Sottopasso di tubo gas in cantina di scuola

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

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Tom Bishop
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Sottopasso di tubo gas in cantina di scuola

Messaggio da Tom Bishop »

Durante lo studio dello stato di fatto di un complesso scolastico ho trovato una tubazione del gas che passa sotto il fabbricato. Il passaggio è a vista nel piano cantina e con controtubo cannocchiale flangiato. L'edificio è regolarmente autorizzato in virtù di un CPI rilasciato anni fa e regolarmente rinnovato nei termini. Mi sto occupando di un audit ai fini della prevenzione incendi e contestualmente sto facendo fare delle modifiche a questa linea gas, ma in prossimità degli utilizzatori, quindi non interessando il tratto che ho citato. L'impianto è stato fatto alla fine degli anni '80. Alla luce di quanto riportato nella UNI11528:2014 (è vietato il sottopasso degli edifici nei vespai e simili) vorrei far spostare tale tubazione all'esterno. La cantina dove passa la tubazione è areata mediante delle griglie permanentemente aperte. Il cannocchiale presenta, come detto sopra, giunzioni flangiate.
1) Secondo voi la cantina è assimilabile ad un vespaio?
2) Se modifico l'impianto nella sua parte terminale e non tocco questo tratto è plausibile lasciarlo o conviene spostarlo?
3) Per forzare la direzione allo spostamento esiste altro oltre al citato punto della UNI11528?
Tom Bishop
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grifo68
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Re: Sottopasso di tubo gas in cantina di scuola

Messaggio da grifo68 »

1) no, quello è un passaggio all'interno del fabbricato che però attraversa un locale dove non sono installati gli apparecchi serviti, quindi il riferimento è il punto 5.4.2 lettera b della UNI 11528 e 5.4.1 lettera b del DM 12/04/96 che dicono più o meno la stessa cosa: passaggio in apposito alloggiamento nel caso di locali uso civile e non soggetti a controlli VVF, in guaina (nel DM è specificato in acciaio, nella UNI no) negli altri casi; il tuo caso mi sembra il secondo

2) il riferimento è il DM 37/08 art. 7 comma 3: modifiche e rifacimenti prevedono il fatto che si verifichi e si dichiari esplicitamente la "compatibilità tecnica" tra nuovo e preesistente, ovviamente UNI e DM citati sono il riferimento sulla base dei quali fare queste verifiche, magari facendo alla fine una DiRi relativa all'esistente da allegare alla DiCo del nuovo

3) le norme non prevedono l'obbligo di modificare impianti esistenti se "sicuri" a seguito dei controlli effettuati, fosse un impianto soggetto a 7129 c'è la 10738/2012 che indica le prove da fare per poter dire se un impianto esistente è idoneo o meno al funzionamento, però se si parla di P>35 kW non ci sono norme di verifica, quindi si fa riferimento alle norme di installazione; forse, trattandosi di una scuola, potresti provare a indicare la regola generale secondo la quale le tubazioni devono fare il percorso interno più breve possibile, prediligendo l'esterno dei fabbricati, e quindi riferendoti al concetto più generale di regola dell'arte di cui alla Legge 1083/71
Tom Bishop
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Re: Sottopasso di tubo gas in cantina di scuola

Messaggio da Tom Bishop »

grifo68 ha scritto: ven nov 30, 2018 08:32 1) no, quello è un passaggio all'interno del fabbricato che però attraversa un locale dove non sono installati gli apparecchi serviti, quindi il riferimento è il punto 5.4.2 lettera b della UNI 11528 e 5.4.1 lettera b del DM 12/04/96 che dicono più o meno la stessa cosa: passaggio in apposito alloggiamento nel caso di locali uso civile e non soggetti a controlli VVF, in guaina (nel DM è specificato in acciaio, nella UNI no) negli altri casi; il tuo caso mi sembra il secondo
Io al punto 5.4.1 lettera b del DM 12/04/96 leggo che per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è previsto l'apposito alloggiamento e non la guaina d'acciaio.

Immagine



Quindi compartimentato almeno EI30 o pari alla classe dell'edificio attraversato.
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Re: Sottopasso di tubo gas in cantina di scuola

Messaggio da grifo68 »

Tom Bishop ha scritto: sab dic 01, 2018 11:24
grifo68 ha scritto: ven nov 30, 2018 08:32 1) no, quello è un passaggio all'interno del fabbricato che però attraversa un locale dove non sono installati gli apparecchi serviti, quindi il riferimento è il punto 5.4.2 lettera b della UNI 11528 e 5.4.1 lettera b del DM 12/04/96 che dicono più o meno la stessa cosa: passaggio in apposito alloggiamento nel caso di locali uso civile e non soggetti a controlli VVF, in guaina (nel DM è specificato in acciaio, nella UNI no) negli altri casi; il tuo caso mi sembra il secondo
Io al punto 5.4.1 lettera b del DM 12/04/96 leggo che per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è previsto l'apposito alloggiamento e non la guaina d'acciaio.

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Quindi compartimentato almeno EI30 o pari alla classe dell'edificio attraversato.
giusto, ho fatto casino io con il "non" :oops:
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