Verifica acustica in cambio di destinazione d'uso.

Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Ale_S
Messaggi: 1355
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

Verifica acustica in cambio di destinazione d'uso.

Messaggio da Ale_S »

Nel caso di un canbio di destinazione d'uso di alcuni locali (da produttivo a commerciale), che nello specifico può anche essere vista come una ristrutturazione visto che da 1 unità immobiliare se ne creano 2 mediante realizzazione di una parete di separazione,

considerando che il resto delle strutture non viene modificato (o almeno non si vorrebbe),

considerando che siamo nelle Marche

quali prescrizioni e verifiche bisogna attuare ai fini Acustici ??????


A mio parere, essendo i locali esistenti, non è necessario (ennpure possibile) riverificare tutto,
piuttosto come dice anche la norma della regiona merche, "....la progettazione deve tendere ad un miglioramento dei parametri.....", e questo la dice lunga......
Magari la parete di separazione cerchiamo di farla isolata acusticamente (anche se poi il resto della struttura incide è non è modificabile).
Gli infissi esistenti non sono idonei sicuramente, (dovrebbero essere poi verificati con le pareti esterne), ma per quanto già detto, non penso che si debbano adeguare

Cosa ne pensate ???
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Verifica acustica in cambio di destinazione d'uso.

Messaggio da Ronin »

permesso che visto che viviamo nel medioevo feudale la legge marche non la conosco, operando nel granducato confinante, userei un criterio simile a quello delle riqualificazioni energetiche: si adegua quel che si tocca, quindi la nuova parete separante dovrà essere adeguata, il resto no.
altrimenti, puoi adottare la soluzione del nuovo decreto (sotto)sviluppo: la relazione acustica è sostituita da autocertificazione, per cui il comune non può mettere bocca, il dpcm non si può più utilizzare per le controversie private, quindi non si fa proprio niente del tutto e si vive tranquilli.
ahi serva italia, di dolore ostello... :roll:
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Verifica acustica in cambio di destinazione d'uso.

Messaggio da SuperP »

Ronin ha scritto:puoi adottare la soluzione del nuovo decreto (sotto)sviluppo: la relazione acustica è sostituita da autocertificazione, per cui il comune non può mettere bocca,
Stop. Quella è riferita alla valutazione di clima acustico!
Ronin ha scritto:il dpcm non si può più utilizzare per le controversie private
Stop idem. Leggi la comunitaria. Non puoi usarlo SE c'è un collaudo acustico. Se c'è ed è errato, fai causa al tecnico.
E poi il dpcm è vigente tutt'ora.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Verifica acustica in cambio di destinazione d'uso.

Messaggio da Ronin »

questo è il testo del dl (sotto)sviluppo:

5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attivita' edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento».

c'è scritto "relazione acustica ai fini dell'attività edilizia", non "valutazione previsionale del clima acustico" (che è la dizione esatta usata dal precedente comma 3). scommettiamo che non è un caso? :mrgreen:
(d'altro canto, se leggi il dpcm, esso in nessun punto prevede l'obbligo di redazione di qualsivoglia relazione, nè tantomeno di deposito: la relazione è quella dell'art.8 comma 5, che è lo stesso in cui viene inserito il nuovo comma, e che è l'unica su cui i comuni hanno competenza ai sensi dell'art. 14 della medesima, ed in cui per effetto del campo di applicazione del dpcm, nella valutazione si deve valutare l'impatto delle sorgenti interne e dei requisiti passivi)

questa è la comunitaria 2008:

" 5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

e questa è la comunitaria 2009:

"la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato"

asseverazione che tu traduci in collaudo acustico, e già è la tua molto (molto) personale interpretazione.
in più ti faccio notare che ANCHE il tecnico abilitato per l'acquirente è un privato, nei confronti del quale la disciplina del dpcm a sua volta "non trova applicazione" :mrgreen:

PS: detto tra noi, la 447/95 all'art. 6 comma d spiega a chiare lettere che la competenza dei comuni è solo in materia di rilascio del permesso di costruire. pertanto a stretto rigore per l'intervento in oggetto (che ragionevolmente non è soggetto a pdc) non c'è alcun obbligo di nessun genere, nè alcuna autorità per il comune di sindacare alcunchè in merito ai requisiti.

quindi, concludendo, non avendo molta voglia di continuare nello scontro tetrapilotomico, credo che Ale_s abbia gli elementi per decidere cosa fare
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Verifica acustica in cambio di destinazione d'uso.

