. Anche sull'opportunità di questo provvedimento ho qualche dubbio, ma questa è solo una mia opinione.
Alcune regioni si sono sempre mosse secondo considerazioni di opportunità politica.
La ristrutturazione è in generale un non luogo a procedere per decorrenza delle opinioni: il DPCM 1997 non ne parla, il MinAmb dice di si, nei lavori pubblici i CAM lo richiedono; fra le regioni solo le Marche hanno presso posizione chiara (dicono).
E poi ci sono queste fantomatiche linee guida toscane: che nel caso di richiesta di agibilità impongono come relazione conclusiva la dichiarazione congiunta del progettista/dl, dell'impresa e del tecnico competente. Magari durante un brindisi in pizzeria durante il festeggiamento fine lavori.

Se posso consigliare a Ponca ed a Dadex: nei prossimi giorni ci sono seminari sull'argomento linee guida a Grosseto e, credo, a Lucca; io so di non poterci essere, se qualcuno di Voi va a sentire ben volentieri gradiremo sapere che clima si respirava in sala (a cominciare dagli architetti).
dadex10
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Re: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici

Messaggio da dadex10 »

Potresti darmi maggiori informazioni riguardo al convegno di Lucca?
Grazie
ponca
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Re: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici

Messaggio da ponca »

è organizzato dalla spectra, sul loro sito trovi la locandina
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tutor7
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Re: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici

Messaggio da tutor7 »

dadex10 ha scritto: ven feb 16, 2018 11:30 Grazie delle risposte; in linea generale è giusto dire che l'attestazione conclusiva con relazione di prova deve essere fatta ed allegata alla richiesta di agibilità solo se in fase di presentazione del titolo abilitativo (PC,SCIA;CILA) è stata presentata la relazione previsionale sui requisiti acustici passivi? altrimenti in caso contrario non si potrebbero confrontare le ipotesi progettuali con la realtà delle cose.

in sostanza, se presento la richiesta del titolo abilitativo e rientro nel campo di applicazione DPCM 97 ed allego relazione previsionale sui requisiti acustici passivi allora devo allegare in sede di richiesta agibilita la attestazione conclusiva con relazione di prova, è corretto?
A mio avviso per una ristrutturazione non è richiesta la prova: qui si deve attestare che è stata seguita la relazione previsionale.


Altrimenti per ogni minimo intervento andrebbero fatte le prove.
ponca
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Re: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici

Messaggio da ponca »

in merito all'applicazione delle linee guida, al corso organizzato a Lucca da Spectra è emerso che:
- le linee guida sono cogenti a tutti gli effetti in quanto richiamate dalla modulistica regionale approvata
- le misure devono essere eseguite secondo la norma UNI 10052 (!!!) vale a dire con analisi in ottave, tempo di riverbero tabellare ecc..
- se i requisiti acustici non sono verificati non viene rilasciata l'agibilità

sembra che qualcuno si stia muovendo per far capire alla regione che ci sono alcune perplessità
Ultima modifica di ponca il mer feb 28, 2018 19:56, modificato 1 volta in totale.
ponca
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Re: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici

Messaggio da ponca »

La sensazione in sala era questa: chi si occupa solo di acustica magari è contento perchè, a parte riconoscere che queste linee guida sono scritte male, vede la possibilità che il suo lavoro sia giustamente valorizzato. Chi si occupa di edilizia e non solo di acustica è generalmente più critico perchè è evidente che legare il rilascio dell'agibilità ai risultati del collaudo acustico è assai rischioso per impresa, progettista e direttore lavori, soprattutto in interventi di ristrutturazione eseguiti su edifici esistenti.
lbasa
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Re: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici

Messaggio da lbasa »

Grazie della segnalazione.
morrissey
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Re: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici

Messaggio da morrissey »

