Sto facendo un progetto di ampliamento "Piano Casa" di un fabbricato residenziale realizzato negli anni '80, per ricavare un nuovo bagno, quindi un locale accessorio. Il comune mi chiede per l'ampliamento la dimostrazione del rispetto dei requisiti di cui al D.P.C.M. 05/12/1997.
Ma essendo l'ampliamento costituito da un solo locale accessorio (bagno), devo fare questa dimostrazione?
Preciso che il resto dell'abitazione non è soggetta ad alcun intervento.
Applicazione D.P.C.M. 05/12/1997 ampliamento accessorio
Moderatore: Edilclima
Re: Applicazione D.P.C.M. 05/12/1997 ampliamento accessorio
Ti riporto un parete dell'UNI:
"I locali che comunemente sono considerati non abitabili (servizi igienici, ripostigli, spogliatoi, etc.) sono soggetti al rispetto dei limiti del decreto?
Partendo dal principio (art. 2 della legge 447/95) che gli ambienti abitativi sono quelli destinati “alla permanenza di persone o di comunità“ la valutazione dei requisiti passivi si applica sempre ai fini della protezione di tali ambienti rispetto a fonti di rumore esterne ad essi.
Pertanto i requisiti di isolamento acustico si applicano:
- sempre fra ambienti abitativi (anche non contigui)
- fra ambienti abitativi e altri ambienti (garages, servizi igienici, ecc...), nei casi in cui in questi ultimi possano essere presenti delle sorgenti di rumore;
Non si applicano invece tra ambienti non abitativi.
Nel caso del rumore degli impianti vale la stessa regola: cioè il loro effetto acustico viene valutato nei soli ambienti abitativi."
Quindi sarebbero necessari se il nuovo bagno, ed i suoi impianti, generassero rumori verso ambienti abitativi di un'altra unità immobiliare, anche esistente. Se si tratta di una villa singola non ci sono problemi.
"I locali che comunemente sono considerati non abitabili (servizi igienici, ripostigli, spogliatoi, etc.) sono soggetti al rispetto dei limiti del decreto?
Partendo dal principio (art. 2 della legge 447/95) che gli ambienti abitativi sono quelli destinati “alla permanenza di persone o di comunità“ la valutazione dei requisiti passivi si applica sempre ai fini della protezione di tali ambienti rispetto a fonti di rumore esterne ad essi.
Pertanto i requisiti di isolamento acustico si applicano:
- sempre fra ambienti abitativi (anche non contigui)
- fra ambienti abitativi e altri ambienti (garages, servizi igienici, ecc...), nei casi in cui in questi ultimi possano essere presenti delle sorgenti di rumore;
Non si applicano invece tra ambienti non abitativi.
Nel caso del rumore degli impianti vale la stessa regola: cioè il loro effetto acustico viene valutato nei soli ambienti abitativi."
Quindi sarebbero necessari se il nuovo bagno, ed i suoi impianti, generassero rumori verso ambienti abitativi di un'altra unità immobiliare, anche esistente. Se si tratta di una villa singola non ci sono problemi.
Re: Applicazione D.P.C.M. 05/12/1997 ampliamento accessorio
hai una versione ufficiale di questo? Io ho le stesse indicazioni ma senza la versione ufficiale (scansione del foglio con la sigla UNI del parere al ministero..)
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Re: Applicazione D.P.C.M. 05/12/1997 ampliamento accessorio
Concordo con quanto detto da Lorenzo
Re: Applicazione D.P.C.M. 05/12/1997 ampliamento accessorio
Purtroppo no. Avevo sentito questa interpretazione ad un corso ma, come te, non sono mai venuto in possesso della "versione ufficiale". Questa versione si ritrova anche su qualche sito internet di ditte del settore... nulla di ufficiale.SuperP ha scritto:hai una versione ufficiale di questo? Io ho le stesse indicazioni ma senza la versione ufficiale (scansione del foglio con la sigla UNI del parere al ministero..)
Re: Applicazione D.P.C.M. 05/12/1997 ampliamento accessorio
Grazie per la risposta, adesso attendo l'interpretazione del comune e poi vi faccio sapere.