Messaggio da SuperP »

Ronin ha scritto:c'è scritto "relazione acustica ai fini dell'attività edilizia", non "valutazione previsionale del clima acustico"
Non c'è scritto relazione sui calcoli previsionali di cui al dpcm 5/12/97
L'art 3 bis vienie dopo il 3 che parla della valutazione di clima acustico? E' un caso?
la legge 447/95 NON parla di requisiti acustici passivi. E' un caso?
Da nessuna parte è definita la parola relazione acustica

Quindi è palese che si tratti di autocertificazione del clima acustico.
Ronin ha scritto: la relazione è quella dell'art.8 comma 5,


che dice "5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti al sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l) della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.". QUindi addirittura secondo te clima ed impatto acustico??
Ronin ha scritto:asseverazione che tu traduci in collaudo acustico, e già è la tua molto (molto) personale interpretazione.
Cosa asseveri senza collaudo? Dato che per essere a norma devi collaudare?
Ronin ha scritto:in più ti faccio notare che ANCHE il tecnico abilitato per l'acquirente è un privato, nei confronti del quale la disciplina del dpcm a sua volta "non trova applicazione" :mrgreen:
Ma va.
Ronin ha scritto:non avendo molta voglia di continuare nello scontro tetrapilotomico
che scontro è???
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Verifica acustica in cambio di destinazione d'uso.

Messaggio da Ronin »

SuperP ha scritto:la legge 447/95 NON parla di requisiti acustici passivi. E' un caso?
certo che ne parla, tanto è vero che il dpcm è emanato in applicazione dell'art. 3 comma 1
SuperP ha scritto:Da nessuna parte è definita la parola relazione acustica
a maggior ragione :mrgreen:
SuperP ha scritto:Cosa asseveri senza collaudo? Dato che per essere a norma devi collaudare?
eh? la legge 447 prevede il collaudo solo per i PRODOTTI (leggere per credere) e non per gli edifici, nè tantomeno per le strutture o per gli impianti. gli impianti si collaudano con la uni 8199 che parla di tutt'altri parametri. la nuova fiammante UNI 11367 (la quale comunque non è obbligatoria per nessuna legge) non contiene la parola collaudo neanche una volta.
il dpcm parla di misure da effettuare ma, come già citato, l'applicazione del dpcm tra privati è sospesa... :roll:
certo, il nuovo proprietario rendendosi conto di non possedere copia delle misure può denunciare il tecnico asseverante in comune: il comune farà i controlli, dopodichè aprirà il procedimento disciplinare verso il professionista, dando soddisfazione al proprietario che otterrà un richiamo verbale dell'ordine per il tecnico asseverante (nel dpcm NON c'è sanzione e nella 447 neanche) :lol: e contestualmente la revoca dell'agibilità per il proprio appartamento 8) : ottima strategia, non c'è che dire :wink:
poi, vabbeh, nel nostro medioevo feudale, in alcuni feudi la legge regionale magari obbliga a fare anche il collaudo, e definisce pure cosa si intende con collaudo (termine con significato ben preciso da usare cautamente, per quanto mi riguarda), non dico mica di no.

PS: tetrapilotomico = che spacca il capello in quattro (by umberto eco)
io la mia l'ho detta, su cosa farei, nel primo messaggio. il resto è discussione per avvocati, che preferisco chiudere e arrendermi qui ed ora.
ghisa
Messaggi: 125
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:05

Re: Verifica acustica in cambio di destinazione d'uso.

Messaggio da ghisa »

posto questo link dell'Anit. Mi sembra chiaro che la loro interpretazione sia quella che ha dato SuperP e che concordo in pieno.
Per quanto riguarda il DPCM 5/12/97 è tutt'ora vigente, ed è stato sospeso nelle controversie tra privati, ma questo non vuol dire che non debba essere rispettato e dato conto della sua applicazione, con verifica in opera finale da allegare all'agibilità, nei confronti della pubblica amministrazione.

http://www.anit.it/PDF/NL/NL180711_AcusticaEdilizia.pdf
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Verifica acustica in cambio di destinazione d'uso.

Messaggio da Ronin »

dell'anit son socio onorario: CERTO che il decreto si deve rispettare.
quel che ho sostenuto, semplicemente, è che non ci sono conseguenze per chi non lo rispetta.
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Verifica acustica in cambio di destinazione d'uso.

Messaggio da SuperP »

Ronin ha scritto:dell'anit son socio onorario
addirittura..
e chi si cela dietro questo nick?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Rispondi