E' possibile installare una caldaia a condensazione P<35 kW, in un locale tecnico, interno o esterno, adiacente un garage<9 posti?
Spulciando nel forum ho letto che:
-1) Il DM 1-2-86 sulle autorimesse, al punto 2 dice che per autorimesse inferiori a 9 posti auto la comunicazione con locali contenenti liquidi infiammabili o esplosivi, deve avvenire tramite parta REI 120.
- 2) Prot. n° P 1690/4108 sott. 22 Roma, 27 settembre. 1996 All’Ispettorato Interregionale VV.F. per il Veneto e il Trentino Alto Adige 35139 PADOVA (Rif. nota prot. n° 7709 del 28/08/1996)
OGGETTO: Centrali termiche a gas metano di potenza termica inferiore a 35 Kw – Installazione in autorimesse con capacità di parcamento inferiore a 9 posti auto.
Recita così:
"Al riguardo, si ritiene necessario richiamare che la questione è regolata dal D.M.- 1 febbraio 1986, che al punto 2.1 vieta la comunicazione diretta tra autorimesse fino a 9 posti auto ed i locali di installazione degli impianti termici. Ad ogni buon conto è opportuno fare presente che l’installazione di impianti termici alimentati a gas in autorimesse in cui siano parcati autoveicoli diversi da quelli diesel è vietata anche dalle norme specifiche di buona tecnica e potrà essere permessa solo per gli apparecchi di tipo “G...." Pertanto stando alla circolare la porta REI 120 non basta, ci vuole anche una vano di separazione.
-3) Circ.19/02/97 P402/4134:
" la comunicazione con autorimesse e locale caldaia, < a 34,8 kW, può avvenire con porta REI 120, il tubo del gas secondo la 7129 lo metti all'interno di controtubo di acciaio con sfoghi rivolti verso l'esterno facendo attenzione al fatto che la tubazione metano non abbia giunzioni.
Quale delle tre interpretazioni è quella esatta?
Ci sono altre interpretazioni?
Grazie a tutti
caldaia <35 kW in locale tecnico adiacente garage
Moderatore: Edilclima
Re: caldaia <35 kW in locale tecnico adiacente garage
Non la prima.zappa ha scritto:E' possibile installare una caldaia a condensazione P<35 kW, in un locale tecnico, interno o esterno, adiacente un garage<9 posti?
Spulciando nel forum ho letto che:
-1) Il DM 1-2-86 sulle autorimesse, al punto 2 dice che per autorimesse inferiori a 9 posti auto la comunicazione con locali contenenti liquidi infiammabili o esplosivi, deve avvenire tramite parta REI 120.
- 2) Prot. n° P 1690/4108 sott. 22 Roma, 27 settembre. 1996 All’Ispettorato Interregionale VV.F. per il Veneto e il Trentino Alto Adige 35139 PADOVA (Rif. nota prot. n° 7709 del 28/08/1996)
OGGETTO: Centrali termiche a gas metano di potenza termica inferiore a 35 Kw – Installazione in autorimesse con capacità di parcamento inferiore a 9 posti auto.
Recita così:
"Al riguardo, si ritiene necessario richiamare che la questione è regolata dal D.M.- 1 febbraio 1986, che al punto 2.1 vieta la comunicazione diretta tra autorimesse fino a 9 posti auto ed i locali di installazione degli impianti termici. Ad ogni buon conto è opportuno fare presente che l’installazione di impianti termici alimentati a gas in autorimesse in cui siano parcati autoveicoli diversi da quelli diesel è vietata anche dalle norme specifiche di buona tecnica e potrà essere permessa solo per gli apparecchi di tipo “G...." Pertanto stando alla circolare la porta REI 120 non basta, ci vuole anche una vano di separazione.
-3) Circ.19/02/97 P402/4134:
" la comunicazione con autorimesse e locale caldaia, < a 34,8 kW, può avvenire con porta REI 120, il tubo del gas secondo la 7129 lo metti all'interno di controtubo di acciaio con sfoghi rivolti verso l'esterno facendo attenzione al fatto che la tubazione metano non abbia giunzioni.
Quale delle tre interpretazioni è quella esatta?
Ci sono altre interpretazioni?
Grazie a tutti
Scelgo la terza, in virtù della circolare, pur ammettendo che anche la seconda non è del tutto errata...
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Re: caldaia <35 kW in locale tecnico adiacente garage
Rievocando questo post di qualche anno.....
a voi risultano delle novità?
la più recente mi sembra la Circ.19/02/97 P402/4134 che recita ....... Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, si chiarisce che, in virtù del disposto del punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986, tutte le autorimesse fino a 40 autovetture e non oltre il secondo interrato (compresi quindi singoli box e le autorimesse fino a 9 posti auto), possono comunicare direttamente con i citati locali, purché la comunicazione sia protetta da Porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco RE 120.
Quindi da quello che leggo l'installazione può avvenire rispettando questa prescrizione,giusto?
ho sentito dire che questo chiarimento riguarda solo le installazioni esistenti (adeguamento) ma a me risulta che può essere fatto anche sul nuovo, mi confermate?
grazie
a voi risultano delle novità?
la più recente mi sembra la Circ.19/02/97 P402/4134 che recita ....... Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, si chiarisce che, in virtù del disposto del punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986, tutte le autorimesse fino a 40 autovetture e non oltre il secondo interrato (compresi quindi singoli box e le autorimesse fino a 9 posti auto), possono comunicare direttamente con i citati locali, purché la comunicazione sia protetta da Porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco RE 120.
Quindi da quello che leggo l'installazione può avvenire rispettando questa prescrizione,giusto?
ho sentito dire che questo chiarimento riguarda solo le installazioni esistenti (adeguamento) ma a me risulta che può essere fatto anche sul nuovo, mi confermate?
grazie
Andrea Diqui
Re: caldaia <35 kW in locale tecnico adiacente garage
per impianti domestici vedere le prescrizioni per apparecchi e impianti alla parte 2 della UNI 7129/08.
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Re: caldaia <35 kW in locale tecnico adiacente garage
ok grazie guardando cmq al punto 4.2.3 si legge quando riportato nella Circolare.... per cui deduco che si può
Andrea Diqui