Ho letto le linee guida velocemente e dire che sono cervellotiche è un complimento…
Prima di tutto si parla di controlli e infatti la norma indicata (la 10052) è una norma di controllo non una norma ingegneristica (la serie uni en iso 16283 è un insieme di norme ingegneristiche, infatti).
Però si parla di incertezza e si richiama un’altra norma la uni/ts 11326-2 e si dice che l’intervallo di confidenza è al 95% (in acustica generalmente si usa l’84%) ma ci si dimentica che detta norma si usa quando le misure sono fatte con la 16283.
Ora, se uso un metodo di controllo, di per sé meno preciso di un metodo ingegneristico, perché si chiede di applicare un’incertezza di questo tipo? Mistero.
Poi non mi pare di aver individuato un numero minimo di misure da effettuare (ho letto le linee guida velocemente correggetemi se ho sbagliato) quindi basta fare una misura per serie e trovare quella buona per dire che è tutto a posto?
Altra perla è il tempo di riverbero: se devo chiamare un acustico a misurare perché deve essere contemplato un calcolo teorico? Forse per aumentare il numero di contatti al portale agentifisici?
E ancora, se tutte le misure sono normalizzate perché il pippone sull’adattabilità fra ambienti non arredati e arredati quando tutte le norme mi parlano di campo sonoro di prova diffuso? Altro mistero.
Nella mia modestissima opinione di acustico alla periferia dell’impero ho la netta sensazione che ne vedremo delle belle e sono contento di non vivere in Toscana…visto il casino che si genererà nei comuni.
Infine non concordo sul fatto che l’acustica sia critica perché non c’è niente di fantascientifico, basta pensare le soluzioni di concerto con gli altri aspetti edili e, soprattutto, considerare l’argomento alla stessa stregua degli altri non un ambito di serie b solo perché non si conosce la materia.
Se siamo in presenza di ristrutturazioni e ci troviamo vincolati all’esistente si deve cercare la soluzione e, in caso di impossibilità a conseguire il risultato (penso a solai in legno di spessore esiguo, per esempio), si fa il meglio possibile e se ne dà evidenza.
Per la mia esperienza personale, allo stato attuale, trovo che chi costruisce sia molto attento all’aspetto acustico anche nell’ottica di un valore aggiunto da offrire al cliente.
Quindi la norma di misura è relativa se il dato è positivo non ci dovrebbero essere problemi.
attendo vostre considerazioni
ponca
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Re: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici

Messaggio da ponca »

Oggi al corso anit di Firenze è stato detto che per le nostre misure in opera si continua ad usare il metodo ingegneristico uni 16283 mentre il metodo di controllo uni 10052 sarà usato da Asl e arpat per eseguire eventuali controlli. È un chiarimento interessante se confermato.
lbasa
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Re: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici

Messaggio da lbasa »

Oggi al corso anit di Firenze è stato detto che per le nostre misure in opera si continua ad usare il metodo ingegneristico uni 16283 mentre il metodo di controllo uni 10052 sarà usato da Asl e arpat per eseguire eventuali controlli. È un chiarimento interessante se confermato.
Quindi ogni settimana ci si può attendere nuovo sviluppo, ohibo.
Considerazione: questa versione in effetti annoda diversi fili del contenuto delle linee guida. Vediamo se il riassunto funziona:
- il tecnico prevede, poi misura e relaziona secondo metodo proprio;
- l'ente locale fa controlli a campione utilizzando le strutture referenti; queste non si sa se fanno una misura o tre o sei misure per descrittore (io penso ne facciano tre);
- l'incertezza di misura usata dal tecnico resta con fiducia all'84% "in dubio contra reo";
- l'incertezza di misura usata dall'ente di controllo (e che gli giusticherà dell'avere fatto poche misure) varrà considerata con fiducia al 95 per test monolaterale "in dubio pro reo" (cioè: viene applicata l'incertezza estesa solo per migliorare il calcolo utile prima di confrontarlo col limite del DPCM);
- con questa versione, non gli importa di confrontare le loro misure con quelle in opera del tecnico, ma solo di verificare i limiti DPCM ed offrire un giudizio di idoneità "parandosi un pò";
- è un pò come con gli autovelox: dal valore misurato si detrae l'X% per ridurre le contestazioni sulla taratura dell'autovelox.

A margine: se sul bollettino regionale sono pubblicate le "Linee Guida", gli enti locali devono applicarle nei loro controlli oppure no? (cioè: perchè devono essere chiamate linee guida e non "determinazione delle procedure di controllo"?)
Gius83
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Re: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici

Messaggio da Gius83 »

Buongiorno torno sull'argomento anche perchè opero in Toscana. Per quanto riguarda i collaudi acustici, le Linee Guida credo siano abbastanza chiare...si capisce infatti che le misure in opera sono previste solo per le nuove costruzioni o per modifiche/ristrutturazioni/ampliamenti di edifici quali scuole, ospedali, rsa, ecc. A tal proposito c'è anche una FAQ sul sito della Regione Toscana. Io ho trovato difficoltà in un cambio di destinazione d'uso da magazzino a civile abitazione: confrontandomi con un tecnico della regione mi è stato detto che è prevista la previsionale sull'intero involucro (quindi anche parti strutturali non "toccate") ma non è obbligatorio procedere con le misure in opera ai fini dell'agibilità in quanto non si ricade nelle suddette casistiche. Tuttavia, la modulistica di cui parlavate non sembra offrire tale possibilità....nel senso "se rientra nel dpcm devi fari le misure...."
Spero possano fare a breve un pò di chiarezza....al momento al termine dei lavori (specie se di modesta entità) il DL, ai fini dell'abitabilità, potrebbe dichiarare il rispetto dei RAP in opera ed evidenziare che non si allega l'attestazione conclusiva in quanto non prevista dalle Linee Guida in questione. Ovviamente quest'ultima è solo una mia personale opinione...
ponca
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Re: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici

Messaggio da ponca »

ho lo stesso dubbio, nelle linee guide è stata fatta questa distinzione in base alla destinazione d'uso, che invece sulla modulistica non compare.
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