Ciao a tutti; mi trovo con un tipico problema di dover fare lo scarico a parete in luogo di quello a tetto.
L'intervento è una ristrutturazione dell'impianto termico. Era un impianto singolo, a servizio di un locale commerciale, al piano primo di un edificio dove al piano terra (quindi sotto al locale in questione) c'era un'altra attività commerciale e al piano secondo (ovvero sopra) ci sono abitazioni residenziali. Tutte le unità sono termoautonome. Nella porzione di mio interesse, c'era già uno scarico a parete e non sono presenti canne fumarie che vanno a tetto, ma anzi ci sarebbe da dannarsi non poco per realizzarle. Quindi, in base all'articolo 5 del DPR 412 e s.m.i., ritengo di poter scaricare a parete, a patto di installare una caldaia a basse emissioni di NOx.
Mi viene però un dubbio: il suddetto articolo parla delle regole da adottare per "edifici plurifamiliari", come fosse riferito solo alla cetegoria E.1. Essendoci qui delle attività commerciali... cambia qualcosa??
Scarico a parete edificio commerciale + residenziale: dubbio
Moderatore: Edilclima
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Re: Scarico a parete edificio commerciale + residenziale: du
direi di no
io penso intenda più unità immobiliari
anche io ne ho uno ora ma tutti appartamenti
sto verificando se alivello comunale e o di asl esiste qualche divieto
se no ok ccon 412 modificato 551 e distanze 7129 2008
poi assemblea con la mia lettera e si fa il lavoro
ps. poi se dopo 2 mesi cambia un inquilino che inizia a lamentarsi no so dove si va a finire tra sentenze codice civile ecc.. ecc... siamo sempre in italia
infatti vorrei scrivere qualcosa per tutelarmi ma non so cosa...
io penso intenda più unità immobiliari
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poi assemblea con la mia lettera e si fa il lavoro
ps. poi se dopo 2 mesi cambia un inquilino che inizia a lamentarsi no so dove si va a finire tra sentenze codice civile ecc.. ecc... siamo sempre in italia
infatti vorrei scrivere qualcosa per tutelarmi ma non so cosa...
Re: Scarico a parete edificio commerciale + residenziale: du
si... è un problema... la prima cosa, come dici, è verificare se ci sono regolamenti locali di igiene o di edilizia (che possono essere del Comune, della Provincia, del'ASL oppure a livello regionale... in Lombardia per esempio c'è un regolamento che vale per tutto il territorio che vieta sempre e comunque lo scarico a parete). A quel punto se c'è un esplicito divieto non si può in nessun caso (anche la 7129-3/2008 ormai dice chiaramente che lo scarico a parete può essere fatto solo se non vietato, e questo impedirebbe di poter firmare la DICO. Prima in effetti ad un installatore che faceva scarico a parete rispettando la 7129 non si poteva contestare nulla, perchè lui dichiarava di aver rispettato la norma tecnica e non altri regolamenti, poi ovvio, il problema lo aveva il cliente... però ai fini delle responsabilità di cui alla Legge 1083/71 nulla si poteva constestare), se non c'è esplicito divieto, bisogna verificare che si rientri in uno dei casi in cui il 412/551 consente di derogare dalla regola generalegirondone ha scritto:direi di no
io penso intenda più unità immobiliari
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sto verificando se alivello comunale e o di asl esiste qualche divieto
se no ok ccon 412 modificato 551 e distanze 7129 2008
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ps. poi se dopo 2 mesi cambia un inquilino che inizia a lamentarsi no so dove si va a finire tra sentenze codice civile ecc.. ecc... siamo sempre in italia
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